Art. 3. 1. Al comma 4 dell'articolo 15- bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221 (a) , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile.". 2. Dopo il comma 4 dell'articolo 15- bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, come ulteriormente modificato ed integrato dal presente decreto (a) , e' inserito il seguente: " 4-bis . Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (b) , sono determinate le modalita' di organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria di cui al comma 4 per l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, le modalita' di pubblicizzazione degli atti adottati dalla commissione stessa, nonche' le modalita' di organizzazione e funzionamento del comitato di cui all'articolo 1, comma 1- bis (a) .".
(a) Per il testo vigente dell'art. 15- bis della legge n. 55/1990 si veda la nota (a) all'art. 1. Per comma 1- bis dell'art. 1, istitutivo presso il Ministero dell'interno del comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie per la gestione di consigli comunali e provinciali sciolti e dei comuni riportati a gestione ordinaria, si intende il comma 1- bis introdotto nel predetto art. 15-bis. (b) Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale .