Art. 7. (a).
                     Dipartimenti di prevenzione
(( 1. Le regioni istituiscono presso ciascuna unita' sanitaria     ))
(( locale un dipartimento di prevenzione cui sono attribuite le    ))
(( funzioni attualmente svolte dai servizi delle unita' sanitarie  ))
(( locali ai sensi degli articoli 16, 20 e 21 della legge 23       ))
(( dicembre 1978, n. 833. Il dipartimento e' articolato almeno nei ))
(( seguenti servizi:                                               ))
(( a) igiene e sanita' pubblica;                                   ))
(( b) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;            ))
(( c) igiene degli alimenti e della nutrizione;                    ))
(( d) veterinari, articolati distintamente nelle tre aree          ))
(( funzionali della sanita' animale, dell'igiene della produzione, ))
(( trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto  ))
(( degli alimenti di origine animale e loro derivati, e            ))
(( dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.   ))
(( I servizi veterinari si avvalgono delle prestazioni e della     ))
(( collaborazione tecnico-scientifica degli istituti               ))
(( zooprofilattici sperimentali. La programmazione regionale       ))
(( individua le modalita' di raccordo funzionale tra i             ))
(( dipartimenti di prevenzione e gli istituti zooprofilattici per  ))
(( il coordinamento delle attivita' di sanita' pubblica            ))
(( veterinaria.                                                    ))
(( 2. Le attivita' di indirizzo e coordinamento necessarie per     ))
(( assicurare la uniforme attuazione delle normative comunitarie e ))
(( degli organismi internazionali sono assicurate dal Ministero    ))
(( della sanita' che si avvale, per gli aspetti di competenza,     ))
(( dell'Istituto superiore di sanita', dell'Istituto superiore per ))
(( la prevenzione e la sicurezza del lavoro, degli istituti        ))
(( zooprofilattici sperimentali, dell'Agenzia per i servizi        ))
(( sanitari regionali, dell'Agenzia nazionale per la protezione    ))
(( dell'ambiente e degli istituti di ricerca del CNR e dell'ENEA.  ))
(( 3. I dipartimenti di prevenzione, tramite la regione,           ))
(( acquisiscono dall'Istituto superiore per la prevenzione e la    ))
(( sicurezza del lavoro e dall'Istituto nazionale per              ))
(( l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ogni            ))
(( informazione utile ai fini della conoscenza dei rischi per la   ))
(( tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di        ))
(( lavoro. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli     ))
(( infortuni sul lavoro garantisce la trasmissione delle anzidette ))
(( informazioni anche attraverso strumenti telematici.             ))
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' sostituito
          dall'art. 8 del D.Lgs. n. 517/1993.
             (b) Il testo degli articoli 16, 20, 21 e 22 della  legge
          n.  833/1978 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale)
          e' il seguente:
             "Art.  16  (Servizi  sanitari).  -  La  legge  regionale
          stabilisce norme per il riordino dei servizi  veterinari  a
          livello  regionale nell'ambito di ciascuna unita' sanitaria
          locale o in un  ambito  territoriale  piu'  ampio,  tenendo
          conto della distribuzione e delle attitudini produttive del
          patrimonio  zootecnico,  della  riproduzione animale, della
          dislocazione   e   del   potenziale   degli   impianti   di
          macellazione, di lavorazione e di conservazione delle carni
          e degli altri prodotti di origine animale, della produzione
          dei  mangimi  e  degli  integratori,  delle  esigenze della
          zooprofilasssi, della  lotta  contro  le  zoonosi  e  della
          vigilanza  sugli  alimenti  di  origine  animale.  La legge
          regionale individua anche le relative strutture multizonali
          e ne regola il funzionamento ai sensi dell'art. 18".
             "Art. 20 (Attivita' di prevenzione). - Le  attivita'  di
          prevenzione comprendono:
               a)  la  individuazione, l'accertamento ed il controllo
          dei  fattori  di   nocivita',   di   pericolosita'   e   di
          deterioramento  negli  ambienti  di  vita  e  di lavoro, in
          applicazione delle norme di legge vigenti in materia  e  al
          fine   di   garantire   il   rispetto  dei  limiti  massimi
          inderogabili di cui all'ultimo comma dell'art.  4,  nonche'
          al fine della tenuta dei registri di cui al penultimo comma
          dell'art.  27;  i  predetti  compiti  sono realizzati anche
          mediante collaudi e verifiche di macchine, impianti e mezzi
          di  protezione  prodotti,  installati  o   utilizzati   nel
          territorio dell'unita' sanitaria locale in attuazione delle
          funzioni definite dall'art. 14;
               b) la comunicazione dei dati accertati e la diffusione
          della loro conoscenza, anche a livello di luogo di lavoro e
          di  ambiente di residenza, sia direttamente che tramite gli
          organi del decentramento comunale, ai  fini  anche  di  una
          corretta  gestione  degli  strumenti  informativi di cui al
          successivo art. 7, e le rappresentanze sindacali;
               c) l'indicazione delle misure idonee  all'eliminazione
          dei  fattori  di  rischio  ed al risanamento di ambienti di
          vita e di lavoro, in  applicazione  delle  norme  di  legge
          vigenti  in materia, e l'esercizio delle attivita' delegate
          ai sensi del primo comma, lettere   a), b),  c)  d)  ed  e)
          dell'art. 7;
               d)  la  formulazione di mappe di rischio con l'obbligo
          per le aziende di comunicare le sostanze presenti nel ciclo
          produttivo e le loro caratteristiche  tossicologiche  ed  i
          possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente;
               e)  la  profilassi  degli  eventi  morbosi, attraverso
          l'adozione delle misure idonee a prevenirne l'insorgenza;
               f) la verifica, secondo le  modalita'  previste  dalle
          leggi  e  dai  regolamenti,  della compatibilita' dei piani
          urbanistici e dei progetti di insediamenti industriali e di
          attivita' produttive in genere con le  esigenze  di  tutela
          dell'ambiente  sotto  il  profilo  igienico-sanitario  e di
          difesa della  salute  della  popolazione  e  dei  lavoranti
          interessati.
             Nell'esercizio  delle  funzioni  ad  esse attribuite per
          l'attivita' di  prevenzione  le  unita'  sanitarie  locali,
          garantendo  per quanto alla lettera d) del precedente comma
          la tutela  del  segreto  industriale,  si  avvalgono  degli
          operatori sia dei propri servizi di igiene, sia dei presidi
          specialistici multizonali di cui al successivo art. 22, sia
          degli  operatori  che,  nell'ambito  delle  loro competenze
          tecniche e funzionali, erogano le prestazioni di  diagnosi,
          cura e riabilitazione.
             Gli interventi di prevenzione all'interno degli ambienti
          di   lavoro,   concernenti  la  ricerca,  l'elaborazione  e
          l'attuazione di misure necessarie ed idonee a  tutelare  la
          salute  e l'integrita' fisica dei lavoratori, connesse alla
          particolarita' del lavoro  e  non  previste  da  specifiche
          norme  di  legge,  sono  effettuati  sulla base di esigenze
          verificate congiuntamente con le  rappresentanze  sindacali
          ed  il  datore di lavoro, secondo le modalita' previste dai
          contratti  o  accordi  collettivi   applicati   nell'unita'
          produttiva".
             "Art.  21 (Organizzazione dei servizi di prevenzione). -
          In relazione agli  standards  fissati  in  sede  nazionale,
          all'unita' sanitaria locale sono attribuiti, con decorrenza
          1    gennaio    1980,    i   compiti   attualmente   svolti
          dall'ispettorato del lavoro in materia di  prevenzione,  di
          igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori,
          in applicazione di quanto disposto dall'art. 27 del decreto
          del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
             Per   la   tutela  della  salute  dei  lavoratori  e  la
          salvaguardia  dell'ambiente  le  unita'  sanitarie   locali
          organizzano  propri  servizi  di  igiene  ambientale  e  di
          medicina  del  lavoro  anche  prevedendo,  ove   essi   non
          esistano, presidi all'interno delle unita' produttive.
             In  applicazione  di  quanto  disposto nell'ultimo comma
          dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24
          luglio 1977, n.  616,  spetta  al  prefetto  stabilire,  su
          proposta  del  presidente  della  regione, quali addetti ai
          servizi di ciascuna unita'  sanitaria  locale,  nonche'  ai
          presidi  e  ai  servizi  di  cui  al  successivo  art.  22,
          assumano, ai sensi delle vigenti  leggi,  la  qualifica  di
          ufficiali   di   polizia  giudiziaria,  in  relazione  alle
          funzioni  ispettive  e  di  controllo  da  essi  esercitate
          relativamente  all'applicazione  delle  legislazioni  sulla
          sicurezza del lavoro.
             Al personale di cui al comma  precedente  e'  esteso  il
          potere  d'accesso  attribuito  agli  ispettori  del  lavoro
          dall'art. 8, secondo comma, nonche' la facolta' di  diffida
          prevista  dall'art.  9  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.
             Contro i provvedimenti adottati dal personale ispettivo,
          nell'esercizio delle funzioni di cui  al  terzo  comma,  e'
          ammesso  ricorso  al  presidente della giunta regionale che
          decide, sentite le  organizzazioni  dei  lavoratori  e  dei
          datori di lavoro.
             Il  presidente della giunta puo' sospendere l'esecuzione
          dell'atto impugnato".
             "Art. 22 (Presidi e servizi multizonali di prevenzione).
          -  La  legge regionale, in relazione alla ubicazione e alla
          consistenza degli impianti industriali ed alle peculiarita'
          dei processi produttivi agricoli, artigianali e di lavoro a
          domicilio:
               a) individua le unita' sanitarie locali  in  cui  sono
          istituiti  presidi e servizi multizonali per il controllo e
          la tutela dell'igiene ambientale e per la prevenzione degli
          infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
               b)   definisce   le   caratteristiche   funzionali   e
          interdisciplinari di tali presidi e servizi multizonali;
               c)  prevede le forme di coordinamento degli stessi con
          i servizi di igiene ambientale e di igiene e  medicina  del
          lavoro di ciascuna unita' sanitaria locale.
             I  presidi  e  i  servizi  multizonali  di  cui al comma
          precedente sono gestiti dall'unita'  sanitaria  locale  nel
          cui  territorio  sono  ubicati, secondo le modalita' di cui
          all'art. 18".