Art. 3. Alla realizzazione degli interventi di cui ai precedenti articoli, il cui onere dovra' essere contenuto nella misura massima di lire 8 miliardi, si provvedera' ai sensi dell'art. 19, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Alla copertura del predetto onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' in conto residui iscritte al cap. 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1994, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7 della legge 28 agosto 1989, n. 305, e successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato, nelle more della predetta integrazione, ad erogare anticipazioni a fronte di eventuali poste di pagamento maturate. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per il tramite del commissario del Governo della regione Campania, comunicata ai sindaci interessati, ai sensi del comma 6 dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Roma, 11 febbraio 1994 Il Presidente: CIAMPI