Art. 6. 
        Contenuto e forma del piano di estinzione dei debiti 
  1. Il piano di estinzione dei debiti si compone di cinque parti: la
massa attiva,  la  massa  passiva,  gli  oneri  di  liquidazione,  la
gestione vincolata e l'elenco dei debiti esclusi. Si conclude con  la
proposta di riparto. 
  2. Fanno parte della massa attiva: 
    a) il fondo di cassa risultante  al  31  dicembre  dell'esercizio
precedente alla deliberazione del dissesto,  rettificato  sulla  base
delle riscossioni dei residui attivi e, fino alla  concorrenza  della
cassa, dei pagamenti  di  residui  passivi,  effettuati  prima  della
deliberazione di dissesto; 
    b) i crediti riportati tra i residui  attivi  dopo  la  revisione
straordinaria degli stessi, esclusi quelli di  cui  al  comma  6  del
presente articolo; 
    c)  le  quote  di  mutui  residue   e   disponibili   in   quanto
corrispondenti ad economie accertate  rispetto  alle  somme  mutuate,
esclusi i mutui della Cassa depositi e prestiti; 
    d)  il  ricavato  della  cessione  di  attivita'  produttive  non
sufficientemente remunerative per l'ente; 
    e) il ricavato della vendita  di  beni  mobili  non  strettamente
indispensabili per il disimpegno dei servizi d'istituto; 
    f) il ricavato dalla vendita di beni immobili; 
    g) il ricavato del mutuo previsto dall'art. 21 del  decreto-legge
n. 8 del  1993,  corrispondente  al  contributo  straordinario  dello
Stato, pari alle quote del fondo investimenti rimaste  accantonate  a
favore dell'ente locale, incrementate  del  contributo  straordinario
determinato nell'importo massimo  di  cinque  volte  la  quota  annua
spettante agli enti dissestati; 
    h) interessi attivi maturati sul conto bancario  di  cassa  della
gestione. 
  3. Fanno parte della massa passiva: 
    a) le somme da restituire al comune per gia'  avvenuto  pagamento
di residui passivi non  portati  in  detrazione,  come  da  comma  2,
lettera a), del presente articolo; i  debiti  riportati  nei  residui
passivi (anche perenti) rideterminati quali risultano nel  complesso,
per capitolo, dall'ultimo conto consuntivo  approvato  dal  consiglio
dell'ente o dal  verbale  di  chiusura  dell'esercizio  precedente  a
quello della dichiarazione di dissesto, se non sono decorsi i termini
per l'approvazione del conto consuntivo; 
    b) i debiti fuori bilancio, sorti  entro  il  12  giugno  1990  e
riconosciuti dal consiglio dell'ente sulla base di attestazioni degli
amministratori, del  segretario  dell'ente,  del  ragioniere  e,  per
quelli riguardanti spese per progettazioni e lavori  pubblici,  anche
dei funzionari tecnici. Tali debiti devono essere conseguenti a spese
per le quali sia stata  espressamente  accertata  la  necessita'  per
l'esercizio delle funzioni e dei servizi di competenza dell'ente  per
legge ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 e ne sia
stata attestata la congruita' del prezzo e l'acquisizione del bene  o
della fornitura al patrimonio dell'ente. L'attestazione e'  conforme,
secondo la specie, ai modelli allegato A, B e C al presente decreto; 
    c) i debiti fuori bilancio maturati  in  data  successiva  al  12
giugno 1990 e relativi alle fattispecie indicate  all'art.  12-  bis,
comma 4, del decreto-legge 12 gennaio 1991,  n.  6,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, sempreche' ricorrano
le condizioni indicate alla lettera  b)  per  i  casi  diversi  dalle
sentenze passate in giudicato; 
    d) i debiti fuori bilancio ammissibili alla liquidazione relativi
a vertenze giudiziarie non ancora definite  e  transatti  dall'organo
straordinario di liquidazione; 
    e) debiti rinvenenti da procedure esecutive in corso  al  momento
della deliberazione di dissesto, per le quali sia stato richiesto  al
giudice dell'esecuzione un provvedimento di estinzione. 
  4. Gli oneri  di  liquidazione  sono  costituiti  dai  compensi  ai
liquidatori, dai rimborsi di spese, dalle indennita'  di  missione  e
dalle spese per le eventuali consulenze esterne autorizzate. 
  5. Sono esclusi dalla massa passiva: 
    a) i debiti fuori bilancio, anche se riconosciuti, ed  i  residui
passivi, caduti in prescrizione ai sensi dell'art.  2934  del  codice
civile; 
    b) i  debiti  fuori  bilancio  che  non  siano  suffragati  dalle
attestazioni   dell'amministrazione    ordinaria    e    da    idonea
documentazione ovvero da sola documentazione per i casi di  cui  alla
lettera c) del comma 3; 
    c) i debiti fuori bilancio che non siano conseguenti a spese  per
l'esercizio di funzioni o servizi di competenza dell'ente per legge; 
    d)  i  debiti  fuori  bilancio  relativi  comunque  a  spese   di
rappresentanza, pranzi, ricevimenti, consumazioni o simili; 
    e) i debiti fuori bilancio maturati entro il 12 giugno 1990 e non
riconosciuti dal consiglio dell'ente entro il 15 luglio 1991; 
    f) i debiti fuori bilancio maturati dopo il 12  giugno  1990  per
fattispecie diverse da quelle indicate all'articolo 12-bis, comma  4,
del decreto-legge n. 6 del 1991, in quanto rientranti nell'ambito  di
applicazione dell'art. 23 del decreto-legge n. 66 del 1989; 
    g) interessi moratori o corrispettivi e  rivalutazioni  monetarie
maturate dopo  la  data  di  deliberazione  del  dissesto,  interessi
moratori o corrispettivi calcolati su altri interessi; 
    h) debiti per espropriazione di  aree  ricomprese  nei  piani  di
edilizia economico-popolare o  di  insediamenti  produttivi,  per  le
parti cedute o date in concessione superficiaria a enti o privati per
la realizzazione di immobili, in tutti i casi nei quali l'ente sia in
grado di adottare provvedimenti di recupero a carico degli acquirenti
o concessionari. 
  6. La gestione vincolata e'  costituita  dai  crediti  per  residui
attivi destinati, a norma di legge, a corrispondenti residui passivi.
I primi ed i  secondi  sono  esclusi,  rispettivamente,  dalla  massa
attiva e passiva. I residui passivi sono finanziabili  esclusivamente
con i residui attivi e non partecipano al riparto della liquidazione. 
  7. Il piano di estinzione si conclude con la  proposta  di  riparto
della  massa  attiva  tra  i  creditori,  detratti   gli   oneri   di
liquidazione di cui al precedente comma 4 ed i debiti finanziati  con
entrate vincolate a norma di legge. Per la quota  che  residua  dalla
liquidazione totale dei creditori dell'ente  locale  e'  prevista  la
restituzione  all'ente  stesso  per  la  sola  parte  rinveniente  da
componenti della massa attiva originariamente di proprieta' dell'ente
locale e fatta esclusione del mutuo concesso in funzione dello  stato
di dissesto. In caso di massa attiva insufficiente,  e'  previsto  il
riparto   proporzionale   alla   massa   passiva.   Fermo    restando
l'accertamento delle  condizioni  di  legittimita'  della  spesa,  da
effettuarsi a  cura  dell'organo  straordinario  di  liquidazione,  i
residui passivi, pagati anteriormente alla data di deliberazione  del
dissesto o anteriormente  al  21  marzo  1992  per  i  dissesti  gia'
dichiarati a tale data, sono assistiti da  prelazione  per  la  parte
eccedente la cassa come determinata ai sensi  della  lettera  a)  del
comma  2  dell'art.  6.  Se  pagati  posteriormente  alla   data   di
deliberazione  del  dissesto  i  residui  passivi,   fermo   restando
l'accertamento delle condizioni di  legittimita'  della  spesa,  sono
inseriti nella massa passiva come  credito  del  comune,  restando  a
carico degli amministratori l'eventuale parte eccedente  in  caso  di
pagamento proporzionale per insufficienza della massa attiva. 
  8. Nella parte del  piano  relativa  alla  massa  attiva,  l'organo
straordinario di liquidazione espone dettagliatamente i vari  cespiti
e ne indica singolarmente il valore secondo la  stima  effettuata  ai
sensi del comma 3 dell'art. 7  del  presente  decreto.  Nel  caso  di
cessione di attivita' produttive o vendite di beni immobili  l'organo
di liquidazione e' tenuto ad iscrivere nel piano  di  risanamento  un
valore pari a 4/5 (80 per cento) della stima effettuata. 
  9. Nella parte del piano  relativa  alla  massa  passiva,  l'organo
straordinario  di  liquidazione  indica   i   debiti   singolarmente,
evidenziando, in due settori distinti, uno per i  residui  e  l'altro
per i fuori bilancio: 
   - il numero d'ordine; 
   - il nominativo o ragione sociale; 
   - l'oggetto della spesa; 
   - l'epoca del debito; 
   - l'importo del debito per sorte capitale; 
   - l'importo del debito per interessi ed accessori; 
   - il totale del debito. 
  10. In calce al piano di estinzione dei  debiti  il  commissario  o
tutti i commissari straordinari di  liquidazione  rendono,  sotto  la
propria personale responsabilita', la dichiarazione di rispetto delle
disposizioni delle leggi e del presente decreto, assicurando: 
    a) che non sono compresi nella massa passiva debiti prescritti; 
    b) che non sono compresi nella massa passiva debiti ricadenti nei
casi di esclusione previsti dal presente decreto; 
    c) che i debiti ammessi alla massa passiva si riferiscono a spese
per le quali e' stata accertata la necessita' per  l'esercizio  delle
funzioni e dei servizi di competenza dell'ente locale per legge; 
    d) che per i debiti ammessi e' stata acquisita la  documentazione
conforme alle prescrizioni ed ai modelli che fanno parte del presente
decreto. 
  11. Nella parte del piano  relativo  ai  debiti  esclusi,  l'organo
straordinario di liquidazione riporta gli elementi identificativi  di
cui al precedente comma 9 ed i motivi dell'esclusione. 
  12.  Prima  dell'inclusione  nella  massa  passiva  di  perdite  di
gestione di enti od organismi dipendenti dall'ente locale nonche'  di
aziende municipalizzate,  provincializzate,  consortili  e  speciali,
l'organo straordinario di liquidazione  ha  l'obbligo  di  verificare
l'attendibilita' dei dati ed accertare, anche sotto  l'aspetto  della
pertinenza e della  congruita',  la  legittimita'  delle  partite  di
credito e di debito, nell'ambito degli enti, organismi ed aziende,  i
quali percio' sono tenuti a consentire gli accessi negli uffici e  la
disponibilita' degli atti. Per le partite per le  quali  l'organo  di
liquidazione  non  abbia  accertato  i  requisiti  di  cui  sopra  si
applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 12. 
  13. Il piano di estinzione e' redatto secondo lo schema allegato  D
al presente decreto. 
 
          Note all'art. 6:
             - Per il testo dell'art. 21 del citato D.L. n. 8/1993 si
          veda la precedente nota all'art. 1.
             - Per il testo dell'art. 25 del citato D.L.  n.  66/1989
          si veda la precedente nota all'art. 1.
             -  Il  testo  dell'art.  12-bis,  comma  4,  del D.L. 12
          gennaio 1991, n.  6, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  15 marzo 1991, n. 80 (Disposizioni urgenti in favore
          degli enti locali per il 1991) e' il seguente:
             "4. I termini di cui ai commi 1 e 2 non si applicano  ai
          debiti fuori bilancio derivanti da:
               a) sentenze passate in giudicato;
               b)   copertura   di  disavanzi  di  enti,  aziende  ed
          organismi  dipendenti  dal  comune  o  dalla  provincia,  a
          seconda dell'ente interessato;
               c)  procedure  espropriate  o di occupazione d'urgenza
          per opere di pubblica utilita';
               d) fatti e provvedimenti ai quali non hanno  concorso,
          in  alcuna fase, interventi o decisioni di amministratori o
          dipendenti dell'ente".
             - Il testo  dell'art.  2934  del  codice  civile  e'  il
          seguente:
             "Art.  2934  (Estinzione dei diritti). - Ogni diritto si
          estingue  per  prescrizione,  quando  il  titolare  non  lo
          esercita per il tempo determinato dalla legge.
             Non   sono   soggetti   alla   prescrizione   i  diritti
          indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge".
             - Il testo dell'art. 23 del D.L. n. 66/1989,  convertito
          dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e' il seguente:
             "Art.  23 (Divieto di effettuare spese e responsabilita'
          nell'esecuzione).  -  1.   A   tutte   le   amministrazioni
          provinciali,  ai  comuni  ed  alle  comunita'  montane  che
          presentino,  nell'ultimo   conto   consuntivo   deliberato,
          disavanzo di amministrazione, ovvero indichino debiti fuori
          bilancio,  per  i  quali  non  siano  stati gia' adottati i
          provvedimenti previsti nell'art. 1-bis  del  decreto-legge
          1  luglio  1986,  n.  318,  convertito, con modificazioni,
          dalla legge 9 agosto 1986, n.  488,  e'  fatto  divieto  di
          assumere   impegni   e   pagare   spese   per  servizi  non
          espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese
          da  sostenere  a  fronte  di  impegni  gia'   assunti   nei
          precedenti esercizi.
             2. Le deliberazioni assunte in violazione della norma di
          cui al comma 1 sono nulle.
             3.  A tutte le amministrazioni provinciali, ai comuni ed
          alle comunita' montane l'effettuazione di  qualsiasi  spesa
          e' consentita esclusivamente se sussistano la deliberazione
          autorizzativa nelle forme previste dalla legge e divenuta o
          dichiarata    esecutiva,    nonche'   l'impegno   contabile
          registrato  dal ragioniere o dal segretario, ove non esista
          il ragioniere, sul  competente  capitolo  del  bilancio  di
          previsione,  da comunicare ai terzi interessati. Per quanto
          concerne  le  spese  previste  dai  regolamenti   economali
          l'ordinazione  fatta  a terzi deve contenere il riferimento
          agli  stessi  regolamenti,  al  capitolo  di  bilancio   ed
          all'impegno.  Per  i  lavori di somma urgenza l'ordinazione
          fatta a terzi deve essere  regolarizzata  improrogabilmente
          entro    trenta   giorni   e   comunque   entro   la   fine
          dell'esercizio, a pena di decadenza.
             4. Ne caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni  o
          servizi in violazione dell'obbligo indicato nel comma 3, il
          rapporto    obbligatorio    intercorre,   ai   fini   della
          controprestazione e per ogni altro effetto di legge tra  il
          privato  fornitore  e l'amministratore o il funzionario che
          abbiano consentita la fornitura. Detto effetto  si  estende
          per  le  esecuzioni reiterate o continuative a tutti coloro
          che abbiano reso possibili le singole prestazioni".