Art. 9. 
         Procedure della formazione del piano di estinzione 
  1. L'organo straordinario di liquidazione entro dieci giorni  dalla
data  di  insediamento  provvede  a  dare  pubblico  avviso  mediante
affissione  all'albo  pretorio  e  nei   consueti   luoghi   pubblici
dell'inizio  della  attivita'  di  accertamento  dei  debiti  per  la
successiva redazione del piano di estinzione,  indicando  il  termine
entro il quale deve provvedere a norma di legge. 
  2. Ai creditori  gia'  riconosciuti  dal  consiglio  dell'ente,  ai
creditori che chiedono l'iscrizione ed a  tutti  gli  altri  comunque
rilevati,   l'organo   straordinario   di   liquidazione   invia   la
comunicazione  di  inizio  del  procedimento  di  accertamento  e  di
eventuale liquidazione, di cui all'art. 7 della legge 7 agosto  1990,
n. 241, chiedendo, se non acquisiti, la trasmissione  di  ogni  atto,
documento o memoria. 
  3. Per le vertenze giudiziarie in corso, l'organo straordinario  di
liquidazione richiede ed effettua, se possibile, transazioni  per  la
sorte capitale, gli interessi e gli accessori. 
  4. L'organo straordinario di liquidazione, sulla base dei documenti
raccolti, delibera l'ammissibilita' dei debiti alla massa  passiva  e
da'  comunicazione   agli   interessati   dell'esclusione   e   della
responsabilita' personale degli ordinatori delle spese, precisando  i
motivi del provvedimento. 
  5.  Accertate  le  attivita'  e  definite  le  passivita'  l'organo
straordinario di liquidazione delibera il  piano  di  estinzione  dei
debiti e lo trasmette all'ente locale, il quale ha dieci  giorni  per
formulare  proprie  osservazioni.   Successivamente,   insieme   alla
documentazione di cui all'art. 10, trasmette il piano  di  estinzione
alla commissione di ricerca per la finanza locale presso il Ministero
dell'interno,   entro   il   termine   di   legge,   con   assicurata
convenzionale, la cui data fa fede ai fini del rispetto del termine. 
  6. I creditori non  inseriti  nella  massa  passiva  del  piano  di
estinzione possono  fare  richiesta  all'organo  straordinario  della
liquidazione dando dimostrazione del  credito  da  loro  vantato  nei
confronti dell'ente, sino a che  non  interviene  l'approvazione  con
decreto del Ministro dell'interno del piano  di  estinzione.  Sino  a
quel momento l'organo della liquidazione, se ritiene giustificata  la
pretesa del creditore, apporta al piano  di  estinzione  le  relative
modificazioni e le trasmette  alla  commissione  di  ricerca  per  la
finanza locale presso il Ministero dell'interno - Direzione  generale
dell'Amministrazione civile, per il seguito di competenza. 
 
          Nota all'art. 9:
             - Il testo dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241
          (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
          diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi)  e' il
          seguente: 1. Ove  non  sussistano  ragioni  di  impedimento
          derivanti   da   particolari   esigenze  di  celerita'  del
          procedimento,   l'avvio   del   procedimento   stesso    e'
          comunicato,  con  le  modalita'  previste  dall'art.  8, ai
          soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e'
          destinato a produrre effetti diretti ed a  quelli  che  per
          legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le
          ragioni    di   impedimento   predette,   qualora   da   un
          provvedimento possa  derivare  un  pregiudizio  a  soggetti
          individuati  o  facilmente  individuabili, diversi dai suoi
          diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a  fornire
          loro,  con  le  stesse  modalita',  notizia dell'inizio del
          procedimento.
             2. Nelle ipotesi di  cui  al  comma  1  resta  salva  la
          facolta'  dell'amministrazione  di  adottare,  anche  prima
          dell'effettuazione delle comunicazioni di cui  al  medesimo
          comma 1, provvedimenti cautelari".