Art. 15 (a).
Disciplina della dirigenza del ruolo sanitario
  1. La dirigenza del ruolo sanitario e' articolata in due livelli.
(( 2. Al personale medico e delle altre professionalita' sanitarie ))
(( del primo livello sono attribuite le funzioni di supporto, di   ))
(( collaborazione e corresponsabilita', con riconoscimento di      ))
(( precisi ambiti di autonomia professionale, nella struttura di   ))
(( appartenenza, da attuarsi nel rispetto delle direttive del      ))
(( responsabile. Al personale medico e delle altre                 ))
(( professionalita' sanitarie del secondo livello sono attribuite  ))
(( funzioni di direzione ed organizzazione della struttura da      ))
(( attuarsi anche mediante direttive a tutto il personale operante ))
(( nella stessa e l'adozione dei provvedimenti relativi, necessari ))
(( per il corretto espletamento del servizio; spettano, in         ))
(( particolare, al dirigente medico appartenente al secondo        ))
(( livello gli indirizzi e, in caso di necessita', le decisioni    ))
(( sulle scelte da adottare nei riguardi degli interventi          ))
(( preventivi, clinici, diagnostici e terapeutici; al dirigente    ))
(( delle altre professioni sanitarie spettano gli indirizzi e le   ))
(( decisioni da adottare nei riguardi dei suddetti interventi      ))
(( limitatamente a quelli di specifica competenza. Gli incarichi   ))
(( dirigenziali riferiti ai settori o moduli organizzativi di cui  ))
(( agli articoli 47 e 116 del decreto del Presidente della         ))
(( Repubblica 23 novembre 1990, n. 384 (b), ridefiniti ai sensi   ))
(( degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, ))
(( n. 29, e successive modificazioni e integrazioni (c), sono     ))
(( conferiti dal direttore generale, su proposta dei dirigenti di  ))
(( secondo livello, con le procedure di cui all'articolo 19 del    ))
(( medesimo decreto (d). A tutto il personale dirigente del ruolo ))
(( sanitario si applica il disposto dell'articolo 20 del decreto   ))
(( legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni  ))
(( ed integrazioni (d).                                           ))
(( 3. Al primo livello della dirigenza del ruolo sanitario         ))
(( si accede attraverso concorso pubblico al quale possono         ))
(( partecipare coloro che abbiano conseguito la laurea nel         ))
(( corrispondente profilo professionale, siano iscritti all'albo   ))
(( dei rispettivi ordini ed abbiano conseguito il diploma di       ))
(( specializzazione nella disciplina. Il secondo livello           ))
(( dirigenziale del ruolo sanitario e' conferito quale incarico a  ))
(( coloro che siano in possesso dell'idoneita' nazionale           ))
(( all'esercizio delle funzioni di direzione di cui all'articolo   ))
(( 17. L'attribuzione dell'incarico viene effettuata, previo       ))
(( avviso                                                          ))
(( da pubblicare nella    Gazzetta Ufficiale    della Repubblica   ))
(( italiana, dal direttore generale sulla base del parere di       ))
(( un'apposita commissione di esperti. La commissione e' nominata  ))
(( dal direttore generale ed e' composta dal direttore sanitario e ))
(( da due esperti nella disciplina oggetto dell'incarico, di cui   ))
(( uno designato dalla regione ed uno designato dal consiglio dei  ))
(( sanitari tra i dirigenti di secondo livello del Servizio        ))
(( sanitario nazionale; in caso di mancata designazione da parte   ))
(( della regione e del consiglio dei sanitari entro trenta giorni  ))
(( dalla richiesta, la designazione e' effettuata dal Ministro     ))
(( della sanita' su richiesta dell'unita' sanitaria locale o       ))
(( dell'azienda ospedaliera. La commissione predispone l'elenco    ))
(( degli idonei previo colloquio e valutazione del    curriculum   ))
(( professionale degli interessati. L'incarico che ha durata       ))
(( quinquennale, da' titolo a specifico trattamento economico ed   ))
(( e' rinnovabile. Il rinnovo e il mancato rinnovo sono disposti   ))
(( con provvedimento motivato dal direttore generale previa        ))
(( verifica dell'espletamento dell'incarico con riferimento agli   ))
(( obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. La verifica e'   ))
(( effettuata da una commissione nominata dal direttore generale e ))
(( composta dal direttore sanitario e da due esperti scelti tra i  ))
(( dirigenti della disciplina dipendenti dal Servizio sanitario    ))
(( nazionale e appartenenti al secondo livello dirigenziale, di    ))
(( cui uno designato dalla regione e l'altro dal consiglio dei     ))
(( sanitari, entrambi esterni all'unita' sanitaria locale. Il      ))
(( dirigente non confermato nell'incarico e' destinato ad altra    ))
(( funzione con la perdita del relativo specifico trattamento      ))
(( economico; contestualmente viene reso indisponibile un posto di ))
(( organico del primo livello dirigenziale.                        ))
  4. Il personale appartenente alle posizioni funzionali apicali puo'
optare  in  prima  applicazione  del presente decreto per il rapporto
quinquennale rinnovabile di cui al comma precedente.
  5. Il personale che accede alle posizioni apicali dopo l'entrata in
vigore del presente decreto e' soggetto alla verifica di cui al comma
3.
 
             (a) Il  presente  articolo  e'  stato  cosi'  modificato
          dall'art. 16 del D.Lgs. n. 517/1993.
             (b)  Si  riportano  gli  articoli 47 e 116 del D.P.R. n.
          384/1990  (Regolamento  per  il  recepimento  delle   norme
          risultanti  dalla  disciplina  prevista  dall'accordo del 6
          aprile 1990  concernente  il  personale  del  comparto  del
          Servizio  sanitario nazionale, di cui all'art. 6 del D.P.R.
          5 marzo 1986, n. 68):
             "Art. 47  (Qualificazione  professionale  del  personale
          ricompreso   nella   posizione   funzionale  di  X  livello
          retributivo). -  1.  Ferme  restando  le  competenze  e  le
          attribuzioni  del  personale  apicale  di  cui alle vigenti
          disposizioni, per il personale di ruolo  appartenente  alla
          posizione  funzionale  intermedia  di X livello retributivo
          dei   ruoli   sanitario,    professionale,    tecnico    ed
          amministrativo, al quale con atto formale dell'ente, previa
          selezione,  sia  affidata la responsabilita' di un servizio
          all'interno     dell'organizzazione      divisionale      o
          dipartimentale  ovvero di un settore o modulo organizzativo
          - secondo l'articolazione interna dei servizi istituzionali
          prevista dalla vigente legislazione nazionale  o  regionale
          in materia - ovvero da atti di indirizzo o regolamentari, a
          decorrere  dal 1 dicembre 1990, le indennita' sottoindicate
          sono cosi' rideterminate:
             Farmacisti,  biologisti,  chimici,  fisici, psicologisti
          coadiutori:
               A) Indennita' specialistica L. 3.360.000.
               B) Indennita' di dirigenza L. 3.400.000.
             Avvocati, analisti, statistici, sociologi coadiutori:
               A) Indennita' tecnico professionale L. 11.810.000.
             Direttori amministrativi:
               A) Indennita' di direzione L. 11.810.000.
             2. Ai fini di cui sopra,  l'Ente  procede  entro  il  31
          ottobre  1990 alla preventiva ricognizione delle necessita'
          organizzative indicate nel comma 1, ricomprendendovi  anche
          ogni  analogo  provvedimento organizzatorio in atto, previa
          consultazione delle Organizzazioni  Sindacali  maggiormente
          rappresentative.
             3.  L'individuazione delle funzioni sopra descritte, che
          deve essere effettuata sulla base delle reali  esigenze  di
          servizio  correlate  con  l'organizzazione  del lavoro, non
          puo',  comunque,  superare  per  il  personale  del   ruolo
          sanitario  il  20% della dotazione organica complessiva dei
          relativi posti di posizione funzionale intermedia  previsti
          nelle  piante  organiche provvisorie o definitive dell'ente
          e, per gli altri ruoli, il 40% delle complessive  dotazioni
          organiche   dei  relativi  posti.  Dette  percentuali  sono
          calcolate tenendo conto anche della  previa  trasformazione
          ai sensi dell'art. 8, comma 3.
             4.  Alla  selezione  prevista dal comma 1 sono ammessi i
          dipendenti di  posizione  funzionale  intermedia  di  ruolo
          previsti dal medesimo comma 1 in possesso di una anzianita'
          di  cinque  anni  di servizio nella posizione medesima o di
          specializzazione nella  disciplina  o  di  specializzazione
          strettamente   connessa   alle  funzioni  da  affidare.  La
          valutazione, per la selezione di cui al  comma  1,  avviene
          secondo  i  criteri previsti dal decreto del Ministro della
          sanita' 30 gennaio  1982,  con  particolare  riguardo,  nel
          curriculum  formativo  e professionale, ai titoli attinenti
          alla funzione da ricoprire. La valutazione e'  affidata  ad
          un  collegio  tecnico costituito per il personale del ruolo
          sanitario dal coordinatore sanitario e,  per  il  personale
          del  ruolo  professionale,  tecnico  ed  amministrativo dal
          coordinatore amministrativo, nonche' da  due  dirigenti  di
          posizione  funzionale non inferiore a quella intermedia dei
          rispettivi ruoli e profili,  di  cui  uno  designato  dalle
          organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
             5. Nella prima applicazione, la decorrenza del beneficio
          di  cui  al  comma  1,  e' fissata al 1 dicembre 1990 per i
          dipendenti interessati in possesso dei requisiti  richiesti
          alla  medesima  data, ancorche' l'affidamento formale delle
          funzioni   previste   dal   comma   1    sia    intervenuto
          successivamente.
             6. L'affidamento delle funzioni di cui al comma 1, nelle
          successive    applicazioni   avviene   nei   limiti   della
          disponibilita' del  contingente  numerico  individuato  nel
          comma  3, salvo che non intervengano modifiche delle piante
          organiche  provvisorie  o  definitive,   ai   sensi   delle
          disposizioni  richiamate nel comma 1 da effettuarsi secondo
          le procedure previste dalle leggi vigenti".
             "Art.  116  (Qualificazione  professionale del personale
          medico e veterinario di posizione intermedia). -  1.  Ferme
          restando  le  competenze  e  le  attribuzioni del personale
          apicale di cui alle vigenti disposizioni, nei confronti del
          personale medico e veterinario di ruolo  appartenente  alla
          posizione  funzionale intermedia, al quale con atto formale
          dell'ente,    previa    selezione,    sia    affidata    la
          responsabilita'  di  un  settore  o  modulo organizzativo o
          funzionale all'interno  dell'organizzazione  divisionale  o
          dipartimentale  -  come previsti nell'articolazione interna
          dei  servizi  istituzionali  dalla   vigente   legislazione
          nazionale o regionale in materia - ovvero lo svolgimento di
          particolari  funzioni  all'interno di strutture ospedaliere
          di alta specializzazione di  cui  al  decreto  ministeriale
          previsto  dall'art. 5 della legge 25 ottobre 1985, n.  595,
          a  decorrere  dal  1  dicembre  1990  l'indennita'   medico
          specialistica  e' rideterminata in L. 3.360.000 annue lorde
          per i medici a tempo pieno, nonche' per  i  veterinari  che
          non    esercitano   la   libera   attivita'   professionale
          extramuraria, ed in L. 2.520.000 annue lorde per i medici a
          tempo definito, nonche' per i veterinari che esercitano  la
          libera  professione extramuraria. L'indennita' di dirigenza
          medica e', invece, rideterminata in L. 3.400.000.
             2. Ai fini di cui sopra, l'ente deve procedere entro  il
          31   ottobre   1990   alla  preventiva  ricognizione  delle
          necessita'   organizzative   indicate    nel    comma    1,
          ricomprendendovi   anche   in  ogni  analogo  provvedimento
          organizzatorio    in     atto,     previa     consultazione
          dell'organizzazioni    sindacali    mediche    maggiormente
          rappresentative.
             3. L'individuazione delle funzioni sopra descritte  deve
          essere  effettuata  sulla  base  delle  reali  esigenze  di
          servizio ritenendosi  funzionale  con  l'organizzazione  un
          rapporto  medio complessivo pari al doppio - per i medici e
          veterinari di posizione  funzionale  intermedia  dipendenti
          dalla  unita'  sanitaria  locale - della dotazione organica
          del personale di posizione funzionale medico  apicale,  che
          non   puo',  comunque,  superare  il  50%  della  dotazione
          organica complessiva  dei  posti  di  posizione  funzionale
          intermedia  prevista  nelle  piante organiche provvisorie o
          definitive  dell'Ente.  Detta  percentuale   e'   calcolata
          tenendo  conto  anche  della previa trasformazione ai sensi
          dell'art. 78, comma 3.
             4. Alla selezione prevista dal comma 1  sono  ammessi  i
          medici  e  veterinari di posizione funzionale intermedia di
          ruolo in possesso di  una  anzianita'  di  cinque  anni  di
          servizio   nella  posizione  e  di  specializzazione  nella
          disciplina  o  in  disciplina  strettamente  connessa  alle
          funzioni da affidare, ovvero di un'anzianita' di sette anni
          di  servizio nella posizione funzionale intermedia o infine
          di un'anzianita' di tre anni di  servizio  nella  posizione
          medesima  ed  in  possesso  dell'idoneita' primariale nella
          disciplina. La valutazione per la selezione di cui al comma
          1  avviene  secondo  i  criteri  previsti  dal  decreto del
          Ministro della sanita'  30  gennaio  1982  (pubblicato  nel
          supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22
          febbraio 1982), con particolare  riguardo,  nel  curriculum
          formativo   e   professionale,  ai  titoli  attinenti  alla
          funzione da ricoprire. La valutazione  e'  affidata  ad  un
          collegio  tecnico  costituito da tre medici o veterinari di
          posizione funzionale  apicale,  di  cui  uno  della  stessa
          disciplina  del personale medico o veterinario di posizione
          intermedia da  valutare  (o,  in  mancanza,  di  disciplina
          equipollente o affine), prescelto dall'amministrazione, uno
          della  divisione  o  servizio  interessato,  in carenza del
          quale alla designazione provvede l'ordine  provinciale  dei
          medici,  ed  uno  designato  dalle organizzazioni Sindacali
          mediche maggiormente rappresentative.
             5. Nella prima applicazione, la decorrenza del beneficio
          di cui al comma 1 e' fissata  al  1  dicembre  1990  per  i
          dipendenti  medici e veterinari interessati in possesso dei
          requisiti   richiesti   alla   medesima   data,   ancorche'
          l'affidamento  formale  delle funzioni previste dal comma 1
          sia intervenuto successivamente.
             6. L'affidamento delle funzioni di cui al comma 1  nelle
          successive    applicazioni   avviene   nei   limiti   della
          disponibilita' del  contingente  numerico  individuato  nel
          comma  3,  salvo  che  intervengano  modifiche delle piante
          organiche  provvisorie  o  definitive,   ai   sensi   delle
          disposizioni richiamate nel comma 1, da effettuarsi secondo
          le procedure previste dalle leggi vigenti".
             (c)  Si  riportano  gli  articoli  30 e 31 del D.Lgs. n.
          29/1993, come modificati dal D.Lgs. n. 470/1993:
             "Art. 30 (Individuazione di uffici e  piante  organiche;
          gestione  delle  risorse  umane).  -  1. Le amministrazioni
          pubbliche   individuano   i   propri   uffici   e,   previa
          informazione  alle rappresentanze sindacali di cui all'art.
          45, comma 8, definiscono le relative piante  organiche,  in
          funzione  delle  finalita'  indicate all'art. 1, comma 1, e
          sulla base dei criteri di cui all'articolo 5.  Esse  curano
          la ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la
          coordinata  attuazione  dei  processi  di  mobilita'  e  di
          reclutamento del personale.
             2. Per la ridefinizione  degli  uffici  e  delle  piante
          organiche  si procede periodicamente, e comunque a scadenza
          triennale, secondo il disposto dell'articolo 6  in  base  a
          direttive   emanate  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri  -  Dipartimento  della  funzione   pubblica,   di
          concerto  con  il  Ministero  del  tesoro. Restano salve le
          disposizioni vigenti per  la  determinazione  delle  piante
          organiche  del  personale  degli  istituti e scuole di ogni
          ordine e grado e delle istituzioni educative.
             3. Le  disposizioni  di  cui  all'art.  57  del  decreto
          legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, cosi' come modificate
          ed integrate dal decreto legislativo  19  luglio  1993,  n.
          247,  e  successive  modificazioni,  trovano applicazione a
          decorrere   dalla   data   di   emanazione,   in   ciascuna
          amministrazione,  dei  provvedimenti di ridefinizione degli
          uffici e delle piante organiche di cui agli articoli  30  e
          31 del medesimo decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
          e comunque a decorrere dal 30 giugno 1994".
             "Art.  31  (Individuazione  degli  uffici dirigenziali e
          determinazione delle piante  organiche  in  sede  di  prima
          applicazione  del  presente decreto). - 1. In sede di prima
          applicazione  del  presente  decreto,  le   amministrazioni
          pubbliche procedono:
              a)  alla rilevazione di tutto il personale distinto per
          circoscrizione provinciale e per sedi di servizio,  nonche'
          per  qualifiche e specifiche professionalita', evidenziando
          le posizioni di ruolo numerarie e soprannumerarie,  non  di
          ruolo,  fuori  ruolo,  comando,  distacco e con contratto a
          tempo determinato e a tempo parziale;
               b) alla formulazione di una proposta di  ridefinizione
          dei  propri uffici e delle piante organiche in relazione ai
          criteri di  cui  all'articolo  5,  ai  carichi  di  lavoro,
          nonche'  alla  esigenza di integrazione per obiettivi delle
          risorse  umane   e   materiali,   evitando   le   eventuali
          duplicazioni  e  soprapposizioni  di funzioni ed al fine di
          conseguire una  riduzione  per  accorpamento  degli  uffici
          dirigenziali,  e, in conseguenza, delle dotazioni organiche
          del personale dirigenziale,  in  misura  non  inferiore  al
          dieci per cento, riservando un contingente di dirigenti per
          l'esercizio  delle  funzioni  di  cui all'art. 17, comma 1,
          lettera b);
              c) alla revisione delle tabelle annesse al decreto  del
          Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, al fine
          di  realizzare,  anche  con  riferimento  ai principi ed ai
          criteri fissati nel titolo I del  presente  decreto  ed  in
          particolare  negli  articoli  4,  5 e 7, una piu' razionale
          assegnazione  e  distribuzione  dei   posti   delle   varie
          qualifiche  per  ogni singola unita' scolastica, nel limite
          massimo della consistenza numerica complessiva delle unita'
          di personale previste nelle predette tabelle.
             2. Sulla base  di  criteri  definiti,  previo  eventuale
          esame   con   le   organizzazioni   sindacali  maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale, di  cui  all'art.  45,
          comma  8,  e  secondo  le  modalita' di cui all'art. 10, le
          amministrazioni pubbliche determinano i carichi  di  lavoro
          con   riferimento  alla  quantita'  totale  di  atti  e  di
          operazioni per unita' di personale  prodotti  negli  ultimi
          tre anni, a tempo standard di esecuzione delle attivita' e,
          ove  rilevi,  al  grado  di copertura del servizio reso, in
          rapporto   alla   domanda   espressa   e   potenziale.   Le
          amministrazioni   informano   le  organizzazioni  sindacali
          maggiormente rappresentative sul  piano  nazionale  di  cui
          all'art.  45,  comma  8,  sulla applicazione dei criteri di
          determinazione dei carichi di lavoro.
             3. Le rilevazioni e le proposte di cui al comma  1  sono
          trasmesse,   anche   separatamente,   alla  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica  e  al  Ministero  del tesoro entro centocinquanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto.
             4. All'approvazione delle proposte si procede secondo le
          modalita' e nei limiti previsti  dall'art.  6  quanto  alle
          amministrazioni   statali,   comprese   le   aziende  e  le
          amministrazioni anche di  ordinamento  autonomo,  e  con  i
          provvedimenti   e   nei  termini  previsti  dai  rispettivi
          ordinamenti quanto alle altre amministrazioni pubbliche.
             5. In caso di inerzia, il Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri,  previa  diffida,  assume  in  via sostitutiva le
          iniziative e adotta direttamente i provvedimenti di cui  ai
          commi 1 e 3.
             6. Non sono consentite assunzioni di personale presso le
          amministrazioni  pubbliche  fintanto  che  non  siano state
          approvate le proposte di cui al comma 1.  Per  il  1993  si
          applica  l'art.  7, comma 8, del decreto-legge 19 settembre
          1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
          novembre 1992, n. 438. Le richieste di deroga devono essere
          corredate dalla rilevazione di cui al comma 1, lettera  a).
          Sono  fatti salvi contratti previsti dall'articolo 36 della
          legge 20 marzo 1975, n. 70, e dall'articolo 23 dell'accordo
          sindacale reso esecutivo dal decreto del  Presidente  della
          Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.
             6-bis. Fino alla revisione delle tabelle di cui al comma
          1,   lettera   c)   e'   consentita   l'utilizzazione   nei
          provveditorati  agli  studi  di  personale  amministrativo,
          tecnico    ed   ausiliario   della   scuola   in   mansioni
          corrispondenti alla qualifica di  appartenenza;  le  stesse
          utilizzazioni possono essere disposte dai provveditori agli
          studi   fino   al  limite  delle  vacanze  nelle  dotazioni
          organiche degli uffici scolastici provinciali,  sulla  base
          di  criteri  definiti  previo  esame  con le organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative a norma dell'art. 10
          e, comunque, con precedenza nei  confronti  di  chi  ne  fa
          richiesta".
             (d)  Si  riporta l'art. 19 del D.Lgs. n. 29/1993 (per il
          testo dell'art. 20 dello stesso  decreto,  come  modificato
          dall'art.  6  del  D.Lgs.  n. 470/1993, si veda la nota (b)
          all'art. 3):
             "Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1.  Per
          il   conferimento   di   ciascun   incarico   di   funzione
          dirigenziale e per il passaggio ad  incarichi  di  funzioni
          dirigenziali  diverse  si  tiene conto della natura e delle
          caratteristiche  dei   programmi   da   realizzare,   delle
          attitudini  e  della  capacita'  professionale  del singolo
          dirigente, anche in relazione ai  risultati  conseguiti  in
          precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione
          degli incarichi ed adottando le procedure di cui ai commi 2
          e 3.
             2.  Gli  incarichi di direzione degli uffici di ciascuna
          amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto
          del  Ministro  competente,  sentito   il   Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri,  a dirigenti generali in servizio
          presso  l'amministrazione  interessata.  Con  la   medesima
          procedura   sono   conferiti   gli  incarichi  di  funzione
          ispettiva e di consulenza,  studio  e  ricerca  di  livello
          dirigenziale generale.
             3.  Gli  incarichi di direzione degli uffici di ciascuna
          amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          di livello dirigenziale  sono  conferiti  con  decreto  del
          Ministro,  su proposta del dirigente generale competente, a
          dirigenti in servizio presso l'amministrazione interessata.
          Con la medesima procedura sono conferiti gli  incarichi  di
          funzione  ispettiva  e  di  consulenza, studio e ricerca di
          livello dirigenziale".