Art. 12 (a).
                      Fondo sanitario nazionale
  1.  Il  Fondo  sanitario  nazionale  di  parte  corrente e in conto
capitale e' alimentato  interamente  da  stanziamenti  a  carico  del
bilancio  dello  Stato  ed  il suo importo e' annualmente determinato
dalla legge  finanziaria  tenendo  conto,  limitatamente  alla  parte
corrente,   dell'importo   complessivo  presunto  dei  contributi  di
malattia attribuiti direttamente alle regioni.
(( 2. Una quota pari all'1 per cento del Fondo sanitario nazionale ))
(( complessivo di cui al comma precedente, prelevata dalla quota   ))
(( iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del Ministero  ))
(( del bilancio per le parti di rispettiva competenza, e'          ))
(( trasferita nei capitoli da istituire nello stato di previsione  ))
(( del Ministero della sanita' ed utilizzata per il finanziamento  ))
(( di:                                                             ))
(( a) attivita' di ricerca corrente e finalizzata svolta da:       ))
(( 1) Istituto superiore di sanita' per le tematiche di sua        ))
(( competenza;                                                     ))
(( 2) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del     ))
(( lavoro per le tematiche di sua competenza;                      ))
(( 3) Istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e privato il ))
(( cui carattere scientifico sia riconosciuto a norma delle leggi  ))
(( vigenti;                                                        ))
(( 4) Istituti zooprofilattici sperimentali per le problematiche   ))
(( relative all'igiene e sanita' pubblica veterinaria;             ))
(( b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario ))
(( nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo ))
(( interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni       ))
(( attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi,   ))
(( le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i           ))
(( cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie;             ))
(( c) rimborsi alle unita' sanitarie locali ed alle aziende        ))
(( ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni    ))
(( sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono    ))
(( per cure in Italia previa autorizzazione del Ministro della     ))
(( sanita' d'intesa con il Ministro degli affari esteri.           ))
(( A decorrere dal 1 gennaio 1995, la quota di cui al presente    ))
(( comma e' rideterminata ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera  ))
(( d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive             ))
(( modificazioni    ( b ).                                         ))
(( 3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota           ))
(( individuata ai sensi del comma precedente, e' ripartito con     ))
(( riferimento al triennio successivo entro il 15 ottobre di       ))
(( ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di      ))
(( legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su proposta  ))
(( del Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente    ))
(( per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; ))
(( la quota capitaria di finanziamento da assicurare alle regioni  ))
(( viene determinata sulla base di un sistema di coefficienti      ))
(( parametrici, in relazione ai livelli uniformi di prestazioni    ))
(( sanitarie in tutto il territorio nazionale, determinati ai      ))
(( sensi dell'art. 1, con riferimento ai seguenti elementi:        ))
(( a) popolazione residente;                                       ))
(( b) mobilita' sanitaria per tipologia di prestazioni, da         ))
(( compensare, in sede di riparto, sulla base di contabilita'      ))
(( analitiche per singolo caso fornite dalle unita' sanitarie      ))
(( locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni e le   ))
(( province autonome;                                              ))
(( c) consistenza e stato di conservazione delle strutture         ))
(( immobiliari, degli impianti tecnologici e delle dotazioni       ))
(( strumentali.                                                    ))
(( 4. Il Fondo sanitario nazionale in conto capitale assicura      ))
(( quote di finanziamento destinate al riequilibrio a favore delle ))
(( regioni particolarmente svantaggiate sulla base di indicatori   ))
(( qualitativi e quantitativi di assistenza sanitaria, con         ))
(( particolare riguardo alla capacita' di soddisfare la domanda    ))
(( mediante strutture pubbliche.                                   ))
(( 5. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente assicura      ))
(( altresi', nel corso del primo triennio di applicazione del      ))
(( presente decreto, quote di finanziamento destinate alle regioni ))
(( che presentano servizi e prestazioni eccedenti quelli da        ))
(( garantire comunque a tutti i cittadini rapportati agli standard ))
(( di riferimento.                                                 ))
   6.  Le  quote  del  Fondo  sanitario  nazionale di parte corrente,
assegnate alle regioni a  statuto  ordinario,  confluiscono  in  sede
regionale  nel  Fondo  comune  di  cui  all'articolo 8 della legge 16
maggio 1970, n. 281 (c), come parte indistinta, ma non concorrono  ai
fini  della  determinazione  del tetto massimo di indebitamento. Tali
quote  sono  utilizzate  esclusivamente  per   finanziare   attivita'
sanitarie.  Per le regioni a statuto speciale e le provincie autonome
le rispettive quote confluiscono in un apposito capitolo di bilancio.
 
             (a) Il  presente  articolo  e'  stato  cosi'  modificato
          dall'art. 14 del D.Lgs. n. 517/1993.
             (b  )  Per  il  testo dell'art. 11, comma 3, lettera d),
          della legge n. 468/1978 si veda la nota (h) all'art. 11.
             (c) La legge n. 281/1970 reca: "Provvedimenti finanziari
          per l'attuazione delle regioni  a  statuto  ordinario".  Si
          trascrive il testo del relativo art. 8:
             "Art. 8 (Partecipazione al gettito di imposte erariali).
          -  Nello  stato di previsione della spese del Ministero del
          tesoro  e'  istituito  un  fondo  il   cui   ammontare   e'
          commisurato   al   gettito  annuale  dei  seguenti  tributi
          erariali nelle quote sotto indicate:
               a) il 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli
          olii  minerali,  loro  derivati  e  prodotti  analoghi   (a
          decorrere  dall'anno  1993  la quota e' ridotta al 3,10 per
          cento dall'art. 4, comma 5, della legge 23  dicembre  1992,
          n. 500, n.d.r.);
               b) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione e dei
          diritti erariali sugli spiriti;
               c)  il  75  per  cento  delle imposte di fabbricazione
          sulla birra;
               d)  il  75  per  cento  delle imposte di fabbricazione
          sullo zucchero; sul glucosio, maltosio e  analoghe  materie
          zuccherine;
               e)  il  75 per cento dell'imposta di fabbricazione sui
          gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui  gas  resi
          liquidi con la compressione;
               f)  il  25 per cento dell'imposta erariale sul consumo
          dei tabacchi.
             Le  quote  suindicate  sono  commisurate   all'ammontare
          complessivo  dei  versamenti in conto competenza e residui,
          relativi al territorio delle regioni a statuto ordinario ed
          affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dello  Stato
          nel  penultimo  anno  finanziario  antecedente  a quello di
          devoluzione, al netto  dei  rimborsi  per  qualsiasi  causa
          effettuati nel medesimo anno.
             Sono  riservati  allo  Stato  i  proventi  derivanti  da
          maggiorazioni di aliquote o altre modificazioni dei tributi
          di  cui   sopra,   che   siano   disposte   successivamente
          all'entrata  in  vigore  della presente legge, quando siano
          destinati per legge alla  copertura  di  nuove  o  maggiori
          spese a carico del bilancio statale.
             La  percentuale  del  gettito  complessivo  del tributo,
          attribuibile alle modificazioni e maggiorazioni di aliquote
          previste dal precedente comma, e' determinata con la  legge
          di bilancio.
             Il  fondo  comune  e' ripartito fra le regioni a statuto
          ordinario  con  decreto  del  Ministro  per  il  tesoro  di
          concerto con quello per le finanze nel modo seguente:
               A)  per  i  sei  decimi,  in  proporzione diretta alla
          popolazione residente in ciascuna  regione,  quale  risulta
          dai  dati  ufficiali  dell'Istituto  centrale di statistica
          (ora Istituto nazionale di statistica, n.d.r.) relativi  al
          penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;
               B)   per   un   decimo  in  proporzione  diretta  alla
          superficie di ciascuna  regione,  quale  risulta  dai  dati
          ufficiali  dell'Istituto centrale di statistica relativi al
          penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;
               C) per i  tre  decimi,  fra  le  regioni  in  base  ai
          seguenti requisiti:
                a)  tasso  di  emigrazione al di fuori del territorio
          regionale, relativo al penultimo anno antecedente a  quello
          della   devoluzione,   quale  risulta  dai  dati  ufficiali
          dell'Istituto centrale di statistica;
                b) grado di  disoccupazione,  relativo  al  penultimo
          anno  antecedente a quello della devoluzione, quale risulta
          dal numero  degli  iscritti  nelle  liste  di  collocamento
          appartenenti  alla  prima  e seconda classe, secondo i dati
          ufficiali  rilevati  dal  Ministero  del  lavoro  e   della
          previdenza sociale;
                c)   carico   pro-capite  dell'imposta  complementare
          progressiva sul reddito complessivo  posta  in  riscossione
          mediante  ruoli  nel  penultimo  anno  antecedente a quello
          della  devoluzione,  quale  risulta  dai   dati   ufficiali
          pubblicati  dal  Ministero  delle finanze. Con l'entrata in
          vigore  dei  provvedimenti  di  attuazione  della   riforma
          tributaria,  il  carico  pro-capite sara' riferito ad altra
          imposta corrispondente.
             La determinazione delle somme spettanti alle regioni sui
          tre decimi del fondo e'  fatta  in  ragione  diretta  della
          popolazione  residente,  quale  risulta  dai dati ufficiali
          dell'Istituto centrale di statistica, relativa al penultimo
          anno antecedente a quello della  ripartizione,  nonche'  in
          base  alla somma dei punteggi assegnati a ciascun requisito
          nella tabella annessa alla presente legge.
             Al pagamento delle  somme  spettanti  alle  regioni,  il
          Ministero  del  tesoro  provvede bimestralmente con mandati
          diretti intestati a ciascuna regione.
             Con successiva legge, da emanarsi non appena  l'Istituto
          centrale  di statistica abbia elaborato e pubblicato i dati
          relativi alla distribuzione regionale del reddito nazionale
          e comunque non oltre due anni, saranno riveduti  i  criteri
          di ripartizione del fondo comune di cui alla lettera C) del
          quinto comma del presente articolo, osservando il principio
          di  una  perequazione in ragione inversamente proporzionale
          al reddito medio pro-capite di ciasuna regione".
             La quota percentuale indicata al  primo  comma,  lettera
          a),  del  suesteso  art.  8  e' diversamente stabilita, per
          l'anno 1992, dall'art.  5, comma 2, della legge 31 dicembre
          1991, n. 415 (successivamente modificato dall'art. 1, comma
          3, del  D.L.  11  luglio  1992,  n.  333,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1992, n. 359), che si
          riporta qui di seguito per opportuna  conoscenza:  "2.  Per
          l'anno  1992  la  quota  del  15  per cento dell'imposta di
          fabbricazione sugli olii minerali, loro derivati e prodotti
          analoghi, indicata all'art. 8,  primo  comma,  lettera  a),
          della  legge  16  maggio 1970, n.  281, e' ridotta al 10,50
          per cento".