Art. 2.
  1. Nell'art. 1:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "   1.   Gli   obiettivi   fondamentali   di  prevenzione,  cura  e
riabilitazione  e  le  linee  generali  di  indirizzo  del   Servizio
sanitario  nazionale nonche' i livelli di assistenza da assicurare in
condizioni di uniformita' sul  territorio  nazionale  ed  i  relativi
finanziamenti  di  parte corrente ed in conto capitale sono stabiliti
con il Piano sanitario nazionale, nel rispetto degli obiettivi  della
programmazione  socio-economica  nazionale  e  di tutela della salute
individuati a livello internazionale ed in coerenza con l'entita' del
finanziamento assicurato al Servizio sanitario  nazionale.  Il  Piano
sanitario   nazionale   e'   predisposto   dal  Governo,  sentite  le
commissioni parlamentari permanenti competenti per la materia, che si
esprimono entro trenta giorni dalla data di presentazione  dell'atto.
Il   Governo,   ove   si   discosti   dal  parere  delle  commissioni
parlamentari,
e' tenuto a motivare. Il Piano e'  adottato,  ai  sensi  dell'art.  1
della  legge  12  gennaio  1991,  n.  13,  d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome.  Ove  non vi sia l'intesa entro trenta giorni dalla data di
presentazione dell'atto, il Governo provvede  direttamente  con  atto
motivato.".
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  " 4. Il Piano sanitario nazionale indica:
    a)   le   aree  prioritarie  di  intervento  anche  ai  fini  del
riequilibrio   territoriale   delle   condizioni   sanitarie    della
popolazione;
    b) i livelli uniformi di assistenza sanitaria da
individuare sulla base anche di dati epidemiologici e clinici, con la
specificazione  delle  prestazioni  da garantire a tutti i cittadini,
rapportati al volume delle risorse a disposizione;
    c)   i   progetti-obiettivo   da   realizzare   anche    mediante
l'integrazione  funzionale  e  operativa  dei  servizi sanitari e dei
servizi socio-assistenziali degli  enti  locali,  fermo  restando  il
disposto  dell'art.  30  della  legge  27  dicembre  1983, n. 730, in
materia di attribuzione degli oneri relativi;
    d) le esigenze prioritarie in materia di ricerca biomedica  e  di
ricerca  sanitaria  applicata,  orientata anche alla sanita' pubblica
veterinaria, alle funzioni gestionali ed alla valutazione dei servizi
e delle attivita' svolte;
    e) gli indirizzi relativi alla formazione di base del personale;
    f) le misure e gli indicatori per  la  verifica  dei  livelli  di
assistenza effettivamente assicurati in rapporto a quelli previsti;
    g) i finanziamenti relativi a ciascun anno di validita' del piano
in coerenza con i livelli uniformi di assistenza.";
    c) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
  "  6.  La  Relazione  sullo  stato sanitario del Paese, predisposta
annualmente dal Ministro della sanita', espone i risultati conseguiti
rispetto  agli  obiettivi  fissati  dal  Piano  sanitario  nazionale,
illustra   analiticamente  e  comparativamente  costi,  rendimenti  e
risultati delle  unita'  del  Servizio  e  fornisce  indicazioni  per
l'ulteriore  programmazione.  La  Relazione fa menzione dei risultati
conseguiti  dalle  regioni  in  riferimento  all'attuazione dei piani
sanitari regionali.";
    d) e' aggiunto dopo il comma 6 il seguente:
  " 7. Su richiesta delle regioni o direttamente, il Ministero  della
sanita'  promuove  forme  di collaborazione nonche' l'elaborazione di
apposite linee guida, in funzione  dell'applicazione  coordinata  del
Piano  sanitario  nazionale  e  della  normativa  di  settore,  salva
l'autonoma determinazione regionale in ordine  al  loro  recepimento.
Per   quest'attivita'   il   Ministero  si  avvale  dell'Agenzia  per
l'organizzazionedei servizi sanitari regionali.".
 
          Note all'art. 2:
             -  L'art.  1  della  legge  12  gennaio  1991,   n.   13
          (Determinazione  degli  atti  amministrativi  da  adottarsi
          nella forma del decreto del Presidente della Repubblica) e'
          il seguente:
             "Art. 1. - 1. Il Presidente della Repubblica, oltre  gli
          atti  previsti  espressamente dalla Costituzione o da norme
          costituzionali e quelli relativi  all'organizzazione  e  al
          personale  del Segretariato generale della Presidenza della
          Repubblica, emana i seguenti altri atti,  su  proposta  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro
          competente:
               a) nomina dei Sottosegretari di Stato;
               b) nomina dei commissari straordinari del Governo;
               c) nomina del presidente e del segretario generale del
          Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
               d) approvazione della  nomina  del  governatore  della
          Banca d'Italia;
               e)  nomina alla presidenza di enti, istituti e aziende
          a carattere nazionale ai sensi dell'art. 3 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400;
               f)  nomina  e  conferimento  di  incarichi direttivi a
          magistrati ordinari, amministrativi, militari e ad avvocati
          dello Stato;
               g) nomina del presidente, dei presidenti di sezione  e
          dei componenti della commissione tributaria centrale;
               h) nomina dei funzionari dello Stato con qualifica non
          inferiore a dirigente generale o equiparata;
               i)  nomina  e  destinazione dei commissari del Governo
          presso le regioni;
               l) destinazione dei prefetti presso  i  capoluoghi  di
          provincia;
               m)  destinazione  degli  ambasciatori  e  dei ministri
          plenipotenziari   presso   sedi   diplomatiche   estere   e
          conferimento  delle  funzioni  di  capo  di  rappresentanza
          diplomatica;
               n) nomina degli ufficiali delle Forze armate di  grado
          non inferiore a generale di brigata o equiparato;
               o) nomina del capo di stato maggiore della difesa, del
          segretario  generale  della  difesa  e  dei  capi  di stato
          maggiore delle tre Forze armate;
               p) nomina del presidente del Consiglio superiore delle
          Forze armate;
               q)  nomina  dei comandanti delle regioni militari, dei
          dipartimenti militari marittimi, delle regioni aeree e  dei
          comandanti di corpo d'armata e di squadra navale;
               r)  nomina del segretario generale del Ministero degli
          affari esteri;
               s) nomina del capo  della  polizia-direttore  generale
          della pubblica sicurezza;
               t)   nomina  del  comandante  generale  dell'Arma  dei
          carabinieri;
               u) nomina del comandante  generale  della  Guardia  di
          finanza;
               v) prima nomina degli ufficiali delle Forze armate;
               z)  scioglimento anticipato dei consigli provinciali e
          comunali e nomina dei relativi commissari;
               aa) concessione della cittadinanza italiana;
               bb) decisione dei ricorsi straordinari  al  Presidente
          della Repubblica;
               cc)  provvedimento di annullamento straordinario degli
          atti amministrativi illeggittimi;
               dd) conferimento di ricompense al valore e  al  merito
          civile  e  militare  e  concessione  di  bandiere,  stemmi,
          gonfaloni e insegne, nei casi in cui la forma  del  decreto
          del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge;
               ee) concessione del titolo di citta';
               ff)  atti  per  i  quali  la  forma  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica sia  prevista  dalla  legge  in
          relazione a provvedimenti elettorali o referendari;
               gg)  atti  per  i  quali  la  forma  del  decreto  del
          Presidentre della  Repubblica  sia  prevista  da  norme  di
          attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale;
               hh)  atti  di indirizzo e coordinamento dell'attivita'
          amministrativa  delle  regioni  e,   nel   rispetto   delle
          disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e
          delle  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano, previsti
          dall'art. 2, comma 3, lettera d),  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400;
               ii)  tutti  gli  atti  per  i  quali e' intervenuta la
          deliberazione del Consiglio dei Ministri".
             - L'art. 30 della legge n. 730/1983 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 1984) e' il seguente:
             "Art. 30. - Per  l'esercizio  delle  proprie  competenze
          nelle  attivita'  di  tipo  socio-assistenziale,  gli  enti
          locali e le regioni possono avvalersi, in tutto o in parte,
          delle  unita'  sanitarie  locali,  facendosi  completamente
          carico del relativo finanziamento.  Sono a carico del fondo
          sanitario  nazionale  gli  oneri delle attivita' di rilievo
          sanitario connesse con quelle socio assistenziali.
             Le unita' sanitarie locali tengono separata contabilita'
          per le funzioni di tipo socio-assistenziale ad  essa  dele-
          gate".