Art. 3. 
              Omissione della deliberazione di dissesto 
  1. Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai  bilanci  di  previsione,
dai conti consuntivi o da  altra  fonte,  il  comitato  regionale  di
controllo venga a conoscenza dell'eventuale condizione  di  dissesto,
chiede  chiarimenti  all'ente  e  motivata  relazione  all'organo  di
revisione contabile assegnando il termine non prorogabile  di  trenta
giorni. 
  2. Nel caso in cui  non  sia  data  risposta  ovvero  sia  ritenuta
sussistente l'ipotesi di dissesto il comitato regionale di  controllo
assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli  consiglieri,
un termine non superiore a venti giorni,  per  la  deliberazione  del
dissesto. 
  3. Decorso infruttuosamente tale termine il comitato  regionale  di
controllo procede ai sensi del comma 2 dell'art.  39  della  legge  8
giugno 1990,  n.  142,  nominando  un  commissario  ad  acta  per  la
deliberazione dello stato di dissesto finanziario. 
  4. Del provvedimento sostitutivo e' data comunicazione al  prefetto
che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente. 
 
          Nota all'art. 3:
             -  Il  testo  dell'art.  39,  comma  2,  della  legge n.
          142/1990, e' il seguente: "2. Nella  ipotesi  di  cui  alla
          lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale
          il  bilancio  deve  essere  approvato  senza  che sia stato
          predisposto  dalla  giunta  il  relativo  schema,  l'organo
          regionale  di  controllo nomina un commissario affinche' lo
          predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio.  In  tal
          caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei
          termini  di  legge  lo schema di bilancio predisposto dalla
          giunta,  l'organo  regionale  di   controllo   assegna   al
          consiglio,  con  lettera notificata ai singoli consiglieri,
          un  termine  non  superiore  a  venti  giorni  per  la  sua
          approvazione,  decorso  il  quale  si sostituisce, mediante
          apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del
          provvedimento sostitutivo e' data comunicazione al prefetto
          che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio".