(Allegato)
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
               AL DECRETO-LEGGE 5 OTTOBRE 1993, N. 398 
 
  All'articolo 1: 
  il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1. Ai fini del sostegno dell'occupazione, il CIPE, anche  mediante
modifica delle proprie procedure, entro novanta giorni dalla data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  riesamina  i  programmi
d'intervento previsti dalla normativa vigente al fine  di  verificare
l'esecutivita' dei singoli progetti, di confermarne le priorita' e di
accelerarne l'attuazione. Il CIPE, in sede di verifica, tiene  conto,
nella  determinazione  delle  priorita',  del  grado   di   effettiva
esecutivita' dei progetti,  della  loro  conformita'  agli  strumenti
urbanistici vigenti nonche' dell'importanza degli interventi  per  la
funzionalita' di opere esistenti e non  completate.  Il  CIPE,  nello
stesso termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto, ha facolta' di deliberare la revoca,  da  disporsi,
nei successivi venti giorni, con decreto del Ministro competente, dei
finanziamenti per l'esecuzione di opere la cui realizzazione non  sia
stata avviata o la cui prosecuzione  risulti  non  conveniente  e  di
destinare le somme disponibili, ad eccezione di quelle  destinate  ad
interventi di tutela ambientale di cui all'articolo 13, comma 2,  del
presente  decreto,  ad  opere  affidabili  per   l'esecuzione   entro
centottanta giorni dalla data della delibera  del  CIPE  stesso,  con
priorita'  per  quelle  dislocate  nelle  aree  di   crisi   di   cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,  n.236,  e
nelle aree colpite dagli  eventi  alluvionali  del  settembre-ottobre
1993. Nella riallocazione delle risorse il CIPE segue, di massima, il
criterio di compensare  temporalmente,  nel  triennio  1993-1995,  le
eventuali  modificazioni  settoriali  e  territoriali   della   spesa
inizialmente prevista"; 
  al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  "I  mutui
concessi dalla Cassa depositi e prestiti in base a leggi speciali che
prevedono l'ammortamento a totale carico dello Stato  sono  revocati,
qualora gli enti locali mutuatari non abbiano dato inizio  ai  lavori
entro  un  triennio  dalla  concessione  o  abbiano   dichiarato   la
impossibilita' alla esecuzione dell'opera, con decreto  del  Ministro
del bilancio e della programmazione economica, adottato  di  concerto
con il Ministro competente per materia. Le risorse che si  renderanno
disponibili per effetto delle revoche di cui  al  periodo  precedente
possono essere riassegnate, con decreto del Ministro del  bilancio  e
della programmazione economica, adottato di concerto con il  Ministro
del tesoro, a comuni, province e comunita' montane, per  l'esecuzione
di opere pubbliche urgenti, nei limiti temporali e finanziari residui
sui mutui revocati, previa  restituzione  da  parte  degli  originari
mutuatari delle somme eventualmente erogate"; 
  al comma 4, capoverso  1,  le  parole:  "30  settembre  1993"  sono
sostituite dalle seguenti: "30 novembre 1993 e le  cui  procedure  di
affidamento in appalto non siano in corso alla medesima data". 
  All'articolo 2: 
  al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
  "a) alla liquidazione del saldo dei contributi concessi,  ai  sensi
dell'articolo 39, comma 2, del  testo  unico  approvato  con  decreto
legislativo  30  marzo  1990,  n.  76,  nonche'   alla   liquidazione
dell'aggiornamento dei contributi concessi,  ai  sensi  dell'articolo
39, comma 3, del medesimo testo unico, a condizione,  in  entrambi  i
casi, che l'iniziativa realizzata raggiunga i  livelli  occupazionali
medi previsti in sede di concessione dei contributi"; 
  al comma 4,  dopo  le  parole:  "sostenere  per  l'esproprio"  sono
inserite  le  seguenti:   "nonche'   per   le   relative   opere   di
urbanizzazione primaria e secondaria"; 
  al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: ", con vincolo  di
destinazione alle pubbliche  amministrazioni"  con  le  seguenti:  ",
sulla base di  una  verifica  di  congruita'  e  funzionalita'  anche
economica degli interventi effettuata da  apposito  comitato  tecnico
gia' previsto  nella  deliberazione  del  CIPE  del  3  agosto  1993,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1993, con
vincolo di destinazione"; al medesimo terzo  periodo  le  parole:  "e
privato" sono soppresse; e, dopo il terzo  periodo,  e'  inserito  il
seguente: "I componenti del comitato tecnico  di  cui  al  precedente
periodo sono individuati con decreto  del  Ministro  del  bilancio  e
della programmazione economica nel quale e' fissato anche il relativo
rimborso spese"; 
  al comma 7, capoverso, le parole: "proprio decreto" sono sostituite
dalle seguenti: "propria disposizione"; 
  il comma 11 e' sostituito dal seguente: 
  "11. Sono trasferite alla Regione  siciliana  le  funzioni  statali
rel- ative a  tutte  le  operazioni  e  le  procedure  necessarie  di
frazionamento ed accatastamento con presentazione all'ufficio tecnico
erariale delle domande di voltura catastale  degli  immobili  e  beni
espropriati per i lavori di urbanizzazione primaria  e  secondaria  e
per i lotti assegnati ai privati nonche' degli edifici pubblici nelle
zone della Valle del Belice colpite dagli eventi sismici del  gennaio
1968 Sono altresi' trasferite  alla  Regione  siciliana  le  funzioni
statali attinenti l'istruttoria delle pratiche relative a  contributi
concessi, per la ricostruzione  privata  nelle  predette  zone  della
Valle del Belice, sulla  base  di  norme  antecedenti  alla  data  di
entrata in vigore della legge 27 marzo 1987 n. 120". 
  All'articolo 3: 
  al comma 1, la cifra: "2,50" e' sostituita dalla seguente: "3". 
  L'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 4. - (Procedure per il rilascio delle concessioni  edilizie).
-1.  In  assenza  di  legislazione   regionale,   si   applicano   le
disposizioni del presente articolo ai sensi  dell'articolo  29  della
legge 7 agosto 1990, n. 241. Sono fatte salve le disposizioni di  cui
alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni,  e  29
giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, e del decreto-legge
27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
agosto 1985, n. 431, e successive modificazioni. 
  2. Al momento della  presentazione  della  domanda  di  concessione
edilizia, l'ufficio abilitato a riceverla comunica al richiedente  il
nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e
della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  3. Entro sessanta  giorni  dalla  presentazione  della  domanda  di
concessione, il responsabile  del  procedimento  cura  l'istruttoria,
acquisisce i pareri che il richiedente non abbia l'onere di allegare,
redige e trasmette alla commissione edilizia  comunale  la  relazione
per il parere di competenza. Il termine di cui al presente comma puo'
essere interrotto una sola volta se il responsabile del  procedimento
chiede  all'interessato  un'integrazione  della   documentazione   da
allegare alla domanda di concessione. Tale termine decorre nuovamente
per  intero  dalla  data  della  presentazione  della  documentazione
integrativa. 
  4. La  commissione  edilizia  comunale,  tenuto  conto  dell'ordine
cronologico di  presentazione  della  domanda,  deve  esprimersi  nei
termini previsti dai  regolamenti  comunali  o,  in  mancanza,  entro
trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, in ordine
agli aspetti di propria competenza. Decorso  il  termine  di  cui  al
presente comma, si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  16
della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  5. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4,
il  responsabile  del  procedimento  formula  una  motivata  proposta
all'autorita' competente ad emanare il provvedimento. 
  6. Il provvedimento conclusivo e' adottato entro  i  trenta  giorni
successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4.  Di  esso  e'
data immediata notizia all'interessato. 
  7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, l'interessato,
con atto notificato a mezzo  di  ufficiale  giudiziario  o  in  piego
raccomandato con avviso di ricevimento, puo' richiedere al sindaco di
adempiere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. 
  8. Decorso altresi' inutilmente il termine intimato di cui al comma
7, il responsabile del procedimento e  il  soggetto  competente  alla
adozione del provvedimento rispondono per i  danni  arrecati  per  il
loro  comportamento  inadempiente  e  l'interessato  puo'   inoltrare
istanza al presidente della giunta regionale  competente,  il  quale,
nell'esercizio  di  poteri  sostitutivi,  in  caso  di   accoglimento
dell'istanza, nomina entro i trenta giorni successivi un  commissario
ad acta che, nel termine perentorio di sessanta giorni, nel  rispetto
dei piani urbanistici, delle  norme  e  dei  regolamenti,  adotta  il
provvedimento che ha  i  medesimi  effetti  dell'atto  amministrativo
abilitativo  alla  edificazione.  Gli   oneri   finanziari   relativi
all'attivita' del commissario di cui al presente comma sono a  carico
del comune interessato. 
  9. Il commissario di cui al comma 8 esercita i  poteri  di  accesso
sui luoghi e presso gli uffici dell'amministrazione, con  i  medesimi
poteri attribuiti al responsabile del procedimento ed al sindaco. 
  10. I controlli da effettuare ai fini del rilascio dei  certificati
di  abitabilita'  e  di  agibilita',  estesi  all'accertamento  della
conformita'  urbanistico-edilizia,   sono   eseguiti   dagli   uffici
comunali. In  caso  di  inadempienza  protratta  per  oltre  sessanta
giorni, il certificato puo' essere sostituito, in via provvisoria, da
una dichiarazione redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
e successive modificazioni, sotto la propria  responsabilita'  da  un
professionista abilitato". 
  All'articolo 5: 
  al comma 1, le parole: "31 dicembre  1993"  sono  sostituite  dalle
seguenti "31 dicembre 1994"; 
  dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
  "2-bis. Nel termine di cui al  comma  1  le  regioni  possono,  con
provvedimento motivato, proporre che un finanziamento, gia'  concesso
per la realizzazione di un'opera di edilizia scolastica con  mutuo  a
carico dello Stato, venga destinato al compimento parziale dell'opera
stessa, purche' funzionalmente idonea". 
  L'articolo 6 e' soppresso. 
  All'articolo 7: 
  al comma 1, capoverso 7, sono aggiunte, in fine, le parole:  ",  al
fine di accertare la fattibilita' di tali interventi nelle aree"; 
  al comma 1, capoverso 8, le parole: "della  delibera  regionale  di
localizzazione" sono sostituite  dalle  seguenti  "del  provvedimento
regionale di individuazione dei soggetti attuatori", 
  al comma 3, le parole: "sono ridotti alla meta' e  decorrono  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle
seguenti: "decorrono dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto". 
  Dopo l'articolo 7, e' inserito il seguente: 
  "Art. 7-bis. - (Pareri regionali su progetti di  opere  pubbliche).
-1. La regione e'  tenuta  ad  esprimere  entro  novanta  giorni  dal
ricevimento della richiesta i pareri sui progetti di opere  pubbliche
sottoposti alla valutazione di organi regionali. Qualora la regione e
i comitati tecnici regionali  non  ottemperino  a  tale  obbligo,  la
commissione per il controllo sugli atti regionali provvede a nominare
un commissario ad acta  con  il  compito  di  sostituire  gli  organi
regionali nel rilascio dei relativi pareri". 
  All'articolo 8: 
  al comma 2, le  parole:  "dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto" sono sostituite  dalle  seguenti:  "dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"; 
  al comma 4, le  parole:  "dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto" sono sostituite  dalle  seguenti:  "dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"; e
sono aggiunte, in fine,  le  parole:  "e  gli  elenchi  dei  soggetti
attuatori". 
  L'articolo 9 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 9. - (Nuovi contributi in materia edilizia). - 1. I fondi  di
cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e  successive  modificazioni,
possono essere destinati a parziale copertura del costo convenzionale
degli interventi di recupero edilizio realizzati  dai  comuni,  dagli
IACP, da imprese di costruzione, da cooperative e da consorzi  fra  i
soggetti suddetti. 
  2. Gli alloggi realizzati sono concessi in locazione per un periodo
non inferiore a otto anni e sono soggetti alle disposizioni di cui ai
commi da 3 a 8 dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179. 
  3.  Il  CER  definisce  modalita'  e  criteri   generali   per   la
determinazione dell'ammontare dei contributi, per la loro concessione
e per il loro eventuale rimborso, nonche'  per  l'individuazione  dei
locatari". 
  All'articolo 10: 
  al comma 1, primo e secondo periodo, le parole: "novanta  miliardi"
sono sostituite dalle seguenti: "centosettanta miliardi"; 
  e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "2-bis. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n.
179, e' sostituito dal seguente: 
  "2. I fondi a  valere  sull'articolo  4-bis  del  decreto-legge  12
settembre 1983, n.462, convertito, con modificazioni, dalla legge  10
novembre 1983, n. 637, al netto delle  somme  globalmente  occorrenti
per far fronte agli oneri derivanti dai  provvedimenti  regionali  di
programmazione di interventi di  edilizia  agevolata  adottati  anche
successivamente alla data di entrata in vigore della presente  legge;
di quelle necessarie per il pagamento dei maggiori oneri  relativi  a
programmi regionali, quantificati per ciascuna regione dalla  regione
stessa;  di  quelle  occorrenti  per  provvedere  al  pagamento   dei
conguagli di cui all'articolo  16,  secondo  comma,  della  legge  27
maggio 1975, n.  166,  e  di  quelli  dovuti  in  applicazione  degli
articoli 2  e  10  della  legge  8  agosto  1977,  n.513;  di  quelle
occorrenti per la concessione della garanzia primaria dello Stato  ai
sensi dei commi 6 e 11 dell'articolo 6  della  presente  legge,  sono
destinati dalle regioni stesse alla realizzazione dei nuovi programmi
edilizi, secondo gli indirizzi fissati dal CIPE o dal CER,  ai  sensi
della presente legge, nell'ambito della disponibilita' residua  delle
singole annualita'  dei  limiti  di  impegno  complessivi.  Le  somme
disponibili   ai   sensi   del   presente   comma   sono   destinate,
prioritariamente e fino al limite del 30 per cento, ai  programmi  di
cui all'articolo 16 della presente legge. Tale  quota  e'  utilizzata
dalle regioni, fatta salva la somma di lire 288  miliardi  utilizzata
dal Ministero dei lavori pubblici per la realizzazione di  interventi
di particolare rilevanza o specificita'  individuati  sulla  base  di
accordi di programma  proposti  dal  medesimo  Ministero  dei  lavori
pubblici d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano.  I
fondi di cui al citato articolo 4-bis del decreto-legge 12  settembre
1983, n.462, convertito, con modificazioni, dalla legge  10  novembre
1983, n.637, sono erogati qualunque sia  la  destinazione  originaria
indicata nel relativo decreto ministeriale di messa  a  disposizione.
La messa a disposizione e l'erogazione alle regioni  dei  fondi  come
sopra determinati sono effettuate secondo le procedure in vigore"". 
  All'articolo 11: 
  al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Il  comune
definisce le priorita' di  detti  programmi  sulla  base  di  criteri
oggettivi per l'individuazione degli interventi"; 
  il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  "4. Ai fini dell'approvazione dei  programmi  di  recupero  urbano,
puo' essere promossa la conclusione di un  accordo  di  programma  ai
sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142". 
  All'articolo 12: 
  al comma 1, capoverso, le parole: "assegnando  un  congruo  termine
per l'inizio dei lavori." sono sostituite dalle  seguenti:  "fissando
in dodici mesi il termine massimo per l'inizio dei lavori."; 
  il comma 2 e' sostituito dal seguente 
  "2. All'articolo  22  della  legge  18  maggio  1989,  n.  183,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "6-bis. Gli interventi previsti dai  programmi  triennali  sono  di
norma  attuati  in  forma  integrata  e   coordinata   dai   soggetti
competenti, in base ad accordi di programma ai sensi dell'articolo 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142""; 
  il comma 3 e' sistituito dal seguente: 
  "3. All'articolo 17 della  legge  18  maggio  1989,  n.  183,  sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  "6-bis.  In  attesa  dell'approvazione  del  piano  di  bacino,  le
autorita' di bacino,  tramite  il  comitato  istituzionale,  adottano
misure di salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani,
ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua  di  fondovalle  ed  ai
contenuti di cui alle lettere b), c), f), l) ed m) del  comma  3.  Le
misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti  e  restano  in
vigore sino all'approvazione del piano di bacino e  comunque  per  un
periodo non superiore a tre anni. In caso di mancata attuazione o  di
inosservanza, da parte delle regioni, delle province  e  dei  comuni,
delle misure di salvaguardia e qualora  da  cio'  possa  derivare  un
grave danno al territorio, il Ministro dei  lavori  pubblici,  previa
diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida
medesima,  adotta  con  ordinanza  cautelare  le  necessarie   misure
provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio  di  opere,
di lavori o di attivita' antropiche, dandone comunicazione preventiva
alle  amministrazioni  competenti.  Se  la   mancata   attuazione   o
l'inosservanza  di  cui  al  presente  comma  riguarda   un   ufficio
periferico dello Stato, il Ministro dei lavori pubblici informa senza
indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale as-
sume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la
necessita' di un intervento cautelare per evitare un grave  danno  al
territorio, il Ministro competente, di concerto con il  Ministro  dei
lavori pubblici, adotta l'ordinanza  cautelare  di  cui  al  presente
comma. 
  6-ter. I piani di bacino  idrografico  possono  essere  redatti  ed
approvati anche per sottobacini o  per  stralci  relativi  a  settori
funzionali che in ogni caso  devono  costituire  fasi  sequenziali  e
interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma  3.  Deve  comunque
essere garantita la considerazione sistemica del territorio e  devono
essere disposte, ai  sensi  del  comma  6-bis,  le  opportune  misure
inibitorie  e  cautelative  in  relazione  agli  aspetti  non  ancora
compiutamente disciplinati""; 
  al comma 8, dopo le parole: "le somme" sono inserite  le  seguenti:
"di parte corrente"; 
  sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  "8-bis. Le somme trasferite nell'anno 1991  ai  segretari  generali
delle autorita' di bacino di rilievo nazionale a valere sui  capitoli
7748 e 7749 dello stato di previsione della spesa del  Ministero  dei
lavori pubblici possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 1994. 
  8-ter. Le somme di cui  all'autorizzazione  di  spesa  disposta  ai
sensi dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 253, nei  limiti
delle risorse  disponibili,  si  intendono  comprensive  degli  oneri
relativi alla corresponsione  al  personale  in  servizio  presso  le
autorita'  di  bacino  di  rilievo  nazionale  della  indennita'   di
missione, ove ne ricorrano  le  condizioni  in  base  alla  normativa
generale vigente in materia per i dipendenti dello Stato, nonche' del
trattamento economico per prestazioni  di  lavoro  straordinario,  da
autorizzare con le procedure previste dalle norme generali vigenti in
materia. 
  8-quater. Al fine di garantire la funzionalita' delle autorita'  di
bacino  di  rilievo  nazionale  nell'esercizio  delle  attivita'   di
competenza e di quelle attribuite ai sensi del presente articolo,  il
Ministro dei lavori  pubblici  puo'  bandire  pubblici  concorsi  per
l'assunzione del personale dirigenzia- le e direttivo di livello VIII
e VII necessario per la copertura e nei limiti delle piante organiche
come determinate dall'articolo 16, comma  2,  della  legge  7  agosto
1990, n. 253. Alla copertura degli organici puo' farsi altresi' luogo
mediante passaggio diretto nei ruoli delle  autorita'  del  personale
attualmente in servizio presso le medesime  autorita'  di  bacino  in
posizione di comando  o  di  collocamento  fuori  ruolo,  e  comunque
mediante processi di mobilita'. Al relativo onere, valutato  in  lire
500 milioni per l'anno 1993, in lire 2.500 milioni per l'anno 1994  e
in lire 7.500 milioni annui a decorrere dall'anno 1995,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai
fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856  dello  stato
di previsione della spesa del Ministero del tesoro per  l'anno  1993,
all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri. 
  8-quinquies. Le regioni iscrivono le somme loro attribuite a  norma
delle leggi 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni,  e  7
agosto  1990,  n.  253,  in  un  apposito  capitolo  di  bilancio   e
trasmettono, entro il 31 dicembre di ciascun anno, al  Ministero  dei
lavori pubblici il rendiconto completo degli impegni  assunti,  degli
esborsi effettuati e dello stato delle attivita' intraprese". 
  All'articolo 13: 
  al comma 1, primo periodo, dopo le parole:  "commissario  ad  acta"
sono inserite le seguenti: ", che esercita i poteri  specificatamente
attribuitigli con il provvedimento di nomina.  Per  tutti  gli  altri
poteri  e  funzioni,  rimangono  ferme  le  competenze   degli   enti
competenti  in  via  ordinaria.";  al  secondo  periodo,  le  parole:
"convoca,  di  regola,"  sono  sostituite   dalle   seguenti:   "puo'
convocare"; e il terzo  e  il  quarto  periodo  sono  sostituiti  dal
seguente: "L'approvazione assunta all'unanimita' sostituisce ad  ogni
effetto gli  atti  di  competenza  delle  singole  amministrazioni  e
comporta, altresi', dichiarazione di  pubblica  utilita',  urgenza  e
indifferibilita' dei lavori". 
  al comma 2, sono aggiunte, in  fine,  le  parole:  "Con  lo  stesso
programma sono riassegnate le somme gia' destinate ad  interventi  di
tutela ambientale, revocate ai sensi dell'articolo 1,  comma  1,  del
presente decreto. A tal fine gli importi derivanti dalle revoche sono
riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa con decreto del  Ministro
del tesoro, su proposta del Ministro dell'ambiente". 
  All 'articolo 14: 
  al comma 1, le parole: "anche in relazione" sono  sostituite  dalle
seguenti "in relazione"; 
  al comma 3, sono  aggiunte,  in  fine,  le  parole:  "entro  il  28
febbraio 1994"; 
  il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  "5. Per motivi di sicurezza e di pubblica incolumita', in  pendenza
della formalizzazione  degli  atti  convenzionali,  sono  autorizzate
l'esecuzione  delle  opere  di  adeguamento  dell'autostrada  Torino-
Savona, nonche' l'erogazione dei relativi contributi gia'  in  essere
nel bilancio dell'ANAS nel limite di 200 miliardi di lire". 
  Al titolo, le parole: "a sostegno dell'occupazione" sono sostituite
dalle seguenti "ed il sostegno dell'occupazione".