Art. 71. 
                            Accertamento 
 
  1. In caso di denuncia infedele o  incompleta,  l'ufficio  comunale
provvede ad emettere, relativamente all'anno di  presentazione  della
denuncia ed a quello precedente per la  parte  di  cui  all'art.  64,
comma 2, avviso di accertamento in rettifica, a  pena  di  decadenza,
entro  il  31  dicembre  del  terzo  anno  successivo  a  quello   di
presentazione della denuncia stessa.  In  caso  di  omessa  denuncia,
l'ufficio  emette  avviso  di  accertamento  d'ufficio,  a  pena   di
decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo  a  quello
in cui la denuncia doveva essere presentata. 
  2. Gli avvisi di accertamento  sono  sottoscritti  dal  funzionario
designato per l'organizzazione e  la  gestione  del  tributo  di  cui
all'art. 74  e  devono  contenere  gli  elementi  identificativi  del
contribuente, dei locali  e  delle  aree  e  loro  destinazioni,  dei
periodi e degli imponibili o  maggiori  imponibili  accertati,  della
tariffa  applicata  e  relativa  delibera,  nonche'  la   motivazione
dell'eventuale diniego  della  riduzione  o  agevolazione  richiesta,
l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente  per  tributo,
addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalita'. 
  3.  Gli  avvisi  di  cui  al  comma  1  devono  contenere  altresi'
l'indicazione dell'organo presso cui puo' essere prodotto ricorso  ed
il relativo termine di decadenza. 
  4. Ai  fini  del  potenziamento  dell'azione  di  accertamento,  il
comune, ove non  sia  in  grado  di  provvedere  autonomamente,  puo'
stipulare apposite convenzioni con soggetti privati  o  pubblici  per
l'individuazione delle superfici in tutto  o  in  parte  sottratte  a
tassazione. Il relativo capitolato deve contenere  l'indicazione  dei
criteri e delle modalita' di  rilevazione  della  materia  imponibile
nonche' dei requisiti di capacita'  ed  affidabilita'  del  personale
impiegato dal contraente.