Art. 11. 
             (Campagne di informazione e di educazione) 
1. Il Ministro dell'ambiente, sentite le associazioni  di  protezione
ambientale riconosciute ai  sensi  dell'articolo  13  della  legge  8
luglio 1986, n. 349, nonche' le  associazioni  dei  consumatori,  dei
produttori e degli utilizzatori delle  sostanze  lesive  maggiormente
rappresentative, predispone campagne  di  informazione  ai  cittadini
finalizzate: 
a) alla conoscenza  delle  proprieta'  dell'ozonosfera  in  relazione
all'ambiente e alla salute umana; 
b) all'incentivazione dell'uso di prodotti che non contengano  e  non
prevedano per la loro produzione l'impiego delle sostanze lesive; 
c) alla conoscenza e alla  promozione  delle  corrette  modalita'  di
smaltimento e di riciclo dei  prodotti  che  contengono  le  sostanze
lesive; 
d) alla conoscenza di idonee sostanze sostitutive non dannose per  la
salute e per l'ambiente. 
2. Le campagne di informazione di  cui  al  comma  1  possono  essere
effettuate anche mediante accordi di programma con la RAI  e  con  la
Federazione italiana editori giornali. 
3. Per le finalita' di cui al comma  1,  il  Ministro  dell'ambiente,
d'intesa  con  il  Ministro  della  pubblica  istruzione,  predispone
altresi' campagne di educazione nelle scuole di ogni ordine e grado. 
 
Nota all'art. 11:
             -  Il  testo  dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n.
          349 (Istituzione del Ministero  dell'ambiente  e  norme  in
          materia di danno ambientale), e' il seguente:
             "Art.  13. - 1. Le associazioni di protezione ambientale
          a carattere nazionale e quelle presenti  in  almeno  cinque
          regioni   sono   individuate   con   decreto  del  Ministro
          dell'ambiente sulla base delle finalita'  programmatiche  e
          dell'ordinamento   interno   democratico   previsti   dallo
          statuto, nonche' della continuita' dell'azione e della  sua
          rilevanza  esterna,  previo  parere del Consiglio nazionale
          per l'ambiente da  esprimere  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta.
             2.  Il  Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima
          composizione del Consiglio  nazionale  per  l'ambiente,  le
          terne  di  cui  al precedente art. 12, comma 1, lettera c),
          effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore  della
          presente legge, una prima individuazione delle associazioni
          a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque
          regioni,  secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e
          ne informa il Parlamento".