Art. 3.
  1. L'art. 2 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  2  (Competenze regionali). - 1. Spettano alle regioni e alle
province autonome, nel rispetto dei principi  stabiliti  dalle  leggi
nazionali,  le  funzioni  legislative ed amministrative in materia di
assistenza sanitaria ed ospedaliera.
   2. Spettano in particolare  alle  regioni  la  determinazione  dei
principi  sull'organizzazione  dei servizi e sull'attivita' destinata
alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle  unita'
sanitarie  locali  e  delle  aziende  ospedaliere,  le  attivita'  di
indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette
unita' sanitarie locali ed aziende, anche in relazione  al  controllo
di  gestione  e  alla  valutazione  della  qualita' delle prestazioni
sanitarie.".