Art. 16. Riserva all'erario delle entrate 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 16, commi 16 e 17, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le entrate derivanti dal presente decreto sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonche' alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. 2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno definite, ove necessarie, le modalita' per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1.