Art. 2. 1. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 15- bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 23 aprile 1993, n. 120 (a) , dopo le parole: "da dodici a diciotto mesi" sono aggiunte le seguenti: "prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati.". 2. Dopo il comma 3 dell'articolo 15- bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 23 aprile 1993, n. 120 (a) , e' inserito il seguente: " 3-bis . Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale proroga della durata dello scioglimento a norma del comma 3 e' adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative al rinnovo degli organi. Si osservano le procedure e le modalita' stabilite dal comma 2.".
(a) Per il testo vigente dell'art. 15- bis della legge n. 55/1990 si veda la nota (a) all'art. 1.