Art. 3.
  1.  Al  comma 4 dell'articolo 15- bis della legge 19 marzo 1990, n.
55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio  1991,  n.
164,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n.
221 (a) , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La  commissione
rimane  in  carica  fino  allo svolgimento del primo turno elettorale
utile.".
  2. Dopo il comma 4 dell'articolo 15- bis della legge 19 marzo 1990,
n. 55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31  maggio  1991,
n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n.
221,  come ulteriormente modificato ed integrato dal presente decreto
(a) , e' inserito il seguente:
  "  4-bis  . Con decreto del Ministro dell'interno, da  adottarsi  a
norma  dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(b) , sono determinate le modalita' di organizzazione e funzionamento
della commissione straordinaria di cui al  comma  4  per  l'esercizio
delle    attribuzioni    ad   essa   conferite,   le   modalita'   di
pubblicizzazione  degli  atti  adottati  dalla  commissione   stessa,
nonche'  le  modalita' di organizzazione e funzionamento del comitato
di cui all'articolo 1, comma 1- bis (a) .".
 
             (a) Per il testo vigente dell'art. 15- bis  della  legge
          n. 55/1990 si veda la nota (a) all'art. 1. Per comma 1- bis
          dell'art.  1,  istitutivo  presso il Ministero dell'interno
          del comitato di  sostegno  e  di  monitoraggio  dell'azione
          delle commissioni straordinarie per la gestione di consigli
          comunali  e  provinciali  sciolti  e dei comuni riportati a
          gestione ordinaria, si intende il comma 1-  bis  introdotto
          nel predetto art. 15-bis.
             (b)  Il  comma  3  dell'art.  17 della legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale .