Art. 12 (a). Fondo sanitario nazionale 1. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente e in conto capitale e' alimentato interamente da stanziamenti a carico del bilancio dello Stato ed il suo importo e' annualmente determinato dalla legge finanziaria tenendo conto, limitatamente alla parte corrente, dell'importo complessivo presunto dei contributi di malattia attribuiti direttamente alle regioni. (( 2. Una quota pari all'1 per cento del Fondo sanitario nazionale )) (( complessivo di cui al comma precedente, prelevata dalla quota )) (( iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del Ministero )) (( del bilancio per le parti di rispettiva competenza, e' )) (( trasferita nei capitoli da istituire nello stato di previsione )) (( del Ministero della sanita' ed utilizzata per il finanziamento )) (( di: )) (( a) attivita' di ricerca corrente e finalizzata svolta da: )) (( 1) Istituto superiore di sanita' per le tematiche di sua )) (( competenza; )) (( 2) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del )) (( lavoro per le tematiche di sua competenza; )) (( 3) Istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e privato il )) (( cui carattere scientifico sia riconosciuto a norma delle leggi )) (( vigenti; )) (( 4) Istituti zooprofilattici sperimentali per le problematiche )) (( relative all'igiene e sanita' pubblica veterinaria; )) (( b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario )) (( nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo )) (( interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni )) (( attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, )) (( le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i )) (( cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie; )) (( c) rimborsi alle unita' sanitarie locali ed alle aziende )) (( ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni )) (( sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono )) (( per cure in Italia previa autorizzazione del Ministro della )) (( sanita' d'intesa con il Ministro degli affari esteri. )) (( A decorrere dal 1 gennaio 1995, la quota di cui al presente )) (( comma e' rideterminata ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera )) (( d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive )) (( modificazioni ( b ). )) (( 3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota )) (( individuata ai sensi del comma precedente, e' ripartito con )) (( riferimento al triennio successivo entro il 15 ottobre di )) (( ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di )) (( legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su proposta )) (( del Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente )) (( per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; )) (( la quota capitaria di finanziamento da assicurare alle regioni )) (( viene determinata sulla base di un sistema di coefficienti )) (( parametrici, in relazione ai livelli uniformi di prestazioni )) (( sanitarie in tutto il territorio nazionale, determinati ai )) (( sensi dell'art. 1, con riferimento ai seguenti elementi: )) (( a) popolazione residente; )) (( b) mobilita' sanitaria per tipologia di prestazioni, da )) (( compensare, in sede di riparto, sulla base di contabilita' )) (( analitiche per singolo caso fornite dalle unita' sanitarie )) (( locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni e le )) (( province autonome; )) (( c) consistenza e stato di conservazione delle strutture )) (( immobiliari, degli impianti tecnologici e delle dotazioni )) (( strumentali. )) (( 4. Il Fondo sanitario nazionale in conto capitale assicura )) (( quote di finanziamento destinate al riequilibrio a favore delle )) (( regioni particolarmente svantaggiate sulla base di indicatori )) (( qualitativi e quantitativi di assistenza sanitaria, con )) (( particolare riguardo alla capacita' di soddisfare la domanda )) (( mediante strutture pubbliche. )) (( 5. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente assicura )) (( altresi', nel corso del primo triennio di applicazione del )) (( presente decreto, quote di finanziamento destinate alle regioni )) (( che presentano servizi e prestazioni eccedenti quelli da )) (( garantire comunque a tutti i cittadini rapportati agli standard )) (( di riferimento. )) 6. Le quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, assegnate alle regioni a statuto ordinario, confluiscono in sede regionale nel Fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (c), come parte indistinta, ma non concorrono ai fini della determinazione del tetto massimo di indebitamento. Tali quote sono utilizzate esclusivamente per finanziare attivita' sanitarie. Per le regioni a statuto speciale e le provincie autonome le rispettive quote confluiscono in un apposito capitolo di bilancio.
(a) Il presente articolo e' stato cosi' modificato dall'art. 14 del D.Lgs. n. 517/1993. (b ) Per il testo dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge n. 468/1978 si veda la nota (h) all'art. 11. (c) La legge n. 281/1970 reca: "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario". Si trascrive il testo del relativo art. 8: "Art. 8 (Partecipazione al gettito di imposte erariali). - Nello stato di previsione della spese del Ministero del tesoro e' istituito un fondo il cui ammontare e' commisurato al gettito annuale dei seguenti tributi erariali nelle quote sotto indicate: a) il 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi (a decorrere dall'anno 1993 la quota e' ridotta al 3,10 per cento dall'art. 4, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, n.d.r.); b) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali sugli spiriti; c) il 75 per cento delle imposte di fabbricazione sulla birra; d) il 75 per cento delle imposte di fabbricazione sullo zucchero; sul glucosio, maltosio e analoghe materie zuccherine; e) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sui gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas resi liquidi con la compressione; f) il 25 per cento dell'imposta erariale sul consumo dei tabacchi. Le quote suindicate sono commisurate all'ammontare complessivo dei versamenti in conto competenza e residui, relativi al territorio delle regioni a statuto ordinario ed affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nel penultimo anno finanziario antecedente a quello di devoluzione, al netto dei rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel medesimo anno. Sono riservati allo Stato i proventi derivanti da maggiorazioni di aliquote o altre modificazioni dei tributi di cui sopra, che siano disposte successivamente all'entrata in vigore della presente legge, quando siano destinati per legge alla copertura di nuove o maggiori spese a carico del bilancio statale. La percentuale del gettito complessivo del tributo, attribuibile alle modificazioni e maggiorazioni di aliquote previste dal precedente comma, e' determinata con la legge di bilancio. Il fondo comune e' ripartito fra le regioni a statuto ordinario con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per le finanze nel modo seguente: A) per i sei decimi, in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica (ora Istituto nazionale di statistica, n.d.r.) relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione; B) per un decimo in proporzione diretta alla superficie di ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione; C) per i tre decimi, fra le regioni in base ai seguenti requisiti: a) tasso di emigrazione al di fuori del territorio regionale, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica; b) grado di disoccupazione, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dal numero degli iscritti nelle liste di collocamento appartenenti alla prima e seconda classe, secondo i dati ufficiali rilevati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale; c) carico pro-capite dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo posta in riscossione mediante ruoli nel penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali pubblicati dal Ministero delle finanze. Con l'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, il carico pro-capite sara' riferito ad altra imposta corrispondente. La determinazione delle somme spettanti alle regioni sui tre decimi del fondo e' fatta in ragione diretta della popolazione residente, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, relativa al penultimo anno antecedente a quello della ripartizione, nonche' in base alla somma dei punteggi assegnati a ciascun requisito nella tabella annessa alla presente legge. Al pagamento delle somme spettanti alle regioni, il Ministero del tesoro provvede bimestralmente con mandati diretti intestati a ciascuna regione. Con successiva legge, da emanarsi non appena l'Istituto centrale di statistica abbia elaborato e pubblicato i dati relativi alla distribuzione regionale del reddito nazionale e comunque non oltre due anni, saranno riveduti i criteri di ripartizione del fondo comune di cui alla lettera C) del quinto comma del presente articolo, osservando il principio di una perequazione in ragione inversamente proporzionale al reddito medio pro-capite di ciasuna regione". La quota percentuale indicata al primo comma, lettera a), del suesteso art. 8 e' diversamente stabilita, per l'anno 1992, dall'art. 5, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415 (successivamente modificato dall'art. 1, comma 3, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359), che si riporta qui di seguito per opportuna conoscenza: "2. Per l'anno 1992 la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata all'art. 8, primo comma, lettera a), della legge 16 maggio 1970, n. 281, e' ridotta al 10,50 per cento".