Art. 16 (a).
                             Formazione
(( 1. La formazione medica di cui all'articolo 6, comma 2, implica ))
(( la partecipazione guidata o diretta alla totalita' delle        ))
(( attivita' mediche, ivi comprese la medicina preventiva, le      ))
(( guardie, l'attivita' di pronto soccorso, l'attivita'            ))
(( ambulatoriale e l'attivita' operatoria per le discipline        ))
(( chirurgiche, nonche' la graduale assunzione di compiti          ))
(( assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia        ))
(( vincolata alle direttive ricevute dal medico responsabile della ))
(( formazione. La formazione comporta l'assunzione delle           ))
(( responsabilita' connesse all'attivita' svolta. Durante il       ))
(( periodo di formazione e' obbligatoria la partecipazione attiva  ))
(( a riunioni periodiche, seminari e corsi teorico-pratici nella   ))
(( disciplina.                                                     ))
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' sostituito
          dall'art. 17 del D.Lgs. n. 517/1993.