Art. 17.
  1. Nell'art. 16:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "  1.  La formazione medica di cui all'articolo 6, comma 2, implica
la partecipazione guidata o diretta alla  totalita'  delle  attivita'
mediche, ivi comprese la medicina preventiva, le guardie, l'attivita'
di   pronto   soccorso,   l'attivita'   ambulatoriale  e  l'attivita'
operatoria  per  le  discipline  chirurgiche,  nonche'  la   graduale
assunzione  di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con
autonomia vincolata alle direttive ricevute dal  medico  responsabile
della   formazione.   La   formazione   comporta  l'assunzione  delle
responsabilita' connesse all'attivita' svolta. Durante il periodo  di
formazione  e'  obbligatoria  la  partecipazione  attiva  a  riunioni
periodiche, seminari e corsi teorico-pratici nella disciplina.".