Art. 2.
  1.  Al  primo periodo del comma 3 dell'articolo 15- bis della legge
19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31
maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22
luglio  1991, n. 221, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della
legge 23 aprile 1993, n. 120 (a) ,  dopo  le  parole:  "da  dodici  a
diciotto  mesi"  sono  aggiunte  le seguenti: "prorogabili fino ad un
massimo  di  ventiquattro   mesi   in   casi   eccezionali,   dandone
comunicazione  alle  commissioni  parlamentari competenti, al fine di
assicurare il buon andamento  delle  amministrazioni  e  il  regolare
funzionamento dei servizi ad esse affidati.".
 2.  Dopo il comma 3 dell'articolo 15- bis della legge 19 marzo 1990,
n. 55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31  maggio  1991,
n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n.
221,  come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 23 aprile
1993, n. 120 (a) , e' inserito il seguente:
  "  3-bis  . Il provvedimento con il quale  si  dispone  l'eventuale
proroga  della  durata  dello  scioglimento  a  norma  del comma 3 e'
adottato non  oltre  il  cinquantesimo  giorno  antecedente  la  data
fissata  per  lo svolgimento delle elezioni relative al rinnovo degli
organi. Si osservano le procedure e le modalita' stabilite dal  comma
2.".
 
             (a)  Per  il testo vigente dell'art. 15- bis della legge
          n. 55/1990 si veda la nota (a) all'art. 1.