(all. 1 - art. 1)
                                                           ALLEGATO 1
                               FORMULE
Rivalutazione delle retribuzioni annue
(1)    R'a = Ra I(d-1) (1+0,01((d-1)-a))          dove
                ------
                Ia
 .R'a   = retribuzione annua pensionabile, riferita al generico anno
        "a", rivalutata;
 .Ra    = retribuzione annua pensionabile, riferita al generico anno
        "a", da rivalutare;
 .I(d-1)= indice valido per l'anno precedente quello di decorrenza "d
        della pensione;
 .Ia    = indice valido per l'anno di riferimento "a" della
        retribuzione annua pensionabile da rivalutare;
 .(d-1) = anno precedente quello di decorrenza "d" della pensione;
 .a    = anno di riferimento della retribuzione annua pensionabile
         da rivalutare.
Calcolo della retribuzione annua media
(2)    R'a x m,a = Ra x I(d-1) x (1+0,01 ((d-1)-a))x m,a      dove
                        ------
                         Ia
m,a    = numero dei mesi di godimento della retribuzione annua
       pensionabile riferito al generico anno "a".
                      a min
                      sigma      Ra I(d-1)(1+0,01((d-1)-a))m,a
                                    ------
                      a max          Ia
(3)    Rm         =   ----------------------------------------
                                      pr
che rappresenta la somma delle retribuzioni annue pensionabili,
rivalutate e pesate per tutti gli anni "a" adottati, divisa per il
periodo di riferimento (pr).
Ponendo
        (1+0,01((d-1)-a))= Ca
si ottiene la formula finale per la determinazione della retribuzione
pensionabile media:
                     a min
                     sigma       Ra I(d-1) Ca m,a
                                    ------
                                      Ia
                     a max
(4)    Rm         =  -----------------------------
                                pr
Calcolo della pensione annua lorda diretta non di privilegio:
     Sulla  base delle disposizioni contenute nell'art.13 del decreto
legislativo n. 503/92, l'importo della pensione annua  lorda  diretta
non di privilegio viene calcolato utilizzando la seguente espressione
valida  per  le gestioni autonome pensionistiche con esclusione della
Cassa per le pensioni agli Ufficiali Giudiziari:
(5)               Pd = RpA'a,m+Rm(Aa,m-A'a,m)        dove
Pd     = pensione annua lorda diretta non di privilegio;
Rp     = retribuzione annua pensionabile alla data di cessazione dal
       servizio;
Rm     = retribuzione annua pensionabile media il cui metodo di
       calcolo e' stato descritto al precedente paragrafo a.3);
A'a,m  = aliquota pensionistica letta nell'allegato A della legge
       n.965/65 in corrispondenza del servizio goduto al 31 dicembre
       1992 espresso in anni e mesi;
Aa,m   = aliquota pensionistica letta nell'allegato A della legge
       n.965/65 in corrispondenza del servizio goduto alla data di
       cessazione espresso in anni e mesi.
     Per la Cassa per le pensioni agli Ufficiali Giudiziari, agli
aiutanti Ufficiali Giudiziari ed ai coadiutori il riferimento
legislativo all'allegato A della legge n. 965/65 deve essere
sostituito con l'allegato A della legge n. 16/86 e, pertanto,
l'espressione per il calcolo della pensione viene cosi' modificato:
(6)                   Pd = Rp A'a + Rm (Aa-A'a)
in quanto il servizio utile ai fini della misura della pensione viene
arrotondato ad anni interi.
     E' da mettere in evidenza che il primo addendo delle espressioni
(5) e (6) assolve a quanto stabilito dalla lettera  a)  dell'art.  13
del   decreto  legislativo  n.  503/92,  mentre  il  secondo  addendo
corrisponde alla lettera b) dello stesso articolo.
     Qualora Rm risulti superiore a lire  101.602.500  la  precedente
espressione  (5) si trasforma, in virtu' del disposto dell'art.12 del
decreto legislativo n. 503/92, in
(7)    Pd= RpA'a,m    +(0,725Rm+27.940.688)(Aa,m-A'a,m)
valida  per  il  solo  anno  1993 in quanto la costante 27.940.688 e'
collegata con l'importo di 101.602.500 variabile anno per  anno.  Per
il  1994  il  predetto  importo  risulta  pari  a  lire 105.189.700 e
conseguentemente la costante sara' uguale a 28.927.167.
Calcolo della pensione annua lorda diretta di privilegio:
     La normativa tuttora  vigente  per  le  gestioni  pensionistiche
amministrate  porta a descrivere il calcolo della pensione diretta di
privilegio nel modo seguente:
(8)     Pd= (RpA'a,m + Rm (Aa,m-A'a,m)) 1,10       ovvero
(9)     Pd= (RpA'a,m+(0,725 Rm+27.940.688)(Aa,m-A'a,m))1,10
quando Rm, nel  1993,  superi  lire  101.602.500  (per  l'anno  1994,
valgono i nuovi importi sopra richiamati).
     Invece si avra':
(10)                    Pd=(RpA'a+Rm(Aa-A'a))1,10
per la Cassa Ufficiali Giudiziari.
      Ai  simboli  ormai  noti  si  aggiunge  il coefficente 1,10 che
rappresenta la  maggioranza  del  10  per  cento  da  applicare  alle
aliquote pensionistiche nel caso di cessazione dal servizio per causa
di servizio.
     Per  la  Cassa  per  le pensioni ai dipendenti degli enti locali
(CPDEL) e la Cassa per le  pensioni  agli  insegnanti  d'asilo  e  di
scuole elementari parificate (C.P.I.):
-  quando  Pd  :    Rp  risulta  minore  di 0,66667 si considera come
pensione diretta di privilegio Pd = Rpx0,66667;
- quando Pd :  Rp risulta maggiore o uguale a  0,66667  si  considera
come pensione diretta di privilegio il valore di Pd.
     Per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari (C.P.S.)
e alla Cassa per le pensioni agli Ufficiali Giudiziari, agli aiutanti
Ufficiali Giudiziari ed ai coadiutori (C.P.U.G.):
                                 (  0,5 per le categorie comprese
                                 (  tra la 8a e la 6a
quando Pd: Rp risulta minore di  (  0,88887 per le categorie comprese
                                 (  tra la 5a e la 2
                                 (  0,9 per la 1a categoria di
                                 (  invalidita'
si considera come pensione diretta di privilegio:
    ( = Rpx0,5     per le categorie comprese tra la 8a e la 6a
Pd  ( = Rpx0,66667 per le categorie comprese tra la 5a e la 2a
    ( = Rpx0,9     per la 1a categoria di invalidita'
-  quando  Pd:  Rp risulta maggiore od uguale alle citate percentuali
diversificate per la categoria  di  invalidita',  si  considera  come
pensione diretta di privilegio il valore di Pd.
     Rimangono  immutate  le  normative  concernenti  il diritto e la
misura della pensione di privilegio indiretta o di riversibilita'.
Calcolo della pensione annua lorda diretta in presenza  dei  benefici
combattentistici;
                    Pdb=(Rp+B)A'a,m+(Rm+B)(Aa,m-A'a,m)
che si riduce a
(11)                Pdb=Pd+BAa,m
dove ai simboli gia' noti si aggiungono:
-Pdb    =    pensione  annua  lorda  diretta comprensiva dei benefici
combattentistici;
-B    = incremento della retribuzione annua pensionabile alla data di
cessazione  dal  servizio  derivante  dall'applicazione  dei benefici
combattentistici da parte dell'ente datore di lavoro.
     Nel caso di pensione di privilegio l'espressione (11) diventa:
(12)                  Pdb=(RpA'a,m+Rm(Aa,m-A'a,m)+BAa,m) 1,10
ed il rapporto Pd:Rp, utile per i raffronti utilizzati  al  paragrafo
c), viene sostituito dal rapporto Pdb: (Rp+B).
     Evidentemente,  il  beneficio  in  pensione  sara' rappresentato
dalla differenza
                      Bp= Pdb-Pd                   dove
- Bp    = beneficio in pensione in applicazione della legge n.336/70;
- Pdb   = pensione annua lorda con i benefici retributivi;
- Pd    = pensione annua lorda senza i benefici retributivi.
Calcolo del contributo di riscatto in unica soluzione
(13)                  C=Rc((as+r-as)Ax+rxBx)       dove
- C      = contributo in unica soluzione dovuto per il riscatto;
- Rc     = retribuzione annua contributiva alla data della domanda;
- as+r   = aliquota dell'allegato A della legge n.965/65 riferita al
servizio totale alla data  della  domanda,  compreso  il  periodo  da
riscattare, espresso in anni e mesi;
- as     = aliquota dell'allegato A della legge n. 965/65 riferita al
servizio  totale  senza  il periodo da riscattare, espresso in anni e
mesi;
- r      = numero dei mesi da riscattare;
- ax     = coefficiente dell'allegato A della legge n.965/65 letto in
corrispondenza dell'eta' alla data di presentazione della domanda;
- Bx      = coefficiente dell'allegato A della legge  n.965/65  letto
anch'esso  in  corrispondenza  dell'eta'  alla  data di presentazione
della domanda.
(14)                 C = Rcm ((as+r-as)Ax+rxBx)      dove
- Rcm    = retribuzione annua contributiva media.
         Per la Cassa pensioni Ufficiali Giudiziari:
(15)        C= Rc Cx a               e
(16)        C=Rcm Cx a               dove
- C      = contributo di riscatto in unica soluzione;
- Rcm    = retribuzione annua contributiva media;
- Cx      = coefficente della tab. C della legge n.  16/86  letto  in
corrispondenza dell'eta' dell'iscritto alla data della domanda;
- a      = numero di anni ammessi a riscatto;
Ricongiunzione ex art.2 della legge n.29/79
(17)        Pt=Rcm(0,02a+0,02m)A            dove
                         -----
                          12
- Pt     = quota di pensione teorica da capitalizzare;
- Rcm    = retribuzione annua contributiva media;
- a      = numero degli anni da ricongiungere;
-  m            =  numero  dei  mesi  eccedenti  il numero di anni da
ricongiungere;
- A         = aliquota di  riversibilita'  quando  la  domanda  viene
presentata  dai superstiti, da porre uguale a 1 quando la domanda sia
stata presentata dall'iscritto.
Ricongiunzione ai sensi della legge n.45/90
(18)         Pt=Rcm(as+r-as)A              dove
Pt  e  A assumono lo stesso significato che hanno nella formula (17);
per gli altri simboli si rimanda alle spiegazioni relative alla  for-
mula (13).