Art. 5. Competenze dell'organo straordinario di liquidazione 1. L'organo straordinario di liquidazione ha le seguenti competenze: a) definizione ed acquisizione del fondo cassa relativo alla gestione dei residui; b) istituzione del servizio di cassa della gestione di liquidazione; c) revisione straordinaria dei residui attivi e passivi; d) accertamento dell'indebitamento fuori bilancio; e) inserimento d'ufficio nella massa passiva, per capitale, accessori e spese, dei debiti rinvenenti da procedure esecutive in corso al momento della deliberazione di dissesto e successive richieste al giudice dell'esecuzione di provvedimenti dichiarativi dell'estinzione dei procedimenti; f) transazione delle vertenze; g) evidenziazione dei debiti di bilancio e fuori bilancio ammissibili alla procedura di liquidazione; h) evidenziazione dei debiti che non sono ammissibili alla procedura di liquidazione e relative segnalazioni; i) provvedimenti per l'accertamento e la riscossione dei residui attivi; l) individuazione ed alienazione del patrimonio disponibile; m) individuazione ed acquisizione delle attivita' che possono finanziare il piano di estinzione dei debiti; n) redazione del piano di estinzione dei debiti; o) assunzione ed acquisizione del mutuo costituente il contributo erariale alla liquidazione; p) liquidazione e pagamento dei debiti; q) deliberazione del rendiconto della gestione.