Art. 6. 
 
  1. All'articolo 4 del testo unico delle leggi costituzionali 
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,  n.  670,
il numero 3) e' sostituito dal seguente: 
   "3) ordinamento degli enti locali e delle relative 
circoscrizioni;". 
  2. All'articolo 5 del testo unico delle leggi costituzionali 
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,  n.  670,
il numero 1) e' abrogato. 
 
  La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, 
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 23 settembre 1993 
 
                              SCALFARO 
 
                                     CIAMPI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: CONSO 
 
 
          Note all'art. 6:
 
             - L'art. 4 del testo unico  delle  leggi  costituzionali
          concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
          approvato  con  D.P.R.   31 agosto 1972, n. 670, cosi' come
          modificato dalla presente legge, e' cosi' formulato:
             "Art. 4. - In armonia con la Costituzione e i  principi'
          dell'ordinamento  giuridico  dello Stato, e con il rispetto
          degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali -
          tra i quali e' compreso quello della tutela delle minoranze
          linguistiche locali  -  nonche'  delle  norme  fondamentali
          delle   riforme   economico-sociali  della  Repubblica,  la
          regione ha la potesta' di emanare norme  legislative  nelle
          seguenti materie:
               1)  ordinamento degli uffici regionali e del personale
          ad essi addetto;
               2) ordinamento degli enti para-regionali;
               3) ordinamento degli  enti  locali  e  delle  relative
          circoscrizioni;
               4)    espropriazione   per   pubblica   utilita'   non
          riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato
          e le materie di competenza provinciale;
               5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
               6) servizi antincendi;
               7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;
               8) ordinamento delle camere di commercio;
               9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle coop-
          erative;
              10)  contributi  di  miglioria  in  relazione  ad opere
          pubbliche  eseguite  dagli  altri  enti  pubblici  compresi
          nell'ambito del territorio regionale".
 
             -   L'art.  5  del  medesimo  testo  unico,  cosi'  come
          modificato dalla presente legge, e' cosi' formulato:
             "Art.  5.  -  La  regione,  nei  limiti  del  precedente
          articolo  e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato,
          emana norme legislative nelle seguenti materie:
              1) (abrogato);
              2)   ordinamento   delle   istituzioni   pubbliche   di
          assistenza e beneficenza;
              3)  ordinamento  degli  enti  di reddito fondiario e di
          credito agrario, delle casse di  risparmio  e  delle  casse
          rurali,  nonche'  delle  aziende  di  credito  a  carattere
          regionale".