Art. 3.
  Alla realizzazione degli interventi di cui ai precedenti  articoli,
il  cui  onere dovra' essere contenuto nella misura massima di lire 8
miliardi, si provvedera' ai sensi dell'art. 19, comma 3, della  legge
24  febbraio  1992,  n.  225.  Alla  copertura  del predetto onere si
provvede mediante utilizzo  delle  disponibilita'  in  conto  residui
iscritte  al  cap.  7705  dello  stato  di  previsione  del Ministero
dell'ambiente per l'anno  1994,  che  sono  versate  all'entrata  del
bilancio  dello  Stato per essere riassegnate sul pertinente capitolo
dello  stato  di  previsione  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
Ministri,  intendendosi  corrispondentemente ridotta l'autorizzazione
di spesa di cui all'art.  7 della legge 28 agosto  1989,  n.  305,  e
successive  modificazioni  ed integrazioni. Il Ministro del tesoro e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.
  Il  Dipartimento della protezione civile e' autorizzato, nelle more
della predetta integrazione, ad erogare  anticipazioni  a  fronte  di
eventuali poste di pagamento maturate.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e,  per  il  tramite  del  commissario  del
Governo della regione Campania, comunicata ai sindaci interessati, ai
sensi del comma 6 dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
   Roma, 11 febbraio 1994
                                                Il Presidente: CIAMPI