Art. 8. 
      Particolari condizioni di ammissibilita' di alcuni debiti 
  1.  I  debiti  nei  confronti  degli   istituti   assistenziali   e
previdenziali sono definiti dall'organo straordinario di liquidazione
direttamente con gli enti interessati. 
  2.  I  debiti  per  acquisizione  di  aree  sono  ammissibili  alla
liquidazione alle seguenti condizioni: 
    a) l'opera sia stata realizzata sulla base di progetti  approvati
dagli organi competenti; 
    b)  non  sia  piu'  possibile  la   retrocessione   dell'immobile
occupato; 
    c) l'ente non abbia richiesto od ottenuto  per  la  stessa  opera
altri finanziamenti in misura congrua; 
    d)  l'ammontare  del  debito  sia  comprovato   sulla   base   di
documentazione prodotta in  conformita'  alle  tipologie  individuate
dall'art. 12, comma 4- bis, del decreto-legge 28  dicembre  1989,  n.
415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38. 
  3. Sono ammissibili alla liquidazione, se spettanti, solo i  debiti
per interessi e  rivalutazione  monetaria  o  altri  oneri  accessori
maturati sino alla data di deliberazione del dissesto. 
  4. Gli interessi corrispettivi sono ammessi alla liquidazione  solo
a  richiesta  del  creditore  e  se  questi  accetti   di   definirne
l'ammontare, al tasso dovuto per  legge  o  da  contratto,  con  atto
transattivo, riferito alla data della deliberazione di dissesto. 
  5. Gli oneri per rivalutazioni monetarie o altro sono ammessi  alla
liquidazione solo se dovuti in base a sentenza definitiva o  definiti
con atto transattivo nel loro  ammontare  riferito  alla  data  della
deliberazione di dissesto. 
  6. I debiti per forniture, opere e prestazioni  relative  a  lavori
pubblici sono ammissibili alla liquidazione se le stesse siano  state
regolarmente eseguite ed  acquisite  al  patrimonio  dell'ente,  e  i
prezzi, in mancanza del certificato di  regolare  esecuzione  redatto
dal direttore dei  lavori,  siano  dichiarati  dal  tecnico  comunale
conformi alle disposizioni sulla  contabilita'  dei  lavori  pubblici
(legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F; regio  decreto  25  maggio
1895, n. 350; decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962,
n. 1063). 
  7. I debiti per parcelle di professionisti relative a progettazione
di opere e direzione di lavori sono ammissibili alla liquidazione  se
il progetto relativo, di massima o esecutivo,  sia  stato  consegnato
all'ente e risulti  di  immediata  ed  effettiva  utilizzabilita'  da
un'attestazione firmata dal responsabile  tecnico  e  dal  segretario
dell'ente  e  se  le  parcelle  riportino  il  visto  di   congruita'
dell'ordine professionale. Per le parcelle  di  altri  professionisti
l'ammissibilita'  e'  condizionata   esclusivamente   al   visto   di
congruita' dell'ordine competente. 
 
          Note all'art. 8:
             - Il comma 4-bis dell'art. 12 del D.L. 28 dicembre 1989,
          n. 415, convertito dalla legge  28  febbraio  1990,  n.  38
          (Norme  urgenti in materia di finanza locale e di rappporti
          finanziari tra lo Stato e le regioni, nonche'  disposizioni
          varie),  aggiunge  i  commi  1- bis , 1- ter e 1-quater (di
          seguito riportati) all'art. 1 della legge 27 ottobre  1988,
          n. 458, recante concorso dello Stato nella spesa degli enti
          locali  in  relazione  ai  pregressi  maggiori  oneri delle
          indennita' di esproprio:
             "1- bis. I maggiori oneri ammissibili a mutuo, ai  sensi
          del   comma  1,  sono  quelli  consentiti  a  provvedimenti
          adottati in conformita' alla disciplina  urbanistica.  Tali
          maggiori oneri debbono derivare:
               a)   da   stime  definitive  e  non  impugnate,  della
          commissione provinciale espropriazioni;
               b)  da  transazioni  giudiziali  o  extra   giudiziali
          intervenute tra l'ente locale e i soggetti espropriati;
               c)  da  sentenze passate in giudicato o esecutive, con
          le quali vengono stabilite le indennita', i risarcimenti od
          ogni altra somma dovuta agli espropriati e maturata  al  31
          dicembre   1987  per  interessi,  rivalutazione  monetaria,
          risarcimento danni o altro;
               d)  da  indennita'  stabilite  da  consulenti  tecnici
          d'ufficio prima del 31 dicembre 1987 ed accettate dall'ente
          espropriante    e    dai    soggetti    espropriati   anche
          successivamente;
               e) da accordi o da transazioni intervenute  prima  del
          31 dicembre 1987;
               f)  da conguagli dovuti in applicazione della legge 29
          luglio 1980, n. 385.
             1-ter. Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1-  bis  si
          intendono estese alle amministrazioni provinciali.
             1-quater.  Per  i  maggiori oneri maturati a tutto il 31
          dicembre 1989 sono applicabili le disposizioni  di  cui  al
          comma 8 dell'art. 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989,
          n. 144".
             - La legge 20 marzo 1865, n. 2248,  allegato  F,  e'  la
          legge sui lavori pubblici.
             - Il R.D. 25 maggio 1895, n. 350, reca: "Regolamento per
          la direzione, la contabilita' e la collaudazione dei lavori
          dello  Stato  che sono nelle attribuzioni del Ministero dei
          lavori pubblici".
             - Il D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, reca: "Approvazione
          del  capitolato  generale  d'appalto  per   le   opere   di
          competenza del Ministero dei lavori pubblici".