IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  l'art.  9-quater  della  legge  19  luglio  1993, n. 236, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  nella  parte  in  cui  prevede  il  pensionamento anticipato di
anzianita' in favore dei dipendenti dei partiti politici;
  Vista la legge 2 maggio 1984, n. 195,  recante:  "Contributo  dello
Stato   al   finanziamento   dei   partiti  politici",  e  successive
modificazioni, che individua i partiti che  possono  beneficiare  del
prepensionamento;
  Vista  la  comunicazione, ricevuta in data 21 dicembre 1993, con la
quale la Segreteria nazionale della Democrazia cristiana ha trasmesso
gli elenchi dei soggetti che hanno esercitato la facolta' di  accesso
al beneficio del pensionamento anticipato di anzianita', con allegate
le domande dei lavoratori stessi;
  Viste   le   dichiarazioni   di  responsabilita'  rilasciate  dalla
Democrazia   cristiana   a   corredo   delle   singole   domande   di
prepensionamento,  dalle  quali  risulta  l'esistenza e la durata del
rapporto  di  lavoro   alle   proprie   dipendenze   dei   lavoratori
interessati;
                              Decreta:
  Con  decorrenza  1  gennaio  1994  sono  ammessi  a beneficiare del
trattamento di pensione anticipata di anzianita' i  soggetti  di  cui
agli  elenchi  allegati,  che  formano  parte integrante del presente
decreto, previo accertamento, da parte dell'Istituto nazionale  della
previdenza  sociale,  del  possesso  dei  requisiti  richiesti  dalla
normativa vigente.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 30 dicembre 1993
                                                  Il Ministro: GIUGNI