Art. 7. 
Revisione delle tasse per i contratti di trasferimento  di  titoli  o
                               valori 
  1. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 1988,  n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  maggio  1988,  n.
154, modificato dal comma 1  dell'articolo  9  del  decreto-legge  30
dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
febbraio 1992, n.  66,  nonche'  dal  comma  2  dell'articolo  1  del
decreto-legge  17   settembre   1992,   n.   378,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.  437,  e'  sostituito
dal seguente: 
   "1. La tabella allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come
modificata dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960,  n.  826,  dalla  legge  6
ottobre 1964, n. 947, dal decreto-legge 30  dicembre  1982,  n.  953,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e
dal  decreto-legge  24  settembre  1987,  n.  391,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n.  477,  e'  sostituita
dalla seguente: 
                'TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI 
               DI TRASFERIMENTO DI TITOLI O VALORI (*) 
 
    
                                 Per ogni lire 100.000
                                            o frazione di
                                             lire 100.000
a) Conclusi direttamente tra i
contraenti o con l'intervento di
soggetti diversi da quelli di cui alle
lettere b) e c):
1) azioni, quote e partecipazioni in
societa' di ogni tipo                             140

2) valori in moneta o verghe (**)                 100

3) titoli di Stato o garantiti,
obbligazioni                                      16

b) Conclusi direttamente tra banchieri
e privati, o con l'intervento di agenti
di cambio o banche iscritte all'albo di
cui al regio-decreto legge 20 dicembre
1932, n. 1607, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 aprile
1933, n. 504, o commissionarie di borsa
o societa' di intermediazione mobiliare:
    1) azioni, quote e partecipazioni in
societa' di ogni tipo                            50
    2) valori in moneta o verghe (**)            90
    3) titoli di Stato o garantiti,
 obbligazioni (***)                              9 (****)

c) Conclusi tra agenti di cambio o
societa' di intermediazione mobiliare:
    1) azioni, quote e partecipazioni in
societa' di ogni tipo                            12
2) valori in moneta o verghe (**)                40
3) titoli di Stato o garantiti,
obbligazioni (***)                               9 (****)

    
(*) L'importo minimo della tassa per ogni contratto e'  stabilito  in
lire 2.500, salvo che per quelli di cui alla lettera  c),  aventi  ad
oggetto azioni, quote e partecipazioni in societa' di ogni tipo per i
quali l'importo e' stabilito in lire 3.000. Sono esenti dalla tassa i
contratti di importo non superiore a lire 400.000. 
(**) Sono esenti i contratti per contanti. 
(***) Sono esenti i contratti di trasferimento  di  titoli  di  Stato
conclusi nell'ambito di mercati regolamentati. 
(****)  L'importa  dovuta  non  puo'  superare  l'importo   di   lire
1.800.000'.".