Art. 5. 
        Competenze dell'organo straordinario di liquidazione 
  1.  L'organo  straordinario  di   liquidazione   ha   le   seguenti
competenze: 
    a) definizione ed acquisizione  del  fondo  cassa  relativo  alla
gestione dei residui; 
    b)  istituzione  del  servizio  di  cassa   della   gestione   di
liquidazione; 
    c) revisione straordinaria dei residui attivi e passivi; 
    d) accertamento dell'indebitamento fuori bilancio; 
    e) inserimento  d'ufficio  nella  massa  passiva,  per  capitale,
accessori e spese, dei debiti rinvenenti da  procedure  esecutive  in
corso  al  momento  della  deliberazione  di  dissesto  e  successive
richieste al giudice dell'esecuzione  di  provvedimenti  dichiarativi
dell'estinzione dei procedimenti; 
    f) transazione delle vertenze; 
    g)  evidenziazione  dei  debiti  di  bilancio  e  fuori  bilancio
ammissibili alla procedura di liquidazione; 
    h) evidenziazione  dei  debiti  che  non  sono  ammissibili  alla
procedura di liquidazione e relative segnalazioni; 
    i) provvedimenti per l'accertamento e la riscossione dei  residui
attivi; 
    l) individuazione ed alienazione del patrimonio disponibile; 
    m) individuazione ed acquisizione  delle  attivita'  che  possono
finanziare il piano di estinzione dei debiti; 
    n) redazione del piano di estinzione dei debiti; 
    o) assunzione ed acquisizione del mutuo costituente il contributo
erariale alla liquidazione; 
    p) liquidazione e pagamento dei debiti; 
    q) deliberazione del rendiconto della gestione.