Art. 16. 
                  Riserva all'erario delle entrate 
  1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 16, commi 16 e  17,
della legge 24 dicembre  1993,  n.  537,  le  entrate  derivanti  dal
presente  decreto  sono  riservate  all'erario  e   concorrono   alla
copertura degli oneri per il servizio del  debito  pubblico,  nonche'
alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in
funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti  in  sede
comunitaria. 
  2. Con decreto del Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  saranno  definite,  ove
necessarie, le modalita' per  l'attuazione  di  quanto  previsto  dal
comma 1.