Art. 3. 
     (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive) 
1. La produzione,  il  consumo,  l'importazione,  l'esportazione,  la
detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla
tabella  A  allegata  alla  presente  legge   sono   regolati   dalle
disposizioni di cui al  citato  regolamento  (CEE)  n.  594/91,  come
modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92. 
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della  presente  legge
e' vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione
delle sostanze di cui alla tabella A allegata  alla  presente  legge,
fatto salvo quanto disposto dal citato regolamento  (CEE)  n.  594/91
come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92. 
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   su
proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione  dell'ambiente,  e'
stabilita la data fino alla quale e' comunque  consentito  l'utilizzo
di sostanze di cui alla  tabella  A  allegata  alla  presente  legge,
recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi  e
di impianti gia' venduti ed installati alla data di entrata in vigore
della presente legge. 
4.   La   produzione,   l'utilizzazione,   la    commercializzazione,
l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alla tabella  B
allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre  1999.  Entro  un
anno dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  con
decreto del  Ministro  dell'ambiente,  emanato  di  concerto  con  il
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   su
proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sono
individuati gli usi essenziali delle  sostanze  di  cui  alla  citata
tabella B relativamente ai quali possono essere  concesse  deroghe  a
quanto previsto dal presente comma. 
5. Fino alla data stabilita con decreto del  Ministro  dell'ambiente,
emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del  commercio  e
dell'artigianato,  su  proposta   dell'Agenzia   nazionale   per   la
protezione  dell'ambiente,  e'  comunque  consentito  l'utilizzo   di
sostanze  di  cui  alla  tabella  B  allegata  alla  presente  legge,
recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi  e
di impianti. 
6. Le imprese che intendono cessare la produzione e la  utilizzazione
delle sostanze di cui alla tabella B  allegata  alla  presente  legge
almeno due anni prima della scadenza del termine del 31 dicembre 1999
di cui al comma 4, possono concludere appositi accordi  di  programma
con il Ministero dell'industria, del commercio e  dell'artigianato  e
con il Ministero dell'ambiente, al fine di usufruire degli  incentivi
di cui all'articolo 10. 
7. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo,  fatto
salvo quanto previsto al comma 4, e' punito con l'arresto fino a  due
anni e con  l'ammenda  fino  al  triplo  del  valore  delle  sostanze
utilizzate a fini produttivi, importate o  commercializzate,  e,  nei
casi piu' gravi, con la revoca dell'autorizzazione o della licenza in
base alla quale viene svolta l'attivita' costituente illecito. 
 
          Nota all'articolo 3:
             -  Per il titolo del citato regolamento (CEE) n. 594/91,
          come modificato ed integrato dal citato  regolamento  (CEE)
          n. 3952/91, si veda in nota all'art. 1.