Art. 6.
  1. Nell'art. 5:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "  1.  Nel rispetto della normativa regionale vigente, tutti i beni
mobili, immobili, ivi compresi quelli da reddito, e  le  attrezzature
che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fanno parte
del   patrimonio   dei   comuni  o  delle  province  con  vincolo  di
destinazione  alle  unita'  sanitarie  locali,  sono  trasferiti   al
patrimonio delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;
sono parimenti trasferiti al patrimonio delle unita' sanitarie locali
i beni di cui all'art. 65, primo comma - come sostituito dall'art. 21
del   decreto-legge  12  settembre  1983,  n.  463,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 - della legge  23
dicembre 1978, n. 833.";
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "  2.  I  trasferimenti di cui al presente articolo sono effettuati
con provvedimento regionale. Tale  provvedimento  costituisce  titolo
per  l'apposita  trascrizione  dei  beni,  che  dovra'  avvenire  con
esenzione per gli enti interessati di ogni onere relativo a imposte e
tasse.";
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  " 4. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, le regioni provvedono ad
emanare  norme  per  la gestione economico finanziaria e patrimoniale
delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere,  informate
ai  principi  di  cui  al  codice  civile,  cosi'  come  integrato  e
modificato con decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e  prevede-
ndo:
    a)   la  tenuta  del  libro  delle  deliberazioni  del  direttore
generale;
    b) l'adozione del bilancio pluriennale di previsione nonche'  del
bilancio   preventivo   economico   annuale   relativo  all'esercizio
successivo;
    c) la  destinazione  dell'eventuale  avanzo  e  le  modalita'  di
copertura degli eventuali disavanzi di esercizio;
    d)  la  tenuta di una contabilita' analitica per centri di costo,
che consenta analisi comparative dei  costi,  dei  rendimenti  e  dei
risultati;
    e)  l'obbligo  delle  unita'  sanitarie  locali  e  delle aziende
ospedaliere di  rendere  pubblici,  annualmente,  i  risultati  delle
proprie  analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri
di costo.";
    d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  " 5.  Per  conferire  uniforme  struttura  alle  voci  dei  bilanci
pluriennali  ed  annuali  e  dei  conti  consuntivi  annuali, nonche'
omogeneita'  ai  valori  inseriti  in  tali  voci  e  per  consentire
all'Agenzia per i servizi sanitari rilevazioni comparative dei costi,
dei  rendimenti  e dei risultati, e' predisposto apposito schema, con
decreto interministeriale emanato di  concerto  fra  i  Ministri  del
tesoro  e  della  sanita', previa intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.";
    e) e' aggiunto dopo il comma 5 il seguente:
  "  6.  Le  unita'  sanitarie  locali  e le aziende ospedaliere sono
tenute agli adempimenti di cui all'art. 30 della legge 5 agosto 1978,
n.  468,  e  successive  modificazioni   ed   integrazioni,   nonche'
all'attuazione  delle  disposizioni  emanate  ai  sensi  dell'art. 2,
lettera  h),  della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421,  in   ordine
all'evidenziazione delle spese di personale ai fini delle esigenze di
consolidamento dei conti pubblici e della relativa informatizzazione.
La  disciplina  contabile  di  cui al presente articolo decorre dal 1
gennaio  1995  e  viene  mantenuta  in  via  provvisoria  la  vigente
contabilita' finanziaria.".
 
          Note all'art. 6:
             -  Il  testo del primo comma dell'art. 65 della legge n.
          833/1978 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale)  e'
          il  seguente:  "In  applicazione  del  progetto  di riparto
          previsto dall'ultimo  comma  dell'art.  4  della  legge  29
          giugno 1977, n. 349, e d'intesa con le regioni interessate,
          con  decreto  del  Ministro  del  tesoro, di concerto con i
          Ministri del lavoro e  della  previdenza  sociale  e  delle
          finanze,   sia   i   beni  che  le  attrezzature  destinati
          prevalentemente ai servizi sanitari appartenenti agli enti,
          casse  mutue  e  gestioni  soppressi  sono  trasferiti   al
          patrimonio   dei  comuni  competenti  per  territorio,  con
          vincolo di destinazione alle unita' sanitarie locali".
             - Il D.Lgs. 9 aprile  1991,  n.  127,  reca  "Attuazione
          delle  direttive  n.  78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia
          societaria, relative ai conti  annuali  e  consolidati,  ai
          sensi  dell'art.  1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n.
          69".
             - Si riporta l'art. 30 della legge n. 468/1978  (Riforma
          di  alcune  norme  di  contabilita' generale dello Stato in
          materia di bilancio):
             "Art. 30 (Conti di cassa). - Entro  il  20  febbraio  di
          ogni  anno,  il  Ministro del tesoro presenta al Parlamento
          una  relazione  sulla  stima  del  fabbisogno  del  settore
          statale per l'anno in corso, quale risulta dalle previsioni
          gestionali di cassa del bilancio statale e della tesoreria,
          nonche'  sul  finanziamento di tale fabbisogno, a raffronto
          con  i  corrispondenti  risultati  verificatisi   nell'anno
          precedente.
             Entro il 20 maggio, 31 agosto e 20 novembre, il Ministro
          del   tesoro  presenta  al  Parlamento  una  relazione  sui
          risultati conseguiti dalle gestioni di cassa  del  bilancio
          statale  e  della  tesoreria,  rispettivamente,  nel primo,
          secondo  e  terzo  trimestre  dell'anno   in   corso,   con
          correlativo aggiornamento della stima annuale.
             Con le relazioni di cui ai precedenti commi, il Ministro
          del  tesoro  presenta  altresi'  al Parlamento per l'intero
          settore pubblico, costituito  dal  settore  statale,  dagli
          enti  di  cui  al  precedente  art.    25  e dalle regioni,
          rispettivamente la stima  della  previsione  di  cassa  per
          l'anno  in  corso, i risultati riferiti ai trimestri di cui
          al comma precedente ed i  correlativi  aggiornamenti  della
          stima annua predetta, sempre nell'ambito di una valutazione
          dei flussi finanziari e della espansione del credito totale
          interno.
             Il  Ministro  del tesoro determina, con proprio decreto,
          lo  schema-tipo  dei  prospetti  contenenti  gli   elementi
          previsionali  e  i  dati periodici di gestione di cassa dei
          bilanci che, entro i trenta giorni precedenti le date indi-
          cate nei comma primo e secondo  del  presente  articolo,  i
          comuni  e  le  province debbono trasmettere alla rispettiva
          regione, e gli altri enti di cui all'art. 25  al  Ministero
          del tesoro.
             In  detti  prospetti  dovranno,  in  particolare, essere
          evidenziate, oltre agli incassi ed ai pagamenti  effettuati
          nell'anno  e  nel trimestre precedente, anche le variazioni
          nelle attivita' finanziarie (in  particolare  nei  depositi
          presso  la  tesoreria  e  presso gli istituti di credito) e
          nell'indebitamento a breve e medio termine.
             Le regioni comunicheranno al Ministero del tesoro, entro
          dieci giorni dalle scadenze di  cui  al  precedente  quarto
          comma,  i  dati  di cui sopra aggregati per l'insieme delle
          province  e  per  l'insieme  dei  comuni,  unitamente  agli
          analoghi dati relativi all'amministrazione regionale.
             Nella  relazione  da  presentare  a norma del precedente
          secondo comma, entro il 31 agosto, il Ministro  del  tesoro
          comunica  al  Parlamento informazioni, per l'intero settore
          pubblico,  sulla  consistenza   dei   residui   alla   fine
          dell'esercizio   precedente,   sulla   loro  struttura  per
          esercizio di provenienza  e  sul  ritmo  annuale  del  loro
          processo  di  smaltimento,  in  base  alla  classificazione
          economica e funzionale.
             A tal fine, gli enti di cui al precedente quarto  comma,
          con  esclusione  dell'ENEL  e  delle  aziende  dei servizi,
          debbono comunicare entro il 30  giugno  informazioni  sulla
          consistenza    dei   residui   alla   fine   dell'esercizio
          precedente,  sulla  loro   struttura   per   esercizio   di
          provenienza  e  sul  ritmo  annuale  del  loro  processo di
          smaltimento,  in  base  alla  classificazione  economica  e
          funzionale.
             I  comuni  e  le province trasmettono le informazioni di
          cui al precedente comma alle regioni entro  il  15  giugno.
          Queste  ultime  provvederanno  ad  aggregare tali dati e ad
          inviarli entro lo stesso mese di giugno  al  Ministero  del
          tesoro    insieme    ai   dati   analoghi   relativi   alle
          amministrazioni regionali.
             Nessun versamento a  carico  del  bilancio  dello  Stato
          potra' essere effettuato agli enti di cui all'art. 25 della
          presente  legge se non risultano regolarmente adempiuti gli
          obblighi di cui ai precedenti commi".
             - Si trascrive il testo dell'art. 2,  comma  1,  lettera
          h),  della  legge n. 421/1992 recante delega al Governo per
          la razionalizzazione e la  revisione  delle  discipline  in
          materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di
          finanza territoriale:
             "1.  Il  Governo  della Repubblica e' delegato a emanare
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente  legge  uno o piu' decreti legislativi, diretti al
          contenimento, alla razionalizzazione e al  controllo  della
          spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento
          dell'efficienza  e  della  produttivita',  nonche' alla sua
          riorganizzazione; a tal fine e' autorizzato a:
              a)-g) (omissis);
              h) prevedere procedure di contenimento e  di  controllo
          della spesa globale per i dipendenti pubblici, entro limiti
          massimi  globali,  per  ciascun  comparto  e  per  ciascuna
          amministrazione o ente; prevedere, nel bilancio dello Stato
          e  nei  bilanci  delle  altre  amministrazioni   ed   enti,
          l'evidenziazione  della spesa complessiva per il personale,
          a preventivo e a consuntivo;  prevedere  la  revisione  dei
          controlli   amministrativi   dello   Stato  sulle  regioni,
          concentrandoli sugli atti fondamentali  della  gestione  ed
          assicurando   l'audizione   dei   rappresentanti  dell'ente
          controllato,  adeguando  altresi'  la  composizione   degli
          organi   di   controllo   anche   al   fine   di  garantire
          l'uniformita'  dei  criteri  di  esercizio  del   controllo
          stesso".