Art. 9. Procedure della formazione del piano di estinzione 1. L'organo straordinario di liquidazione entro dieci giorni dalla data di insediamento provvede a dare pubblico avviso mediante affissione all'albo pretorio e nei consueti luoghi pubblici dell'inizio della attivita' di accertamento dei debiti per la successiva redazione del piano di estinzione, indicando il termine entro il quale deve provvedere a norma di legge. 2. Ai creditori gia' riconosciuti dal consiglio dell'ente, ai creditori che chiedono l'iscrizione ed a tutti gli altri comunque rilevati, l'organo straordinario di liquidazione invia la comunicazione di inizio del procedimento di accertamento e di eventuale liquidazione, di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, chiedendo, se non acquisiti, la trasmissione di ogni atto, documento o memoria. 3. Per le vertenze giudiziarie in corso, l'organo straordinario di liquidazione richiede ed effettua, se possibile, transazioni per la sorte capitale, gli interessi e gli accessori. 4. L'organo straordinario di liquidazione, sulla base dei documenti raccolti, delibera l'ammissibilita' dei debiti alla massa passiva e da' comunicazione agli interessati dell'esclusione e della responsabilita' personale degli ordinatori delle spese, precisando i motivi del provvedimento. 5. Accertate le attivita' e definite le passivita' l'organo straordinario di liquidazione delibera il piano di estinzione dei debiti e lo trasmette all'ente locale, il quale ha dieci giorni per formulare proprie osservazioni. Successivamente, insieme alla documentazione di cui all'art. 10, trasmette il piano di estinzione alla commissione di ricerca per la finanza locale presso il Ministero dell'interno, entro il termine di legge, con assicurata convenzionale, la cui data fa fede ai fini del rispetto del termine. 6. I creditori non inseriti nella massa passiva del piano di estinzione possono fare richiesta all'organo straordinario della liquidazione dando dimostrazione del credito da loro vantato nei confronti dell'ente, sino a che non interviene l'approvazione con decreto del Ministro dell'interno del piano di estinzione. Sino a quel momento l'organo della liquidazione, se ritiene giustificata la pretesa del creditore, apporta al piano di estinzione le relative modificazioni e le trasmette alla commissione di ricerca per la finanza locale presso il Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile, per il seguito di competenza.
Nota all'art. 9: - Il testo dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' il seguente: 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio del procedimento stesso e' comunicato, con le modalita' previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse modalita', notizia dell'inizio del procedimento. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima dell'effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari".