Art. 7. 
(Consorzio obbligatorio per la raccolta differenziata, lo smaltimento
   ed il riciclo delle sostanze lesive per l'ozonosfera) 
1. Qualora entro due anni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge non vengano conclusi gli accordi di programma  di  cui
all'articolo 6, comma 5, o qualora sia intervenuta  l'intesa  di  cui
all'articolo 6, comma 7, e' istituito il Consorzio  obbligatorio  per
la  raccolta  differenziata,  lo  smaltimento  ed  il  riciclo  delle
sostanze  lesive  per  l'ozonosfera,  al  quale  e'   conferita   per
personalita' giuridica. Il Consorzio puo' essere articolato a livello
regionale e infraregionale. 
2.  Al  Consorzio  di  cui  al  comma  1  partecipano,  in  posizione
paritetica, le seguenti categorie di soggetti: 
a) le imprese che producono le sostanze lesive; 
b) le imprese che utilizzano le sostanze lesive per la produzione  di
beni; 
c) le imprese che immettono le sostanze lesive al  consumo  anche  in
qualita' di importatori; 
d) le imprese che recuperano le sostanze lesive 
3.  Le  quote  di  partecipazione  al   Consorzio   sono   ripartite:
nell'ambito della categoria  di  cui  al  comma  2,  lettera  a),  in
proporzione alle quantita' di sostanze lesive  prodotte;  nell'ambito
della categoria di cui al comma 2, lettera b),  in  proporzione  alle
quantita' di sostanze lesive lavorate; nell'ambito della categoria di
cui al comma 2, lettera c), in proporzione alle quantita' di sostanze
lesive immesse al consumo; nell'ambito  della  categoria  di  cui  al
comma 2, lettera d), in proporzione alle quantita' di sostanze lesive
recuperate. Nel caso di imprese che  svolgono  attivita'  inerenti  a
piu'  categorie,  esse  sono  considerate  nella  categoria  relativa
all'attivita' prevalente. 
4. Il Consorzio non ha fini di lucro. 
5. Le deliberazioni degli organi del Consorzio adottate in  relazione
alle finalita' della presente legge ed a  norma  dello  statuto  sono
vincolanti per tutte le imprese partecipanti. 
6. Il Consorzio ripartisce annualmente tra le imprese partecipanti  i
costi, al  netto  dei  ricavi,  sostenuti  per  l'assolvimento  degli
obblighi di cui alla presente legge, in proporzione  ai  quantitativi
di sostanze lesive trattati o immessi al consumo. 
7. Le imprese partecipanti al Consorzio  sono  tenute  a  versare  al
Consorzio medesimo i contributi dovuti da ciascuna di esse  ai  sensi
del comma 5, secondo le modalita' ed i termini fissati dal decreto di
cui al comma 8. 
8. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato entro  centottanta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  di
concerto  con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, sono emanate le norme per l'attuazione del presente
articolo prevedendo la possibilita' di  riconoscere  le  funzioni  di
Consorzio obbligatorio a Consorzi gia' costituiti ed operanti. 
9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le  imprese  che  hanno  immesso  al  consumo  nel  territorio
nazionale le sostanze lesive sono tenute  a  darne  comunicazione  al
Ministero  dell'ambiente  indicando  i  quantitativi  immessi  dal  1
gennaio 1986 fino alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge. 
10. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di  concerto  con
il Ministro dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  e'
nominato un comitato di sorveglianza sul  Consorzio,  presieduto  dal
Ministro dell'ambiente. Il comitato dura in carica tre anni. 
11. Il Ministro dell'ambiente  indirizza  l'attivita'  del  Consorzio
curando  che  esso  provveda  all'attivita'   di   informazione,   di
formazione professionale, di trasferimento di tecnologie e del  know-
how  necessario  alle  singole  imprese  industriali  e   commerciali
interessate. 
12. All'attivita' del Consorzio si applicano le norme in  materia  di
diritto di informazione e di diritto di accesso previste dalla  legge
7 agosto l990, n. 241. 
13. Il Ministro dell'ambiente esercita controlli sulle attivita'  del
Consorzio e ne riferisce annualmente al Parlamento. 
 
          Nota all'art. 7:
             -  La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi".