Art. 8. Particolari condizioni di ammissibilita' di alcuni debiti 1. I debiti nei confronti degli istituti assistenziali e previdenziali sono definiti dall'organo straordinario di liquidazione direttamente con gli enti interessati. 2. I debiti per acquisizione di aree sono ammissibili alla liquidazione alle seguenti condizioni: a) l'opera sia stata realizzata sulla base di progetti approvati dagli organi competenti; b) non sia piu' possibile la retrocessione dell'immobile occupato; c) l'ente non abbia richiesto od ottenuto per la stessa opera altri finanziamenti in misura congrua; d) l'ammontare del debito sia comprovato sulla base di documentazione prodotta in conformita' alle tipologie individuate dall'art. 12, comma 4- bis, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38. 3. Sono ammissibili alla liquidazione, se spettanti, solo i debiti per interessi e rivalutazione monetaria o altri oneri accessori maturati sino alla data di deliberazione del dissesto. 4. Gli interessi corrispettivi sono ammessi alla liquidazione solo a richiesta del creditore e se questi accetti di definirne l'ammontare, al tasso dovuto per legge o da contratto, con atto transattivo, riferito alla data della deliberazione di dissesto. 5. Gli oneri per rivalutazioni monetarie o altro sono ammessi alla liquidazione solo se dovuti in base a sentenza definitiva o definiti con atto transattivo nel loro ammontare riferito alla data della deliberazione di dissesto. 6. I debiti per forniture, opere e prestazioni relative a lavori pubblici sono ammissibili alla liquidazione se le stesse siano state regolarmente eseguite ed acquisite al patrimonio dell'ente, e i prezzi, in mancanza del certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori, siano dichiarati dal tecnico comunale conformi alle disposizioni sulla contabilita' dei lavori pubblici (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F; regio decreto 25 maggio 1895, n. 350; decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063). 7. I debiti per parcelle di professionisti relative a progettazione di opere e direzione di lavori sono ammissibili alla liquidazione se il progetto relativo, di massima o esecutivo, sia stato consegnato all'ente e risulti di immediata ed effettiva utilizzabilita' da un'attestazione firmata dal responsabile tecnico e dal segretario dell'ente e se le parcelle riportino il visto di congruita' dell'ordine professionale. Per le parcelle di altri professionisti l'ammissibilita' e' condizionata esclusivamente al visto di congruita' dell'ordine competente.
Note all'art. 8: - Il comma 4-bis dell'art. 12 del D.L. 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 (Norme urgenti in materia di finanza locale e di rappporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonche' disposizioni varie), aggiunge i commi 1- bis , 1- ter e 1-quater (di seguito riportati) all'art. 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 458, recante concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri delle indennita' di esproprio: "1- bis. I maggiori oneri ammissibili a mutuo, ai sensi del comma 1, sono quelli consentiti a provvedimenti adottati in conformita' alla disciplina urbanistica. Tali maggiori oneri debbono derivare: a) da stime definitive e non impugnate, della commissione provinciale espropriazioni; b) da transazioni giudiziali o extra giudiziali intervenute tra l'ente locale e i soggetti espropriati; c) da sentenze passate in giudicato o esecutive, con le quali vengono stabilite le indennita', i risarcimenti od ogni altra somma dovuta agli espropriati e maturata al 31 dicembre 1987 per interessi, rivalutazione monetaria, risarcimento danni o altro; d) da indennita' stabilite da consulenti tecnici d'ufficio prima del 31 dicembre 1987 ed accettate dall'ente espropriante e dai soggetti espropriati anche successivamente; e) da accordi o da transazioni intervenute prima del 31 dicembre 1987; f) da conguagli dovuti in applicazione della legge 29 luglio 1980, n. 385. 1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1- bis si intendono estese alle amministrazioni provinciali. 1-quater. Per i maggiori oneri maturati a tutto il 31 dicembre 1989 sono applicabili le disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144". - La legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e' la legge sui lavori pubblici. - Il R.D. 25 maggio 1895, n. 350, reca: "Regolamento per la direzione, la contabilita' e la collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici". - Il D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, reca: "Approvazione del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici".