Art. 3. Omissione della deliberazione di dissesto 1. Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai conti consuntivi o da altra fonte, il comitato regionale di controllo venga a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti all'ente e motivata relazione all'organo di revisione contabile assegnando il termine non prorogabile di trenta giorni. 2. Nel caso in cui non sia data risposta ovvero sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto il comitato regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto. 3. Decorso infruttuosamente tale termine il comitato regionale di controllo procede ai sensi del comma 2 dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nominando un commissario ad acta per la deliberazione dello stato di dissesto finanziario. 4. Del provvedimento sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente.
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 39, comma 2, della legge n. 142/1990, e' il seguente: "2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinche' lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio".