Art. 6. Contenuto e forma del piano di estinzione dei debiti 1. Il piano di estinzione dei debiti si compone di cinque parti: la massa attiva, la massa passiva, gli oneri di liquidazione, la gestione vincolata e l'elenco dei debiti esclusi. Si conclude con la proposta di riparto. 2. Fanno parte della massa attiva: a) il fondo di cassa risultante al 31 dicembre dell'esercizio precedente alla deliberazione del dissesto, rettificato sulla base delle riscossioni dei residui attivi e, fino alla concorrenza della cassa, dei pagamenti di residui passivi, effettuati prima della deliberazione di dissesto; b) i crediti riportati tra i residui attivi dopo la revisione straordinaria degli stessi, esclusi quelli di cui al comma 6 del presente articolo; c) le quote di mutui residue e disponibili in quanto corrispondenti ad economie accertate rispetto alle somme mutuate, esclusi i mutui della Cassa depositi e prestiti; d) il ricavato della cessione di attivita' produttive non sufficientemente remunerative per l'ente; e) il ricavato della vendita di beni mobili non strettamente indispensabili per il disimpegno dei servizi d'istituto; f) il ricavato dalla vendita di beni immobili; g) il ricavato del mutuo previsto dall'art. 21 del decreto-legge n. 8 del 1993, corrispondente al contributo straordinario dello Stato, pari alle quote del fondo investimenti rimaste accantonate a favore dell'ente locale, incrementate del contributo straordinario determinato nell'importo massimo di cinque volte la quota annua spettante agli enti dissestati; h) interessi attivi maturati sul conto bancario di cassa della gestione. 3. Fanno parte della massa passiva: a) le somme da restituire al comune per gia' avvenuto pagamento di residui passivi non portati in detrazione, come da comma 2, lettera a), del presente articolo; i debiti riportati nei residui passivi (anche perenti) rideterminati quali risultano nel complesso, per capitolo, dall'ultimo conto consuntivo approvato dal consiglio dell'ente o dal verbale di chiusura dell'esercizio precedente a quello della dichiarazione di dissesto, se non sono decorsi i termini per l'approvazione del conto consuntivo; b) i debiti fuori bilancio, sorti entro il 12 giugno 1990 e riconosciuti dal consiglio dell'ente sulla base di attestazioni degli amministratori, del segretario dell'ente, del ragioniere e, per quelli riguardanti spese per progettazioni e lavori pubblici, anche dei funzionari tecnici. Tali debiti devono essere conseguenti a spese per le quali sia stata espressamente accertata la necessita' per l'esercizio delle funzioni e dei servizi di competenza dell'ente per legge ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 e ne sia stata attestata la congruita' del prezzo e l'acquisizione del bene o della fornitura al patrimonio dell'ente. L'attestazione e' conforme, secondo la specie, ai modelli allegato A, B e C al presente decreto; c) i debiti fuori bilancio maturati in data successiva al 12 giugno 1990 e relativi alle fattispecie indicate all'art. 12- bis, comma 4, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, sempreche' ricorrano le condizioni indicate alla lettera b) per i casi diversi dalle sentenze passate in giudicato; d) i debiti fuori bilancio ammissibili alla liquidazione relativi a vertenze giudiziarie non ancora definite e transatti dall'organo straordinario di liquidazione; e) debiti rinvenenti da procedure esecutive in corso al momento della deliberazione di dissesto, per le quali sia stato richiesto al giudice dell'esecuzione un provvedimento di estinzione. 4. Gli oneri di liquidazione sono costituiti dai compensi ai liquidatori, dai rimborsi di spese, dalle indennita' di missione e dalle spese per le eventuali consulenze esterne autorizzate. 5. Sono esclusi dalla massa passiva: a) i debiti fuori bilancio, anche se riconosciuti, ed i residui passivi, caduti in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 del codice civile; b) i debiti fuori bilancio che non siano suffragati dalle attestazioni dell'amministrazione ordinaria e da idonea documentazione ovvero da sola documentazione per i casi di cui alla lettera c) del comma 3; c) i debiti fuori bilancio che non siano conseguenti a spese per l'esercizio di funzioni o servizi di competenza dell'ente per legge; d) i debiti fuori bilancio relativi comunque a spese di rappresentanza, pranzi, ricevimenti, consumazioni o simili; e) i debiti fuori bilancio maturati entro il 12 giugno 1990 e non riconosciuti dal consiglio dell'ente entro il 15 luglio 1991; f) i debiti fuori bilancio maturati dopo il 12 giugno 1990 per fattispecie diverse da quelle indicate all'articolo 12-bis, comma 4, del decreto-legge n. 6 del 1991, in quanto rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 23 del decreto-legge n. 66 del 1989; g) interessi moratori o corrispettivi e rivalutazioni monetarie maturate dopo la data di deliberazione del dissesto, interessi moratori o corrispettivi calcolati su altri interessi; h) debiti per espropriazione di aree ricomprese nei piani di edilizia economico-popolare o di insediamenti produttivi, per le parti cedute o date in concessione superficiaria a enti o privati per la realizzazione di immobili, in tutti i casi nei quali l'ente sia in grado di adottare provvedimenti di recupero a carico degli acquirenti o concessionari. 6. La gestione vincolata e' costituita dai crediti per residui attivi destinati, a norma di legge, a corrispondenti residui passivi. I primi ed i secondi sono esclusi, rispettivamente, dalla massa attiva e passiva. I residui passivi sono finanziabili esclusivamente con i residui attivi e non partecipano al riparto della liquidazione. 7. Il piano di estinzione si conclude con la proposta di riparto della massa attiva tra i creditori, detratti gli oneri di liquidazione di cui al precedente comma 4 ed i debiti finanziati con entrate vincolate a norma di legge. Per la quota che residua dalla liquidazione totale dei creditori dell'ente locale e' prevista la restituzione all'ente stesso per la sola parte rinveniente da componenti della massa attiva originariamente di proprieta' dell'ente locale e fatta esclusione del mutuo concesso in funzione dello stato di dissesto. In caso di massa attiva insufficiente, e' previsto il riparto proporzionale alla massa passiva. Fermo restando l'accertamento delle condizioni di legittimita' della spesa, da effettuarsi a cura dell'organo straordinario di liquidazione, i residui passivi, pagati anteriormente alla data di deliberazione del dissesto o anteriormente al 21 marzo 1992 per i dissesti gia' dichiarati a tale data, sono assistiti da prelazione per la parte eccedente la cassa come determinata ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'art. 6. Se pagati posteriormente alla data di deliberazione del dissesto i residui passivi, fermo restando l'accertamento delle condizioni di legittimita' della spesa, sono inseriti nella massa passiva come credito del comune, restando a carico degli amministratori l'eventuale parte eccedente in caso di pagamento proporzionale per insufficienza della massa attiva. 8. Nella parte del piano relativa alla massa attiva, l'organo straordinario di liquidazione espone dettagliatamente i vari cespiti e ne indica singolarmente il valore secondo la stima effettuata ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del presente decreto. Nel caso di cessione di attivita' produttive o vendite di beni immobili l'organo di liquidazione e' tenuto ad iscrivere nel piano di risanamento un valore pari a 4/5 (80 per cento) della stima effettuata. 9. Nella parte del piano relativa alla massa passiva, l'organo straordinario di liquidazione indica i debiti singolarmente, evidenziando, in due settori distinti, uno per i residui e l'altro per i fuori bilancio: - il numero d'ordine; - il nominativo o ragione sociale; - l'oggetto della spesa; - l'epoca del debito; - l'importo del debito per sorte capitale; - l'importo del debito per interessi ed accessori; - il totale del debito. 10. In calce al piano di estinzione dei debiti il commissario o tutti i commissari straordinari di liquidazione rendono, sotto la propria personale responsabilita', la dichiarazione di rispetto delle disposizioni delle leggi e del presente decreto, assicurando: a) che non sono compresi nella massa passiva debiti prescritti; b) che non sono compresi nella massa passiva debiti ricadenti nei casi di esclusione previsti dal presente decreto; c) che i debiti ammessi alla massa passiva si riferiscono a spese per le quali e' stata accertata la necessita' per l'esercizio delle funzioni e dei servizi di competenza dell'ente locale per legge; d) che per i debiti ammessi e' stata acquisita la documentazione conforme alle prescrizioni ed ai modelli che fanno parte del presente decreto. 11. Nella parte del piano relativo ai debiti esclusi, l'organo straordinario di liquidazione riporta gli elementi identificativi di cui al precedente comma 9 ed i motivi dell'esclusione. 12. Prima dell'inclusione nella massa passiva di perdite di gestione di enti od organismi dipendenti dall'ente locale nonche' di aziende municipalizzate, provincializzate, consortili e speciali, l'organo straordinario di liquidazione ha l'obbligo di verificare l'attendibilita' dei dati ed accertare, anche sotto l'aspetto della pertinenza e della congruita', la legittimita' delle partite di credito e di debito, nell'ambito degli enti, organismi ed aziende, i quali percio' sono tenuti a consentire gli accessi negli uffici e la disponibilita' degli atti. Per le partite per le quali l'organo di liquidazione non abbia accertato i requisiti di cui sopra si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 12. 13. Il piano di estinzione e' redatto secondo lo schema allegato D al presente decreto.
Note all'art. 6: - Per il testo dell'art. 21 del citato D.L. n. 8/1993 si veda la precedente nota all'art. 1. - Per il testo dell'art. 25 del citato D.L. n. 66/1989 si veda la precedente nota all'art. 1. - Il testo dell'art. 12-bis, comma 4, del D.L. 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80 (Disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991) e' il seguente: "4. I termini di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze passate in giudicato; b) copertura di disavanzi di enti, aziende ed organismi dipendenti dal comune o dalla provincia, a seconda dell'ente interessato; c) procedure espropriate o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilita'; d) fatti e provvedimenti ai quali non hanno concorso, in alcuna fase, interventi o decisioni di amministratori o dipendenti dell'ente". - Il testo dell'art. 2934 del codice civile e' il seguente: "Art. 2934 (Estinzione dei diritti). - Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge". - Il testo dell'art. 23 del D.L. n. 66/1989, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e' il seguente: "Art. 23 (Divieto di effettuare spese e responsabilita' nell'esecuzione). - 1. A tutte le amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunita' montane che presentino, nell'ultimo conto consuntivo deliberato, disavanzo di amministrazione, ovvero indichino debiti fuori bilancio, per i quali non siano stati gia' adottati i provvedimenti previsti nell'art. 1-bis del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, e' fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni gia' assunti nei precedenti esercizi. 2. Le deliberazioni assunte in violazione della norma di cui al comma 1 sono nulle. 3. A tutte le amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunita' montane l'effettuazione di qualsiasi spesa e' consentita esclusivamente se sussistano la deliberazione autorizzativa nelle forme previste dalla legge e divenuta o dichiarata esecutiva, nonche' l'impegno contabile registrato dal ragioniere o dal segretario, ove non esista il ragioniere, sul competente capitolo del bilancio di previsione, da comunicare ai terzi interessati. Per quanto concerne le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a terzi deve contenere il riferimento agli stessi regolamenti, al capitolo di bilancio ed all'impegno. Per i lavori di somma urgenza l'ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata improrogabilmente entro trenta giorni e comunque entro la fine dell'esercizio, a pena di decadenza. 4. Ne caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni o servizi in violazione dell'obbligo indicato nel comma 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentita la fornitura. Detto effetto si estende per le esecuzioni reiterate o continuative a tutti coloro che abbiano reso possibili le singole prestazioni".