Art. 7. Revisione delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori 1. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, modificato dal comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, nonche' dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, e' sostituito dal seguente: "1. La tabella allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come modificata dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dal decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477, e' sostituita dalla seguente: 'TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI DI TRASFERIMENTO DI TITOLI O VALORI (*) Per ogni lire 100.000 o frazione di lire 100.000 a) Conclusi direttamente tra i contraenti o con l'intervento di soggetti diversi da quelli di cui alle lettere b) e c): 1) azioni, quote e partecipazioni in societa' di ogni tipo 140 2) valori in moneta o verghe (**) 100 3) titoli di Stato o garantiti, obbligazioni 16 b) Conclusi direttamente tra banchieri e privati, o con l'intervento di agenti di cambio o banche iscritte all'albo di cui al regio-decreto legge 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 1933, n. 504, o commissionarie di borsa o societa' di intermediazione mobiliare: 1) azioni, quote e partecipazioni in societa' di ogni tipo 50 2) valori in moneta o verghe (**) 90 3) titoli di Stato o garantiti, obbligazioni (***) 9 (****) c) Conclusi tra agenti di cambio o societa' di intermediazione mobiliare: 1) azioni, quote e partecipazioni in societa' di ogni tipo 12 2) valori in moneta o verghe (**) 40 3) titoli di Stato o garantiti, obbligazioni (***) 9 (****) (*) L'importo minimo della tassa per ogni contratto e' stabilito in lire 2.500, salvo che per quelli di cui alla lettera c), aventi ad oggetto azioni, quote e partecipazioni in societa' di ogni tipo per i quali l'importo e' stabilito in lire 3.000. Sono esenti dalla tassa i contratti di importo non superiore a lire 400.000. (**) Sono esenti i contratti per contanti. (***) Sono esenti i contratti di trasferimento di titoli di Stato conclusi nell'ambito di mercati regolamentati. (****) L'importa dovuta non puo' superare l'importo di lire 1.800.000'.".