Art. 6. 1. Nell'art. 5: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: " 1. Nel rispetto della normativa regionale vigente, tutti i beni mobili, immobili, ivi compresi quelli da reddito, e le attrezzature che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fanno parte del patrimonio dei comuni o delle province con vincolo di destinazione alle unita' sanitarie locali, sono trasferiti al patrimonio delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere; sono parimenti trasferiti al patrimonio delle unita' sanitarie locali i beni di cui all'art. 65, primo comma - come sostituito dall'art. 21 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 - della legge 23 dicembre 1978, n. 833."; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: " 2. I trasferimenti di cui al presente articolo sono effettuati con provvedimento regionale. Tale provvedimento costituisce titolo per l'apposita trascrizione dei beni, che dovra' avvenire con esenzione per gli enti interessati di ogni onere relativo a imposte e tasse."; c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: " 4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, le regioni provvedono ad emanare norme per la gestione economico finanziaria e patrimoniale delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, informate ai principi di cui al codice civile, cosi' come integrato e modificato con decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e prevede- ndo: a) la tenuta del libro delle deliberazioni del direttore generale; b) l'adozione del bilancio pluriennale di previsione nonche' del bilancio preventivo economico annuale relativo all'esercizio successivo; c) la destinazione dell'eventuale avanzo e le modalita' di copertura degli eventuali disavanzi di esercizio; d) la tenuta di una contabilita' analitica per centri di costo, che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati; e) l'obbligo delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di rendere pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo."; d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: " 5. Per conferire uniforme struttura alle voci dei bilanci pluriennali ed annuali e dei conti consuntivi annuali, nonche' omogeneita' ai valori inseriti in tali voci e per consentire all'Agenzia per i servizi sanitari rilevazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, e' predisposto apposito schema, con decreto interministeriale emanato di concerto fra i Ministri del tesoro e della sanita', previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome."; e) e' aggiunto dopo il comma 5 il seguente: " 6. Le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono tenute agli adempimenti di cui all'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' all'attuazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'art. 2, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, in ordine all'evidenziazione delle spese di personale ai fini delle esigenze di consolidamento dei conti pubblici e della relativa informatizzazione. La disciplina contabile di cui al presente articolo decorre dal 1 gennaio 1995 e viene mantenuta in via provvisoria la vigente contabilita' finanziaria.".
Note all'art. 6: - Il testo del primo comma dell'art. 65 della legge n. 833/1978 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) e' il seguente: "In applicazione del progetto di riparto previsto dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e d'intesa con le regioni interessate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, sia i beni che le attrezzature destinati prevalentemente ai servizi sanitari appartenenti agli enti, casse mutue e gestioni soppressi sono trasferiti al patrimonio dei comuni competenti per territorio, con vincolo di destinazione alle unita' sanitarie locali". - Il D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, reca "Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69". - Si riporta l'art. 30 della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio): "Art. 30 (Conti di cassa). - Entro il 20 febbraio di ogni anno, il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sulla stima del fabbisogno del settore statale per l'anno in corso, quale risulta dalle previsioni gestionali di cassa del bilancio statale e della tesoreria, nonche' sul finanziamento di tale fabbisogno, a raffronto con i corrispondenti risultati verificatisi nell'anno precedente. Entro il 20 maggio, 31 agosto e 20 novembre, il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sui risultati conseguiti dalle gestioni di cassa del bilancio statale e della tesoreria, rispettivamente, nel primo, secondo e terzo trimestre dell'anno in corso, con correlativo aggiornamento della stima annuale. Con le relazioni di cui ai precedenti commi, il Ministro del tesoro presenta altresi' al Parlamento per l'intero settore pubblico, costituito dal settore statale, dagli enti di cui al precedente art. 25 e dalle regioni, rispettivamente la stima della previsione di cassa per l'anno in corso, i risultati riferiti ai trimestri di cui al comma precedente ed i correlativi aggiornamenti della stima annua predetta, sempre nell'ambito di una valutazione dei flussi finanziari e della espansione del credito totale interno. Il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto, lo schema-tipo dei prospetti contenenti gli elementi previsionali e i dati periodici di gestione di cassa dei bilanci che, entro i trenta giorni precedenti le date indi- cate nei comma primo e secondo del presente articolo, i comuni e le province debbono trasmettere alla rispettiva regione, e gli altri enti di cui all'art. 25 al Ministero del tesoro. In detti prospetti dovranno, in particolare, essere evidenziate, oltre agli incassi ed ai pagamenti effettuati nell'anno e nel trimestre precedente, anche le variazioni nelle attivita' finanziarie (in particolare nei depositi presso la tesoreria e presso gli istituti di credito) e nell'indebitamento a breve e medio termine. Le regioni comunicheranno al Ministero del tesoro, entro dieci giorni dalle scadenze di cui al precedente quarto comma, i dati di cui sopra aggregati per l'insieme delle province e per l'insieme dei comuni, unitamente agli analoghi dati relativi all'amministrazione regionale. Nella relazione da presentare a norma del precedente secondo comma, entro il 31 agosto, il Ministro del tesoro comunica al Parlamento informazioni, per l'intero settore pubblico, sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale. A tal fine, gli enti di cui al precedente quarto comma, con esclusione dell'ENEL e delle aziende dei servizi, debbono comunicare entro il 30 giugno informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale. I comuni e le province trasmettono le informazioni di cui al precedente comma alle regioni entro il 15 giugno. Queste ultime provvederanno ad aggregare tali dati e ad inviarli entro lo stesso mese di giugno al Ministero del tesoro insieme ai dati analoghi relativi alle amministrazioni regionali. Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato potra' essere effettuato agli enti di cui all'art. 25 della presente legge se non risultano regolarmente adempiuti gli obblighi di cui ai precedenti commi". - Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 1, lettera h), della legge n. 421/1992 recante delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale: "1. Il Governo della Repubblica e' delegato a emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o piu' decreti legislativi, diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e della produttivita', nonche' alla sua riorganizzazione; a tal fine e' autorizzato a: a)-g) (omissis); h) prevedere procedure di contenimento e di controllo della spesa globale per i dipendenti pubblici, entro limiti massimi globali, per ciascun comparto e per ciascuna amministrazione o ente; prevedere, nel bilancio dello Stato e nei bilanci delle altre amministrazioni ed enti, l'evidenziazione della spesa complessiva per il personale, a preventivo e a consuntivo; prevedere la revisione dei controlli amministrativi dello Stato sulle regioni, concentrandoli sugli atti fondamentali della gestione ed assicurando l'audizione dei rappresentanti dell'ente controllato, adeguando altresi' la composizione degli organi di controllo anche al fine di garantire l'uniformita' dei criteri di esercizio del controllo stesso".