Art. 7. (a). Dipartimenti di prevenzione (( 1. Le regioni istituiscono presso ciascuna unita' sanitaria )) (( locale un dipartimento di prevenzione cui sono attribuite le )) (( funzioni attualmente svolte dai servizi delle unita' sanitarie )) (( locali ai sensi degli articoli 16, 20 e 21 della legge 23 )) (( dicembre 1978, n. 833. Il dipartimento e' articolato almeno nei )) (( seguenti servizi: )) (( a) igiene e sanita' pubblica; )) (( b) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro; )) (( c) igiene degli alimenti e della nutrizione; )) (( d) veterinari, articolati distintamente nelle tre aree )) (( funzionali della sanita' animale, dell'igiene della produzione, )) (( trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto )) (( degli alimenti di origine animale e loro derivati, e )) (( dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. )) (( I servizi veterinari si avvalgono delle prestazioni e della )) (( collaborazione tecnico-scientifica degli istituti )) (( zooprofilattici sperimentali. La programmazione regionale )) (( individua le modalita' di raccordo funzionale tra i )) (( dipartimenti di prevenzione e gli istituti zooprofilattici per )) (( il coordinamento delle attivita' di sanita' pubblica )) (( veterinaria. )) (( 2. Le attivita' di indirizzo e coordinamento necessarie per )) (( assicurare la uniforme attuazione delle normative comunitarie e )) (( degli organismi internazionali sono assicurate dal Ministero )) (( della sanita' che si avvale, per gli aspetti di competenza, )) (( dell'Istituto superiore di sanita', dell'Istituto superiore per )) (( la prevenzione e la sicurezza del lavoro, degli istituti )) (( zooprofilattici sperimentali, dell'Agenzia per i servizi )) (( sanitari regionali, dell'Agenzia nazionale per la protezione )) (( dell'ambiente e degli istituti di ricerca del CNR e dell'ENEA. )) (( 3. I dipartimenti di prevenzione, tramite la regione, )) (( acquisiscono dall'Istituto superiore per la prevenzione e la )) (( sicurezza del lavoro e dall'Istituto nazionale per )) (( l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ogni )) (( informazione utile ai fini della conoscenza dei rischi per la )) (( tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di )) (( lavoro. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli )) (( infortuni sul lavoro garantisce la trasmissione delle anzidette )) (( informazioni anche attraverso strumenti telematici. ))
(a) Il presente articolo e' stato cosi' sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. n. 517/1993. (b) Il testo degli articoli 16, 20, 21 e 22 della legge n. 833/1978 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) e' il seguente: "Art. 16 (Servizi sanitari). - La legge regionale stabilisce norme per il riordino dei servizi veterinari a livello regionale nell'ambito di ciascuna unita' sanitaria locale o in un ambito territoriale piu' ampio, tenendo conto della distribuzione e delle attitudini produttive del patrimonio zootecnico, della riproduzione animale, della dislocazione e del potenziale degli impianti di macellazione, di lavorazione e di conservazione delle carni e degli altri prodotti di origine animale, della produzione dei mangimi e degli integratori, delle esigenze della zooprofilasssi, della lotta contro le zoonosi e della vigilanza sugli alimenti di origine animale. La legge regionale individua anche le relative strutture multizonali e ne regola il funzionamento ai sensi dell'art. 18". "Art. 20 (Attivita' di prevenzione). - Le attivita' di prevenzione comprendono: a) la individuazione, l'accertamento ed il controllo dei fattori di nocivita', di pericolosita' e di deterioramento negli ambienti di vita e di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in materia e al fine di garantire il rispetto dei limiti massimi inderogabili di cui all'ultimo comma dell'art. 4, nonche' al fine della tenuta dei registri di cui al penultimo comma dell'art. 27; i predetti compiti sono realizzati anche mediante collaudi e verifiche di macchine, impianti e mezzi di protezione prodotti, installati o utilizzati nel territorio dell'unita' sanitaria locale in attuazione delle funzioni definite dall'art. 14; b) la comunicazione dei dati accertati e la diffusione della loro conoscenza, anche a livello di luogo di lavoro e di ambiente di residenza, sia direttamente che tramite gli organi del decentramento comunale, ai fini anche di una corretta gestione degli strumenti informativi di cui al successivo art. 7, e le rappresentanze sindacali; c) l'indicazione delle misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento di ambienti di vita e di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in materia, e l'esercizio delle attivita' delegate ai sensi del primo comma, lettere a), b), c) d) ed e) dell'art. 7; d) la formulazione di mappe di rischio con l'obbligo per le aziende di comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche ed i possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente; e) la profilassi degli eventi morbosi, attraverso l'adozione delle misure idonee a prevenirne l'insorgenza; f) la verifica, secondo le modalita' previste dalle leggi e dai regolamenti, della compatibilita' dei piani urbanistici e dei progetti di insediamenti industriali e di attivita' produttive in genere con le esigenze di tutela dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa della salute della popolazione e dei lavoranti interessati. Nell'esercizio delle funzioni ad esse attribuite per l'attivita' di prevenzione le unita' sanitarie locali, garantendo per quanto alla lettera d) del precedente comma la tutela del segreto industriale, si avvalgono degli operatori sia dei propri servizi di igiene, sia dei presidi specialistici multizonali di cui al successivo art. 22, sia degli operatori che, nell'ambito delle loro competenze tecniche e funzionali, erogano le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione. Gli interventi di prevenzione all'interno degli ambienti di lavoro, concernenti la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di misure necessarie ed idonee a tutelare la salute e l'integrita' fisica dei lavoratori, connesse alla particolarita' del lavoro e non previste da specifiche norme di legge, sono effettuati sulla base di esigenze verificate congiuntamente con le rappresentanze sindacali ed il datore di lavoro, secondo le modalita' previste dai contratti o accordi collettivi applicati nell'unita' produttiva". "Art. 21 (Organizzazione dei servizi di prevenzione). - In relazione agli standards fissati in sede nazionale, all'unita' sanitaria locale sono attribuiti, con decorrenza 1 gennaio 1980, i compiti attualmente svolti dall'ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori, in applicazione di quanto disposto dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Per la tutela della salute dei lavoratori e la salvaguardia dell'ambiente le unita' sanitarie locali organizzano propri servizi di igiene ambientale e di medicina del lavoro anche prevedendo, ove essi non esistano, presidi all'interno delle unita' produttive. In applicazione di quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, spetta al prefetto stabilire, su proposta del presidente della regione, quali addetti ai servizi di ciascuna unita' sanitaria locale, nonche' ai presidi e ai servizi di cui al successivo art. 22, assumano, ai sensi delle vigenti leggi, la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente all'applicazione delle legislazioni sulla sicurezza del lavoro. Al personale di cui al comma precedente e' esteso il potere d'accesso attribuito agli ispettori del lavoro dall'art. 8, secondo comma, nonche' la facolta' di diffida prevista dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. Contro i provvedimenti adottati dal personale ispettivo, nell'esercizio delle funzioni di cui al terzo comma, e' ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. Il presidente della giunta puo' sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato". "Art. 22 (Presidi e servizi multizonali di prevenzione). - La legge regionale, in relazione alla ubicazione e alla consistenza degli impianti industriali ed alle peculiarita' dei processi produttivi agricoli, artigianali e di lavoro a domicilio: a) individua le unita' sanitarie locali in cui sono istituiti presidi e servizi multizonali per il controllo e la tutela dell'igiene ambientale e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; b) definisce le caratteristiche funzionali e interdisciplinari di tali presidi e servizi multizonali; c) prevede le forme di coordinamento degli stessi con i servizi di igiene ambientale e di igiene e medicina del lavoro di ciascuna unita' sanitaria locale. I presidi e i servizi multizonali di cui al comma precedente sono gestiti dall'unita' sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati, secondo le modalita' di cui all'art. 18".