Art. 4. 1. Dopo il comma 6 dell'articolo 15- bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221 (a) , sono inseriti i seguenti: " 6-bis . Quando in relazione alle situazioni indicate nel comma 1 sussiste la necessita' di assicurare il regolare funzionamento dei servizi degli enti nei cui confronti e' stato disposto lo scioglimento, il prefetto, su richiesta della commissione straordinaria di cui al comma 4, puo' disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o distacco, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione. Al personale assegnato spetta un compenso mensile lordo proporzionato alle prestazioni da rendere, stabilito dal prefetto in misura non superiore al 50 per cento del compenso spettante a ciascuno dei componenti della commissione straordinaria, nonche', ove dovuto, il trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica funzionale posseduta nell'amministrazione di appartenenza. Tali competenze sono a carico dello Stato e sono corrisposte dalla prefettura, sulla base di idonea documentazione giustificativa, sugli accreditamenti emessi, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, dal Ministero dell'interno. La prefettura, in caso di ritardo nell'emissione degli accreditamenti, e' autorizzata a prelevare le somme occorrenti sui fondi in genere della contabilita' speciale. Per il personale non dipendente da amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, la prefettura provvede al rimborso al datore di lavoro dello stipendio lordo, per la parte proporzionalmente corrispondente alla durata delle prestazioni rese. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede per gli anni 1993 e seguenti con una quota parte del 10 per cento delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni (b), nonche' del ricavato delle vendite disposte a norma dell'articolo 4, commi 4 e 6, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282 (c), relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965 (b). Alla scadenza del periodo di assegnazione, la commissione straordinaria potra' rilasciare, sulla base della valutazione dell'attivita' prestata dal personale assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio che costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera e nei concorsi interni e pubblici nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali. 6-ter . Per far fronte a situazioni di gravi disservizi e per avviare la sollecita realizzazione di opere pubbliche indifferibili, la commissione straordinaria di cui al comma 4, entro il termine di sessanta giorni dall'insediamento, adotta un piano di priorita' degli interventi, anche con riferimento a progetti gia' approvati e non eseguiti. Gli atti relativi devono essere nuovamente approvati dalla commissione straordinaria. La relativa deliberazione, esecutiva a norma di legge, e' inviata entro dieci giorni al prefetto il quale, sentito il comitato provinciale della pubblica amministrazione opportunamente integrato con i rappresentanti di uffici tecnici delle amministrazioni statali, regionali o locali, trasmette gli atti all'amministrazione regionale territorialmente competente per il tramite del commissario del Governo o alla Cassa depositi e prestiti, che provvedono alla dichiarazione di priorita' di accesso ai contributi e finanziamenti a carico degli stanziamenti comunque destinati agli investimenti degli enti locali. Le disposizioni del presente comma si applicano ai predetti enti anche in deroga all'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni e integrazioni (d), limitatamente agli importi totalmente ammortizzabili con contributi statali o regionali ad essi effettivamente assegnati. 6-quater . Le disposizioni di cui al comma 6- ter si applicano, a far tempo dalla data di insediamento degli organi e fino alla scadenza del mandato elettivo, anche alle amministrazioni comunali e provinciali, i cui organi siano rinnovati al termine del periodo di scioglimento disposto ai sensi del comma 1. 6-quinquies . Nei casi in cui lo scioglimento e' disposto anche con riferimento a situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso, connesse all'aggiudicazione di appalti di opere o di lavori pubblici o di pubbliche forniture, ovvero l'affidamento in concessione di servizi pubblici locali, la commissione straordinaria di cui al comma 4 procede alle necessarie verifiche con i poteri del collegio degli ispettori di cui all'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (e) . A conclusione degli accertamenti, la commissione straordinaria adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari e puo' disporre d'autorita' la revoca delle deliberazioni gia' adottate, in qualunque momento e fase della procedura contrattuale, o la rescissione del contratto gia' concluso. 6-sexies . Ferme restando le forme di partecipazione popolare previste dagli statuti in attuazione dell'articolo 6, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (f) , la commissione straordinaria di cui al comma 4, allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni d'interesse generale si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta, dell'apporto di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI), delle associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentantive, nonche' delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali particolarmente interessati alle questioni da trattare. 6-septies . Qualora negli enti, nei cui confronti sia stato disposto lo scioglimento degli organi ai sensi del comma 1, non risulti costituita la commissione di disciplina prevista dall'articolo 51, comma 10, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (f) , per la mancata elezione del rappresentante del personale, la predetta commissione di disciplina e' composta, per tutta la durata dello scioglimento, dagli altri due membri ordinari e da un dipendente dell'ente, nominato dalla commissione straordinaria di cui al comma 4. Ai fini della sostituzione nei casi di assenza, di legittimo impedimento o di ricusazione previsti dal regolamento organico dell'ente, la commissione straordinaria procede altresi' alla nomina del componente supplente, prescelto nell'ambito dei dipendenti che rivestono la stessa qualifica funzionale del componente effettivo, o, in mancanza, quella immediatamente inferiore. Le disposizioni del presente comma, ricorrendone i presupposti, si applicano anche ai fini della costituzione e del funzionamento di organi collegiali, comunque denominati, con competenza in materia disciplinare, eventualmente previsti dalla legge o dai contratti collettivi di comparto.".
(a) Per il testo vigente dell'art. 15- bis della legge n. 55/1990 si veda la nota (a) all'art. 1. (b) La legge n. 575/1965 reca disposizioni contro la mafia. (c) Il testo dei commi 4 e 6 dell'art. 4 del D.L. n. 230/1989 (Disposizioni urgenti per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575) e' il seguente: "4. Se tra i beni confiscati sono comprese somme di danaro, l'amministratore provvede senza ritardo al loro versamento all'ufficio del registro, salvo che le stesse debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati. Se sono stati confiscati crediti, titoli o beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati, l'amministratore provvede al recupero dei crediti o alla vendita degli altri beni, anche a trattativa privata, provvedendo al versamento delle relative somme all'ufficio del registro. Qualora la procedura di recupero dei crediti, ovvero quella relativa alla vendita dei beni, appaiano antieconomiche, con decreto dell'intendente di finanza se il valore del credito o del bene non supera il milione di lire, ovvero con decreto del Ministro delle finanze negli altri casi, puo' essere disposto l'annullamento del credito, ovvero la cessione gratuita o la distruzione degli altri beni da eseguirsi a cura dell'amministratore. Il Ministro delle finanze, prima di provvedere, puo' disporre ulteriori accertamenti sulla solvibilita' del debitore, avvalendosi anche degli organi di polizia. 5. (Omissis). 6. Il Ministro delle finanze, ricevuta la proposta, provvede con proprio decreto in ordine alla destinazione dei beni, eventualmente anche in difformita' dalla proposta medesima in considerazione di situazioni sopravvenute, ovvero di esigenze di carattere generale. Nei casi di trasferimento o di cessione a titolo gratuito di cui al comma 5, il decreto del Ministro costituisce ad ogni effetto titolo acquisitivo della proprieta' del bene da parte dell'ente assegnatario. Quando sia stata disposta la conservazione del bene al patrimonio dello Stato, puo' esserne altresi' stabilita la concessione in uso ad enti forniti di personalita' giuridica di diritto privato che per finalita' statutarie operino, senza fini di lucro, nel campo sociale o educativo. Quando sia stata disposta la liquidazione dei beni, alle relative operazioni provvede l'intendente di finanza, il quale puo' affidarle anche all'amministratore incaricato della gestione, che vi pro- cede, con l'osservanza delle norme di cui al comma 3, entro il termine di sei mesi dalla data del decreto del Ministro delle finanze. Anche prima dell'adozione del decreto del Ministro delle finanze, per la tutela dei beni confiscati si applica il disposto di cui al secondo comma dell'art. 823 del codice civile". Il secondo comma dell'art. 823 del codice civile prevede che: "Spetta all'autorita' amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha sia facolta' di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprieta' e del possesso regolati dal presente codice". (d) Il D.L. n. 66/1989 reca: "Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale". Si trascrive il testo del relativo art. 25, come modificato dall'art. 4, comma 13, e dall'art. 23, comma 4, del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68: "Art. 25 (Risanamento degli enti locali dissestati e mobilita' del personale degli enti medesimi). - 1. Le amministrazioni provinciali ed i comuni che si trovano in condizioni tali da non poter garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi primari, sono tenuti ad approvare, con deliberazione dei rispettivi consigli, il piano di risanamento finanziario per provvedere alla copertura delle passivita' gia' esistenti e per assicurare in via permanente condizioni di equilibrio della gestione. 2. Il piano di risanamento e' costituito da due parti distinte, una per la copertura del disavanzo pregresso e dei debiti fuori bilancio, l'altra relativa al consolidamento ed al pareggio finanziario della gestione dell'ente. 3. Nella parte del piano di risanamento relativa al disavanzo d'amministrazione e ai debiti fuori bilancio sono dettagliatamente illustrate, e documentate in allegato, le cause che hanno determinato la situazione verificatasi. Nella stessa: a) e' indicato l'ammontare del disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo conto consuntivo approvato dal consiglio e di quello di gestione degli esercizi successivi; b) sono elencati, sulla base di attestazioni degli amministratori, del segretario e dei funzionari, i debiti fuori bilancio relativi a spese per le quali il consiglio, indicati per ognuna la causa che l'ha determinata e il fine pubblico con la stessa conseguito, provvede al riconoscimento di quelle per le quali sia stata espressamente accertata la necessita' per l'esercizio delle funzioni e dei servizi pubblici di competenza dell'ente per legge. Il piano indica il fabbisogno finanziario necessario per la copertura sia del disavanzo che dei debiti fuori bilancio riconosciuti, e le risorse proprie attivabili dall'ente per concorrere alla sua copertura. Per il risanamento finanziario del disavanzo di amministrazione e dei debiti fuori bilancio possono essere utilizzati: 1) il provvedimento dell'alienazione dei beni comunali disponibili; 2) le quote residue di mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e che risultino disponibili, corrispondendo ad economie accertate rispetto alle somme mutuate; 3) le entrate una tantum ; 4) altre entrate proprie dell'ente a carattere non ricorrente. 4. Il saldo passivo residuo, dopo l'utilizzazione dei mezzi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) della lettera b) del comma 3, costituisce l'ammontare per il quale viene attivato l'intervento di risanamento con le norme di cui ai seguenti commi. 5. Nella parte del piano di risanamento relativa al consolidamento della gestione corrente, il consiglio determina l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione di spese correnti. Gli enti ai quali sono attribuiti trasferimenti di parte corrente in misura inferiore a quella media della fascia demografica di appartenenza, come definita all'inizio di ciascun anno, considerando unificate le ultime due classi, richiederanno, con la presentazione del piano, l'adeguamento dei contributi statali alla media predetta, che costituira' uno dei fattori del consolidamento finanziario della gestione. Per l'attivazione delle entrate proprie possono essere contestualmente deliberati gli adeguamenti ai livelli massimi, consentiti dalla legge, dei tributi, delle tariffe e dei canoni dei beni patrimoniali, in deroga ai termini ordinari e sono adottati i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare l'attuazione concreta dei provvedimenti disposti. Per quanto concerne le spese dovra' essere eliminata o ridotta ogni previsione che non abbia per fine l'esercizio delle funzioni e dei servizi pubblici da assicurare, secondo le precisazioni di legge, alla comunita'. Per la riduzione delle spese potranno essere disposte modifiche della pianta organica, la conversione dei posti, il blocco totale delle assunzioni per i posti vacanti, la riduzione a non oltre il 50 per cento della spesa media per il personale a tempo deteminato sostenuta nell'ultimo triennio. Potra' essere effettuata una rideterminazione della pianta organica, riduttiva delle dotazioni esistenti, da sottoporsi all'esame della commissione centrale per la finanza locale, la quale comunichera' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, l'entita' del personale appartenente ai profili professionali dichiarati in esubero, per i fini di cui alle disposizioni vigenti in materia di mobilita' nel settore del pubblico impiego. La rideterminazione e' obbligatoria nel caso in cui il rapporto dipendenti-abitanti superi quello medio della fascia demografica di appartenenza. Il personale soggetto alla mobilita' potra' essere riammesso nell'organico dell'ente di provenienza qualora risultino vacanti posti di corrispondente qualifica e profilo professionale, rientranti nella pianta organica rideterminata, sempre che l'ente intenda ricoprirli. 6. Il piano di risanamento e' istruito dalla commissione di ricerca per la finanza locale presso il Ministero dell'interno, la quale puo' richiedere all'ente ulteriori precisazioni e documentazioni sulle cause che hanno determinato la situazione da sanare e sulla natura delle spese alle quali si riferiscono i debiti fuori bilancio, in relazione alla legittimita' del loro riconoscimento come debiti dell'ente. La commissione puo' chiedere informazioni ad altre amministrazioni ed enti pubblici e puo' richiedere alla competente intendenza di finanza di accertare se l'ente ha effettivamente deliberato l'applicazione delle tariffe massime dei tributi, ha formato e presentato i ruoli relativi e se gli stessi comprendono un numero di contribuenti congruo rispetto alla consistenza stimata imponibile, per ciascun ente. La commissione puo' chiedere al comitato regionale di controllo la nomina di un commissario ad acta per l'acquisizione di documentazioni che non venissero fornite. La commissione esprime inoltre un parere sulla validita' delle misure disposte dall'ente per consolidare la propria situazione finanziaria e sulla capacita' delle misure stesse, insieme con l'adeguamento, se spettante, del contributo statale corrente alla media della fascia demografica di appartenenza, di assicurare stabilita' alla gestione finanziaria dell'ente medesimo. Per tale adeguamento e' stanziata la somma di lire 100 miliardi, prededotta dal fondo perequativo dell'anno successivo. 7. Il piano di risanamento e' approvato con decreto del Ministro dell'interno il quale puo' autorizzare l'assunzione di un mutuo a copertura del disavanzo e dei debiti fuori bilancio per i quali e' stata riscontrata la legittimita' del riconoscimento effettuato dal consiglio dell'ente. Con lo stesso decreto e' accordato all'ente, se spettante, l'adeguamento dei trasferimenti correnti alla media della fascia demografica di appartenenza, con effetto dall'esercizio in corso. 8. Il mutuo e' concesso dalla Cassa depositi e prestiti al tasso vigente ed e' ammortizzato in venti anni. L'onere di ammortamento e' a carico dell'ente, che dovra' destinare a fronte dello stesso il contributo statale del fondo investimenti spettante per i nuovi mutui dell'esercizio in corso. Il mutuo dovra' essere ripartito in piu' esercizi ove le quote di ammortamento non trovino copertura nel fondo predetto in un solo anno. Il contributo del fondo investimenti e' utilizzabile per la copertura totale dell'onere di ammortamento dei mutui predetti. 9. Per i dieci anni successivi all'approvazione del piano l'assunzione di mutui per investimenti da parte degli enti soggetti a risanamento e' consentita esclusivamente presso la Cassa depositi e prestiti, gli istituti di previdenza e l'Istituto per il credito sportivo e limitatamente all'importo totalmente ammortizzabile con il contributo statale del fondo investimenti che eventualmente residua dopo la copertura dei mutui per il risanamento della situazione debitoria pregressa. 10. Dalla deliberazione del piano di risanamento e fino alla emissione del decreto di approvazione del piano stesso, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio. Nelle more, possono essere disposti impegni solo per le spese espressamente previste dalla legge. La deliberazione del piano di risanamento sospende altresi' le azioni esecutive dei creditori dell'ente. 11. Con l'approvazione del piano di consolidamento della gestione e la concessione all'ente dell'eventuale integrazione del contributo ordinario integrativo, il consiglio approva definitivamente il bilancio di gestione e regola, negli anni, il costituirsi degli impegni a carico dello stesso, adeguandoli in modo che trovino costante ed effettiva copertura nelle entrate dei primi tre titoli. 12. L'eventuale ricostituirsi di disavanzi di amministrazione o di debiti fuori bilancio, oltre a far sospendere l'attribuzione delle provvidenze ottenute con l'approvazione del piano di risanamento, comporta il rinvio al giudizio della Corte dei conti dei fatti di gestione che hanno determinato i nuovi squilibri e l'accertamento delle relative responsabilita' con tutti gli effetti conseguenti. 13. Gli eventuali debiti fuori bilancio il cui riconoscimento non viene ritenuto legittimo, sono individuati in allegato al provvedimento di approvazione del piano di risanamento e sono posti a carico dei soggetti che ne hanno disposto l'esecuzione, senza oneri per l'ente. Il consiglio comunale e' tenuto ad individuare i responsabili e ad esperire le procedure per la copertura da parte degli stessi di ogni onere addebitato all'ente. Nel caso in cui il consiglio non provveda, il comitato regionale di controllo e' tenuto, trascorsi sessanta giorni dalla notifica del decreto di cui al comma 7, a nominare un commissario ad acta. Il Ministro dell'interno, qualora rilevi dall'esame degli atti dolo o colpa grave, contesta i fatti agli amministratori o funzionari ritenuti responsabili ed ove non trovi giustificate le deduzioni dagli stessi presentate, rimette gli atti alla procura generale della Corte dei conti. 14. Le prescrizioni del piano di risanamento e di consolidamento approvate con provvedimento ministeriale sono obbligatoriamente eseguite dagli amministratori dell'ente o dal commissario, che sono tenuti a riferire sul suo stato di attuazione nella relazione del conto consuntivo. 15. E' fatto divieto agli enti per i quali e' stato approvato il piano di risanamento con l'assunzione di mutuo e l'integrazione dei trasferimenti statali, di variare la propria pianta organica rideterminata dalla commissione centrale per la finanza locale, per il periodo di cinque anni decorrenti dalla data di comunicazione della rideterminazione degli organici effettuata dalla commissione. 16. (Abrogato). 17. Per tutti i contributi straordinari assegnati agli enti locali, e' dovuta la presentazione di rendiconti all'amministrazione pubblica che li eroga entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del ragioniere. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, deve documentare i risultati ottenuti in termini di efficienza e di proficuita' dell'intervento. Il termine stabilito ha carattere perentorio e la sua inosservanza comporta la decadenza di diritto dell'assegnazione dei contributi. 18. I segretari ed i ragionieri degli enti locali assumono diretta e personale responsabilita' per la veridicita' e l'esattezza dei dati e delle notizie contenute nei certificati, nelle registrazioni e nelle documentazioni, e in particolare in quelle di cui agli articoli 9, 16 e 23, nonche' al presente articolo". (e) L'art. 14 del D.L. n. 152/1991 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attivita' amministrativa) e' cosi' formulato: "Art. 14. - 1. Per l'espletamento delle procedure rela- tive ad appalti di opere pubbliche, pubbliche forniture e pubblici servizi, le province, i comuni, i rispettivi consorzi, le unioni di comuni e le comunita' montane, fermi restando i compiti e le responsabilita' stabiliti in materia dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (sull'ordinamento delle autonomie locali, n.d.r. ), possono avvalersi di un'apposita unita' specializzata istituita dal presidente della giunta regionale presso ciascun ufficio del genio civile. 2. Il competente provveditorato regionale alle opere pubbliche, nonche' l'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno forniscono la necessaria assistenza tecnica. 3. All'unita' specializzata di cui al comma 1 puo' essere altresi' preposto un funzionario con qualifica dirigenziale della regione o dello Stato. In quest'ultimo caso, il presidente della giunta regionale procede d'intesa con il Ministero dal quale il funzionario dipende. 3- bis. Il commissario del Governo presso la regione, per gli appalti di opere pubbliche o di pubbliche forniture o di pubblici servizi di competenza della regione, ed il prefetto, per quelli di competenza dei comuni, delle prov- ince, dei consorzi di comuni e province, delle unioni di comuni, delle unita' sanitarie locali, delle comunita' montane, delle aziende speciali di comuni e province e degli altri enti pubblici locali con sede nella provincia, possono richiedere all'ente od organo interessato notizie e informazioni sull'espletamento della gara di appalto e sull'esecuzione del contratto di appalto. 3- ter. Nel caso in cui, sulla base di elementi comunque acquisiti, emergano inefficienze, ritardi anche nell'espletamento della gara d'appalto, disservizi, anomalie o pericoli di condizionamenti mafiosi o criminali, il commissario del Governo ed il prefetto, nell'ambito delle attribuzioni di cui al comma 3- bis, d'intesa con il presidente della giunta regionale, provvedono senza indugio, a nominare un apposito collegio di ispettori, con il compito di verificare la correttezza delle procedure di appalto e di acquisire ogni utile notizia sulla impresa o imprese partecipanti alla gara di appalto o aggiudicatarie o comunque partecipanti all'esecuzione dell'appalto stesso. 3- quater. Il collegio degli ispettori e' formato da un magistrato della giurisdizione ordinaria o amministrativa che lo presiede, e da due funzionari dello Stato o della regione. 3- quinquies. Il provvedimento di nomina del collegio degli ispettori indica il termine entro il quale il collegio stesso deve riferire sul risultato delle indagini. Anche prima di concludere l'indagine, il collegio degli ispettori puo' proporre all'amministrazione o all'ente interessato la sospensione della gara d'appalto o della esecuzione del contratto di appalto ed informare gli organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilita' riscontrate a carico di amministratori, pubblici dipendenti, liberi professionisti o imprese. Il collegio informa l'autorita' giudiziaria nel caso in cui dall'indagine emergano indizi di reato o estremi per l'applicazione della legge 31 maggio 1965, n. 575, e suc- cessive modificazioni (recante disposizioni contro la mafia, n.d.r. ). 3- sexies. Sulla base delle indicazioni formulate dal collegio degli ispettori a conclusione dell'indagine, l'amministrazione o l'ente interessato adottano tutti i necessari provvedimenti e, se ricorrono gravi motivi, possono disporre d'autorita' la revoca della gara di appalto o la rescissione del contratto d'appalto. In tal caso, al fine di garantire che l'esecuzione dell'opera pubblica, della pubblica fornitura o del pubblico servizio non abbia a subire pregiudizio alcuno, possono avvalersi dell'unita' specializzata di cui al comma 1. 3- septies. L'eventuale ricorso contro il provvedimento adottato a norma del comma 3- sexies non ne sospende l'esecuzione. 3- octies. Nella regione Trentino-Alto Adige, alle finalita' del presente articolo provvedono le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito della propria organizzazione". (f) Il comma 3 dell'art. 6 e il comma 10 dell'art. 51 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) cosi' dispongono: "Art. 6, comma 3. - Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonche' procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere altresi' determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere previsti referendum consultivi anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini". "Art. 51, comma 10. - E' istituita in ogni ente una commissione di disciplina, composta dal capo dell'amministrazione o da un suo delegato, che la presiede, dal segretario dell'ente e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'ente secondo le modalita' stabilite dal regolamento".