Art. 3 
       (Classificazione generale degli edifici per categorie) 
 
  1. Gli edifici sono classificati in  base  alla  loro  destinazione
d'uso nelle seguenti categorie: 
    E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili: 
    E.1  (1)   abitazioni   adibite   a   residenza   con   carattere
continuativo, quali abitazioni civili e  rurali,  collegi,  conventi,
case di pena, caserme; 
    E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria,
quali case per vacanze, fine settimana e simili; 
    E.1  (3)  edifici  adibiti  ad  albergo,  pensione  ed  attivita'
similari; 
    E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o  privati,
indipendenti o contigui a  costruzioni  adibite  anche  ad  attivita'
industriali  o  artigianali,  purche'  siano  da   tali   costruzioni
scorporabili agli effetti dell'isolamento termico; 
    E.3 Edifici adibiti  a  ospedali,  cliniche  o  case  di  cura  e
assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di  minori
o anziani nonche'  le  strutture  protette  per  l'assistenza  ed  il
recupero dei  tossico-dipendenti  e  di  altri  soggetti  affidati  a
servizi sociali pubblici; 
    E.4 Edifici adibiti ad attivita'  ricreative,  associative  o  di
culto e assimilabili: 
    E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di  riunione  per  congressi;
E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto; 
    E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo; 
    E.5 Edifici adibiti  ad  attivita'  commerciali  e  assimilabili:
quali  negozi,  magazzini  di  vendita  all'ingrosso  o  al   minuto,
supermercati, esposizioni; 
    E.6 Edifici adibiti ad attivita' sportive: 
    E.6 (1) piscine, saune e assimilabili; 
    E.6 (2) palestre e assimilabili; 
    E.6 (3) servizi di supporto alle attivita' sportive; 
    E.7 Edifici adibiti ad attivita' scolastiche a tutti i livelli  e
assimilabili; 
    E.8 Edifici adibiti ad attivita'  industriali  ed  artigianali  e
assimilabili. 
  2. Qualora un edificio sia costituito da parti  individuabili  come
appartenenti a categorie diverse, le  stesse  devono  essere  consid-
erate separatamente e cioe' ciascuna  nella  categoria  che  le  com-
pete.