Art. 6. 
           (Obblighi in materia di recupero e smaltimento) 
1.  E  vietato  disperdere  nell'ambiente  le  sostanze  lesive.   In
conformita' alla vigente normativa  in  materia  di  smaltimento  dei
rifiuti, e' fatto  obbligo  a  tutti  i  detentori  di  prodotti,  di
impianti  e  di  beni  durevoli  contenenti  le  sostanze  lesive  di
conferire i medesimi, al  termine  della  loro  durata  operativa,  a
centri di raccolta autorizzati Per gli impianti e le  apparecchiature
che non possono essere trasportati ai centri di raccolta, le sostanze
lesive devono essere conferite ai  centri  medesimi  previo  recupero
delle stesse, da effettuarsi secondo le modalita' stabilite ai  sensi
dell'articolo 5, commi 1, lettera h), e 2. 
2.  E  istituito  un  deposito  cauzionale  sui  beni  durevoli   che
contengono le sostanze lesive, la cui entita' e' stabilita  ai  sensi
del comma 8, lettera e), del presente articolo. 
3. Sono esenti dal  pagamento  del  deposito  cauzionale  coloro  che
all'atto dell'acquisto di uno dei beni di cui al comma  2  provvedono
alla riconsegna di un prodotto analogo contenente sostanze lesive,  a
prescindere dall'effettivo valore di mercato dello stesso. 
4. E fatto obbligo ai rivenditori dei beni  di  cui  al  comma  2  di
accettare la restituzione di analogo bene usato, purche' presente nel
loro assortimento, anche se di marca diversa. 
5. Il Ministro dell'ambiente promuove la conclusione  di  accordi  di
programma con le imprese che producono le  sostanze  lesive,  con  le
imprese che le utilizzano per la produzione di beni, con  le  imprese
che le immettono al consumo, anche in qualita' di importatori, e  con
le imprese che recuperano le sostanze stesse. 
6. Gli accordi di programma  di  cui  al  comma  5  devono  prevedere
obbligatoriamente: 
a) l'istituzione di centri di raccolta autorizzati; 
b) la raccolta delle sostanze lesive avvalendosi dei  centri  di  cui
alla lettera a); 
c)  lo  smaltimento  delle  sostanze  lesive  non  rigenerabili   ne'
riutilizzabili, nel rispetto  delle  norme  contro  l'inquinamento  e
degli indirizzi emanati dal Ministro dell'ambiente con i  regolamenti
di cui al comma 8; 
d) l'isolamento, l'estrazione e la raccolta delle sostanze lesive dal
prodotto, dall'impianto o dal bene mediante personale specializzato; 
e) il recupero e il riciclo delle sostanze lesive, evitando forme  di
dispersione durante il trattamento; 
f) il conferimento dei prodotti o  dei  beni  dai  quali  sono  state
estratte le sostanze lesive alla rete di raccolta  e  di  smaltimento
dei rifiuti. 
7. Qualora, anche per limitate aree del territorio  nazionale,  entro
due anni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge  non
vengano conclusi gli accordi di programma  di  cui  al  comma  5  del
presente articolo, la raccolta, lo smaltimento  e  il  riciclo  delle
sostanze lesive  sono  gestiti  dal  Consorzio  obbligatorio  di  cui
all'articolo 7.  Il  Consorzio  puo'  essere  comunque  istituito  in
alternativa agli accordi di programma previa intesa tra le  categorie
di cui al comma 5 del presente articolo e il Ministro dell'ambiente. 
8. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 
400,  su  proposta  del  Ministro  dell'ambiente   e   del   Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  sono   emanati
regolamenti per la determinazione: 
a) dell'elenco dei prodotti e dei beni contenenti le sostanze lesive; 
b) delle modalita' per il conferimento di prodotti  e  beni  durevoli
contenenti le sostanze lesive e per il  conferimento  delle  sostanze
lesive recuperate ai centri di raccolta autorizzati; 
c) dei requisiti dei centri di  raccolta  autorizzati  nonche'  della
loro dimensione, struttura e organizzazione, definiti sulla base  del
numero delle imprese produttrici, importatrici e utilizzatrici  delle
sostanze  lesive,   delle   loro   dimensioni,   del   loro   livello
impiantistico e tecnologico, nonche' sulla base  del  tessuto  socio-
economico,   del   sistema   della   vigilanza   e   dei   controlli,
dell'efficacia e dell'efficienza della pubblica amministrazione; 
d) dei requisiti tecnici e delle caratteristiche degli  impianti  che
effettuano il recupero delle sostanze  lesive  dai  prodotti  che  le
contengono e delle modalita' del trasferimento delle sostanze  stesse
alle imprese di riciclo; 
e) dell'entita' e delle modalita' di  pagamento,  di  raccolta  e  di
gestione del deposito cauzionale relativo ai beni durevoli contenenti
o suscettibili di contenere le sostanze lesive, da versare al momento
dell'acquisto; 
f)  delle  modalita'  di  controllo  sull'applicazione  del  deposito
cauzionale e della  modulistica  per  l'applicazione  delle  relative
disposizioni; 
g) delle modalita' per l'ottemperanza all'obbligo per il commerciante
di conferire i beni o i prodotti dismessi di cui al comma 4 ai centri
di raccolta autorizzati; 
h) delle modalita'  di  utilizzazione  degli  introiti  del  deposito
cauzionale, prevedendone un meccanismo di ripartizione  automatica  a
favore dei sistemi di riciclo e di smaltimento previsti dagli accordi
di programmma di cui al comma 5 del presente articolo oppure a favore
del Consorzio di cui all'articolo 7; 
i) delle norme tecniche e delle modalita' per lo  smaltimento  ed  il
riciclo delle sostanze lesive. 
 
          Nota all'art. 6:
             - Il comma  1  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o atti aventi forza  di  legge,  sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             Il  comma  4  dello  stesso  articolo stabilisce che gli
          anzidetti regolamenti debbono recare  la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.