Art. 4.
  1. Dopo il comma 6 dell'articolo 15- bis della legge 19 marzo 1990,
n.  55,  introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1991,
n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n.
221 (a) , sono inseriti i seguenti:
  "  6-bis  . Quando in relazione alle situazioni indicate nel  comma
1  sussiste la necessita' di assicurare il regolare funzionamento dei
servizi  degli  enti  nei  cui  confronti  e'   stato   disposto   lo
scioglimento,   il   prefetto,   su   richiesta   della   commissione
straordinaria di cui al comma 4, puo' disporre, anche in deroga  alle
norme  vigenti,  l'assegnazione  in  via  temporanea, in posizione di
comando  o  distacco,  di  personale  amministrativo  e  tecnico   di
amministrazioni  ed  enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove
occorra  anche  in  posizione  di  sovraordinazione.   Al   personale
assegnato   spetta  un  compenso  mensile  lordo  proporzionato  alle
prestazioni  da  rendere,  stabilito  dal  prefetto  in  misura   non
superiore  al  50  per  cento  del  compenso spettante a ciascuno dei
componenti della commissione straordinaria, nonche', ove  dovuto,  il
trattamento  economico  di  missione  stabilito  dalla  legge  per  i
dipendenti  dello  Stato  in  relazione  alla  qualifica   funzionale
posseduta  nell'amministrazione di appartenenza. Tali competenze sono
a carico dello Stato e sono corrisposte dalla prefettura, sulla  base
di idonea documentazione giustificativa, sugli accreditamenti emessi,
in   deroga   alle  vigenti  disposizioni  di  legge,  dal  Ministero
dell'interno. La prefettura, in caso di ritardo nell'emissione  degli
accreditamenti,  e'  autorizzata  a prelevare le somme occorrenti sui
fondi in genere della contabilita' speciale.  Per  il  personale  non
dipendente  da amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, la
prefettura provvede al rimborso al datore di lavoro  dello  stipendio
lordo,  per  la  parte  proporzionalmente  corrispondente alla durata
delle  prestazioni  rese.  Agli  oneri   derivanti   dalla   presente
disposizione  si  provvede per gli anni 1993 e seguenti con una quota
parte del 10 per cento delle somme  di  denaro  confiscate  ai  sensi
della  legge  31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni (b),
nonche' del ricavato delle vendite disposte a norma dell'articolo  4,
commi  4  e  6, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282 (c), relative ai
beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai
sensi della medesima legge n. 575 del 1965  (b).  Alla  scadenza  del
periodo   di   assegnazione,   la  commissione  straordinaria  potra'
rilasciare, sulla base della valutazione dell'attivita' prestata  dal
personale assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio che
costituisce  titolo valutabile ai fini della progressione di carriera
e nei concorsi interni e pubblici nelle amministrazioni dello  Stato,
delle regioni e degli enti locali.
    6-ter    .  Per far fronte a situazioni di gravi disservizi e per
avviare la sollecita realizzazione di opere pubbliche  indifferibili,
la  commissione  straordinaria di cui al comma 4, entro il termine di
sessanta giorni dall'insediamento, adotta un piano di priorita' degli
interventi,  anche  con  riferimento  a progetti gia' approvati e non
eseguiti. Gli atti relativi devono essere nuovamente approvati  dalla
commissione  straordinaria.  La  relativa  deliberazione, esecutiva a
norma di legge, e' inviata entro dieci giorni al prefetto  il  quale,
sentito   il  comitato  provinciale  della  pubblica  amministrazione
opportunamente integrato con i rappresentanti di uffici tecnici delle
amministrazioni statali,  regionali  o  locali,  trasmette  gli  atti
all'amministrazione  regionale  territorialmente  competente  per  il
tramite del commissario del Governo o alla Cassa depositi e prestiti,
che  provvedono  alla  dichiarazione  di  priorita'  di  accesso   ai
contributi  e  finanziamenti  a  carico  degli  stanziamenti comunque
destinati agli investimenti degli enti locali.  Le  disposizioni  del
presente  comma  si  applicano  ai  predetti  enti  anche  in  deroga
all'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989,  n.  66,  convertito,
con  modificazioni,  dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive
modificazioni  e  integrazioni  (d),   limitatamente   agli   importi
totalmente  ammortizzabili con contributi statali o regionali ad essi
effettivamente assegnati.
    6-quater  . Le disposizioni di cui al comma 6- ter si  applicano,
a  far  tempo  dalla  data  di  insediamento degli organi e fino alla
scadenza del mandato elettivo, anche alle amministrazioni comunali  e
provinciali,  i  cui organi siano rinnovati al termine del periodo di
scioglimento disposto ai sensi del comma 1.
    6-quinquies  . Nei casi in cui lo scioglimento e' disposto  anche
con riferimento a situazioni di infiltrazione o di condizionamento di
tipo  mafioso,  connesse  all'aggiudicazione di appalti di opere o di
lavori pubblici o di pubbliche  forniture,  ovvero  l'affidamento  in
concessione  di servizi pubblici locali, la commissione straordinaria
di cui al comma 4 procede alle necessarie verifiche con i poteri  del
collegio  degli ispettori di cui all'articolo 14 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12
luglio  1991,  n.  203  (e)  .  A  conclusione degli accertamenti, la
commissione  straordinaria  adotta  tutti  i  provvedimenti  ritenuti
necessari  e  puo' disporre d'autorita' la revoca delle deliberazioni
gia'  adottate,  in  qualunque  momento  e   fase   della   procedura
contrattuale, o la rescissione del contratto gia' concluso.
    6-sexies    .  Ferme restando le forme di partecipazione popolare
previste dagli statuti in attuazione dell'articolo 6, comma 3,  della
legge 8 giugno 1990, n. 142 (f) , la commissione straordinaria di cui
al comma 4, allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza
e valutazione in ordine a rilevanti questioni d'interesse generale si
avvale,  anche  mediante forme di consultazione diretta, dell'apporto
di  rappresentanti  delle   forze   politiche   in   ambito   locale,
dell'Associazione  nazionale  dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione
delle province d'Italia (UPI), delle associazioni  imprenditoriali  e
degli    ordini   professionali,   delle   organizzazioni   sindacali
maggiormente  rappresentantive,  nonche'  delle   organizzazioni   di
volontariato  e di altri organismi locali particolarmente interessati
alle questioni da trattare.
    6-septies   . Qualora negli enti, nei  cui  confronti  sia  stato
disposto  lo  scioglimento  degli  organi  ai  sensi del comma 1, non
risulti   costituita   la   commissione   di   disciplina    prevista
dall'articolo  51,  comma 10, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (f) ,
per la mancata elezione del rappresentante del personale, la predetta
commissione  di  disciplina  e'  composta,  per tutta la durata dello
scioglimento, dagli altri due membri  ordinari  e  da  un  dipendente
dell'ente,  nominato  dalla commissione straordinaria di cui al comma
4. Ai fini della sostituzione  nei  casi  di  assenza,  di  legittimo
impedimento  o  di  ricusazione  previsti  dal  regolamento  organico
dell'ente, la commissione straordinaria procede altresi' alla  nomina
del  componente  supplente,  prescelto nell'ambito dei dipendenti che
rivestono la stessa qualifica funzionale del componente effettivo, o,
in mancanza, quella immediatamente  inferiore.  Le  disposizioni  del
presente  comma,  ricorrendone  i  presupposti, si applicano anche ai
fini della costituzione e del  funzionamento  di  organi  collegiali,
comunque   denominati,   con   competenza  in  materia  disciplinare,
eventualmente previsti dalla legge  o  dai  contratti  collettivi  di
comparto.".
 
             (a)  Per  il testo vigente dell'art. 15- bis della legge
          n. 55/1990 si veda la nota (a) all'art. 1.
             (b) La legge n. 575/1965  reca  disposizioni  contro  la
          mafia.
             (c)  Il  testo  dei  commi 4 e 6 dell'art. 4 del D.L. n.
          230/1989 (Disposizioni urgenti per l'amministrazione  e  la
          destinazione  dei  beni  confiscati ai sensi della legge 31
          maggio 1965, n. 575) e' il seguente:
             "4. Se tra i beni  confiscati  sono  comprese  somme  di
          danaro,  l'amministratore  provvede  senza  ritardo al loro
          versamento all'ufficio del registro, salvo  che  le  stesse
          debbano  essere  utilizzate  per  la gestione di altri beni
          confiscati. Se sono stati confiscati crediti, titoli o beni
          mobili non  costituiti  in  azienda,  ivi  compresi  quelli
          registrati,   l'amministratore  provvede  al  recupero  dei
          crediti o alla vendita degli altri beni, anche a trattativa
          privata, provvedendo al  versamento  delle  relative  somme
          all'ufficio  del registro. Qualora la procedura di recupero
          dei crediti, ovvero quella relativa alla vendita dei  beni,
          appaiano  antieconomiche,  con  decreto  dell'intendente di
          finanza se il valore del credito o del bene non  supera  il
          milione  di  lire,  ovvero  con  decreto del Ministro delle
          finanze   negli   altri   casi,   puo'   essere    disposto
          l'annullamento  del  credito, ovvero la cessione gratuita o
          la  distruzione  degli  altri  beni  da  eseguirsi  a  cura
          dell'amministratore.  Il  Ministro  delle finanze, prima di
          provvedere,  puo'  disporre  ulteriori  accertamenti  sulla
          solvibilita'  del  debitore, avvalendosi anche degli organi
          di polizia.
              5.  (Omissis).
             6. Il Ministro  delle  finanze,  ricevuta  la  proposta,
          provvede  con  proprio  decreto in ordine alla destinazione
          dei beni, eventualmente anche in difformita' dalla proposta
          medesima  in  considerazione  di  situazioni  sopravvenute,
          ovvero  di  esigenze  di  carattere generale.   Nei casi di
          trasferimento o di cessione a titolo  gratuito  di  cui  al
          comma  5,  il  decreto  del  Ministro  costituisce  ad ogni
          effetto titolo acquisitivo della  proprieta'  del  bene  da
          parte  dell'ente assegnatario. Quando sia stata disposta la
          conservazione del bene  al  patrimonio  dello  Stato,  puo'
          esserne  altresi'  stabilita  la concessione in uso ad enti
          forniti di personalita' giuridica di  diritto  privato  che
          per  finalita' statutarie operino, senza fini di lucro, nel
          campo sociale o educativo. Quando  sia  stata  disposta  la
          liquidazione  dei  beni,  alle relative operazioni provvede
          l'intendente di finanza,  il  quale  puo'  affidarle  anche
          all'amministratore  incaricato  della gestione, che vi pro-
          cede, con l'osservanza delle norme di cui al comma 3, entro
          il termine di sei mesi dalla data del decreto del  Ministro
          delle  finanze.  Anche  prima dell'adozione del decreto del
          Ministro delle finanze, per la tutela dei  beni  confiscati
          si  applica  il  disposto di cui al secondo comma dell'art.
          823 del codice civile".
             Il secondo comma dell'art. 823 del codice civile prevede
          che:  "Spetta all'autorita' amministrativa  la  tutela  dei
          beni  che  fanno  parte  del  demanio pubblico. Essa ha sia
          facolta' di procedere in via amministrativa, sia di valersi
          dei mezzi ordinari a difesa della proprieta' e del possesso
          regolati dal presente codice".
             (d) Il D.L. n. 66/1989 reca:  "Disposizioni  urgenti  in
          materia  di  autonomia  impositiva  degli  enti locali e di
          finanza locale". Si trascrive il testo  del  relativo  art.
          25,  come modificato dall'art. 4, comma 13, e dall'art. 23,
          comma 4, del D.L. 18 gennaio 1993, n.  8,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68:
             "Art.  25    (Risanamento degli enti locali dissestati e
          mobilita' del personale degli enti  medesimi).  -    1.  Le
          amministrazioni  provinciali  ed i comuni che si trovano in
          condizioni tali da non poter garantire l'assolvimento delle
          funzioni e dei servizi primari, sono tenuti  ad  approvare,
          con  deliberazione  dei  rispettivi  consigli,  il piano di
          risanamento finanziario per provvedere alla copertura delle
          passivita'  gia'  esistenti  e  per   assicurare   in   via
          permanente condizioni di equilibrio della gestione.
             2.  Il  piano  di risanamento e' costituito da due parti
          distinte, una per la copertura del  disavanzo  pregresso  e
          dei    debiti   fuori   bilancio,   l'altra   relativa   al
          consolidamento ed al pareggio  finanziario  della  gestione
          dell'ente.
             3.  Nella  parte  del  piano  di risanamento relativa al
          disavanzo d'amministrazione e ai debiti fuori bilancio sono
          dettagliatamente illustrate, e documentate in allegato,  le
          cause  che  hanno  determinato  la situazione verificatasi.
          Nella stessa:
               a)  e'   indicato   l'ammontare   del   disavanzo   di
          amministrazione  risultante  dall'ultimo  conto  consuntivo
          approvato dal consiglio  e  di  quello  di  gestione  degli
          esercizi successivi;
               b)  sono  elencati,  sulla  base di attestazioni degli
          amministratori, del segretario e dei funzionari,  i  debiti
          fuori  bilancio relativi a spese per le quali il consiglio,
          indicati per ognuna la causa che l'ha determinata e il fine
          pubblico    con   la   stessa   conseguito,   provvede   al
          riconoscimento  di  quelle   per   le   quali   sia   stata
          espressamente accertata la necessita' per l'esercizio delle
          funzioni e dei servizi pubblici di competenza dell'ente per
          legge. Il piano indica il fabbisogno finanziario necessario
          per  la  copertura  sia  del disavanzo che dei debiti fuori
          bilancio riconosciuti,  e  le  risorse  proprie  attivabili
          dall'ente   per  concorrere  alla  sua  copertura.  Per  il
          risanamento finanziario del disavanzo di amministrazione  e
          dei debiti fuori bilancio possono essere utilizzati:
               1) il provvedimento dell'alienazione dei beni comunali
          disponibili;
               2)  le  quote  residue di mutui contratti con istituti
          diversi dalla Cassa depositi e  prestiti  e  che  risultino
          disponibili,  corrispondendo ad economie accertate rispetto
          alle somme mutuate;
               3) le entrate  una tantum  ;
               4) altre entrate proprie  dell'ente  a  carattere  non
          ricorrente.
            4.  Il  saldo  passivo  residuo, dopo l'utilizzazione dei
          mezzi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) della lettera b) del
          comma  3,  costituisce  l'ammontare  per  il  quale   viene
          attivato l'intervento di risanamento con le norme di cui ai
          seguenti commi.
             5.  Nella  parte  del  piano  di risanamento relativa al
          consolidamento  della  gestione  corrente,   il   consiglio
          determina  l'ipotesi  di bilancio stabilmente riequilibrato
          mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione di
          spese  correnti.  Gli  enti  ai   quali   sono   attribuiti
          trasferimenti  di  parte  corrente  in  misura  inferiore a
          quella media della fascia demografica di appartenenza, come
          definita all'inizio di ciascun anno, considerando unificate
          le ultime due classi, richiederanno, con  la  presentazione
          del  piano, l'adeguamento dei contributi statali alla media
          predetta,   che   costituira'   uno   dei    fattori    del
          consolidamento     finanziario    della    gestione.    Per
          l'attivazione  delle   entrate   proprie   possono   essere
          contestualmente   deliberati  gli  adeguamenti  ai  livelli
          massimi, consentiti dalla legge, dei tributi, delle tariffe
          e dei canoni dei beni patrimoniali, in  deroga  ai  termini
          ordinari  e  sono  adottati  i  provvedimenti organizzativi
          necessari  per   assicurare   l'attuazione   concreta   dei
          provvedimenti disposti. Per quanto concerne le spese dovra'
          essere  eliminata  o  ridotta ogni previsione che non abbia
          per fine l'esercizio delle funzioni e dei servizi  pubblici
          da  assicurare,  secondo  le  precisazioni  di  legge, alla
          comunita'. Per la riduzione  delle  spese  potranno  essere
          disposte  modifiche  della  pianta organica, la conversione
          dei posti, il blocco totale delle assunzioni  per  i  posti
          vacanti,  la  riduzione  a  non oltre il 50 per cento della
          spesa media per il personale a tempo  deteminato  sostenuta
          nell'ultimo   triennio.   Potra'   essere   effettuata  una
          rideterminazione della  pianta  organica,  riduttiva  delle
          dotazioni   esistenti,   da   sottoporsi   all'esame  della
          commissione  centrale  per  la  finanza  locale,  la  quale
          comunichera'  alla  Presidenza del Consiglio dei Ministri -
          Dipartimento  della  funzione   pubblica,   l'entita'   del
          personale  appartenente ai profili professionali dichiarati
          in esubero, per i fini di cui alle disposizioni vigenti  in
          materia  di  mobilita' nel settore del pubblico impiego. La
          rideterminazione  e'  obbligatoria  nel  caso  in  cui   il
          rapporto  dipendenti-abitanti  superi  quello  medio  della
          fascia demografica di appartenenza. Il  personale  soggetto
          alla   mobilita'   potra'  essere  riammesso  nell'organico
          dell'ente di provenienza qualora risultino vacanti posti di
          corrispondente   qualifica   e    profilo    professionale,
          rientranti  nella pianta organica rideterminata, sempre che
          l'ente intenda ricoprirli.
             6. Il piano di risanamento e' istruito dalla commissione
          di ricerca  per  la  finanza  locale  presso  il  Ministero
          dell'interno,  la  quale puo' richiedere all'ente ulteriori
          precisazioni  e  documentazioni  sulle  cause   che   hanno
          determinato  la  situazione  da sanare e sulla natura delle
          spese alle quali si riferiscono i debiti fuori bilancio, in
          relazione alla legittimita' del  loro  riconoscimento  come
          debiti dell'ente. La commissione puo' chiedere informazioni
          ad altre amministrazioni ed enti pubblici e puo' richiedere
          alla  competente  intendenza  di  finanza  di  accertare se
          l'ente ha effettivamente  deliberato  l'applicazione  delle
          tariffe  massime  dei  tributi,  ha  formato e presentato i
          ruoli relativi e se gli stessi  comprendono  un  numero  di
          contribuenti  congruo  rispetto  alla  consistenza  stimata
          imponibile, per ciascun ente. La commissione puo'  chiedere
          al   comitato  regionale  di  controllo  la  nomina  di  un
          commissario  ad acta  per l'acquisizione di  documentazioni
          che  non  venissero fornite. La commissione esprime inoltre
          un parere sulla validita' delle misure  disposte  dall'ente
          per  consolidare  la propria situazione finanziaria e sulla
          capacita' delle misure stesse, insieme  con  l'adeguamento,
          se  spettante,  del  contributo statale corrente alla media
          della fascia demografica  di  appartenenza,  di  assicurare
          stabilita'  alla  gestione  finanziaria dell'ente medesimo.
          Per tale adeguamento e' stanziata  la  somma  di  lire  100
          miliardi,   prededotta   dal  fondo  perequativo  dell'anno
          successivo.
             7. Il piano di risanamento e' approvato con decreto  del
          Ministro    dell'interno    il   quale   puo'   autorizzare
          l'assunzione di un mutuo a copertura del  disavanzo  e  dei
          debiti  fuori  bilancio per i quali e' stata riscontrata la
          legittimita' del riconoscimento  effettuato  dal  consiglio
          dell'ente.  Con lo stesso decreto e' accordato all'ente, se
          spettante, l'adeguamento dei  trasferimenti  correnti  alla
          media della fascia demografica di appartenenza, con effetto
          dall'esercizio in corso.
             8.  Il mutuo e' concesso dalla Cassa depositi e prestiti
          al tasso vigente ed e' ammortizzato in venti anni.  L'onere
          di ammortamento e' a carico dell'ente, che dovra' destinare
          a  fronte  dello  stesso  il  contributo  statale del fondo
          investimenti  spettante per i nuovi mutui dell'esercizio in
          corso. Il mutuo dovra' essere ripartito  in  piu'  esercizi
          ove  le  quote  di  ammortamento  non trovino copertura nel
          fondo predetto in un solo anno.  Il  contributo  del  fondo
          investimenti   e'  utilizzabile  per  la  copertura  totale
          dell'onere di ammortamento dei mutui predetti.
             9.  Per  i  dieci  anni  successivi all'approvazione del
          piano l'assunzione di mutui per investimenti da parte degli
          enti soggetti a risanamento  e'  consentita  esclusivamente
          presso  la  Cassa  depositi  e  prestiti,  gli  istituti di
          previdenza  e  l'Istituto  per  il   credito   sportivo   e
          limitatamente  all'importo totalmente ammortizzabile con il
          contributo statale del fondo investimenti che eventualmente
          residua dopo la copertura  dei  mutui  per  il  risanamento
          della situazione debitoria pregressa.
             10.  Dalla deliberazione del piano di risanamento e fino
          alla  emissione  del  decreto  di  approvazione  del  piano
          stesso,  sono  sospesi  i  termini per la deliberazione del
          bilancio. Nelle more, possono essere disposti impegni  solo
          per   le  spese  espressamente  previste  dalla  legge.  La
          deliberazione del piano di risanamento sospende altresi' le
          azioni esecutive dei creditori dell'ente.
             11. Con l'approvazione del piano di consolidamento della
          gestione   e   la   concessione   all'ente   dell'eventuale
          integrazione   del  contributo  ordinario  integrativo,  il
          consiglio approva definitivamente il bilancio di gestione e
          regola, negli anni, il costituirsi degli impegni  a  carico
          dello  stesso,  adeguandoli in modo che trovino costante ed
          effettiva copertura nelle entrate dei primi tre titoli.
             12.   L'eventuale   ricostituirsi   di   disavanzi    di
          amministrazione  o  di  debiti  fuori bilancio, oltre a far
          sospendere l'attribuzione delle  provvidenze  ottenute  con
          l'approvazione del piano di risanamento, comporta il rinvio
          al giudizio della Corte dei conti dei fatti di gestione che
          hanno  determinato i nuovi squilibri e l'accertamento delle
          relative responsabilita' con tutti gli effetti conseguenti.
             13.  Gli  eventuali  debiti  fuori   bilancio   il   cui
          riconoscimento   non   viene   ritenuto   legittimo,   sono
          individuati in allegato al  provvedimento  di  approvazione
          del piano di risanamento e sono posti a carico dei soggetti
          che ne hanno disposto l'esecuzione, senza oneri per l'ente.
          Il   consiglio   comunale   e'   tenuto  ad  individuare  i
          responsabili e ad esperire le procedure per la copertura da
          parte degli stessi di ogni onere addebitato  all'ente.  Nel
          caso   in  cui  il  consiglio  non  provveda,  il  comitato
          regionale di controllo e' tenuto, trascorsi sessanta giorni
          dalla notifica del decreto di cui al comma 7, a nominare un
          commissario  ad acta.   Il Ministro  dell'interno,  qualora
          rilevi dall'esame degli atti dolo o colpa grave, contesta i
          fatti    agli    amministratori   o   funzionari   ritenuti
          responsabili ed ove non  trovi  giustificate  le  deduzioni
          dagli  stessi  presentate,  rimette  gli  atti alla procura
          generale della Corte dei conti.
             14.  Le  prescrizioni  del  piano  di  risanamento  e di
          consolidamento  approvate  con  provvedimento  ministeriale
          sono   obbligatoriamente   eseguite   dagli  amministratori
          dell'ente o dal commissario, che sono tenuti a riferire sul
          suo  stato  di  attuazione  nella   relazione   del   conto
          consuntivo.
             15.  E'  fatto  divieto  agli  enti per i quali e' stato
          approvato il piano di risanamento con l'assunzione di mutuo
          e l'integrazione dei trasferimenti statali, di  variare  la
          propria  pianta  organica  rideterminata  dalla commissione
          centrale per la finanza locale, per il  periodo  di  cinque
          anni   decorrenti   dalla   data   di  comunicazione  della
          rideterminazione   degli    organici    effettuata    dalla
          commissione.
             16.  (Abrogato).
             17.  Per  tutti i contributi straordinari assegnati agli
          enti locali,  e'  dovuta  la  presentazione  di  rendiconti
          all'amministrazione  pubblica  che  li eroga entro sessanta
          giorni dal termine dell'esercizio finanziario  relativo,  a
          cura  del segretario e del ragioniere. Il rendiconto, oltre
          alla dimostrazione contabile della spesa, deve  documentare
          i   risultati  ottenuti  in  termini  di  efficienza  e  di
          proficuita'  dell'intervento.  Il  termine   stabilito   ha
          carattere  perentorio  e  la  sua  inosservanza comporta la
          decadenza di diritto dell'assegnazione dei contributi.
             18. I  segretari  ed  i  ragionieri  degli  enti  locali
          assumono   diretta   e  personale  responsabilita'  per  la
          veridicita'  e  l'esattezza  dei  dati  e   delle   notizie
          contenute  nei  certificati,  nelle  registrazioni  e nelle
          documentazioni, e in particolare  in  quelle  di  cui  agli
          articoli 9, 16 e 23, nonche' al presente articolo".
             (e)  L'art.  14  del  D.L.  n.  152/1991  (Provvedimenti
          urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di
          trasparenza e buon andamento dell'attivita' amministrativa)
          e' cosi' formulato:
             "Art. 14. - 1. Per l'espletamento delle procedure  rela-
          tive  ad  appalti di opere pubbliche, pubbliche forniture e
          pubblici servizi, le   province,  i  comuni,  i  rispettivi
          consorzi, le unioni di comuni e le comunita' montane, fermi
          restando  i  compiti  e  le  responsabilita'  stabiliti  in
          materia dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (sull'ordinamento
          delle autonomie locali,  n.d.r.  ),  possono  avvalersi  di
          un'apposita  unita'  specializzata istituita dal presidente
          della giunta regionale presso  ciascun  ufficio  del  genio
          civile.
             2.  Il  competente  provveditorato  regionale alle opere
          pubbliche,  nonche'   l'Agenzia   per   lo   sviluppo   del
          Mezzogiorno forniscono la necessaria assistenza tecnica.
             3.  All'unita'  specializzata  di  cui  al  comma 1 puo'
          essere  altresi'  preposto  un  funzionario  con  qualifica
          dirigenziale  della  regione o dello Stato. In quest'ultimo
          caso, il presidente della giunta regionale procede d'intesa
          con il Ministero dal quale il funzionario dipende.
             3-   bis.  Il commissario del Governo presso la regione,
          per gli appalti di opere pubbliche o di pubbliche forniture
          o di pubblici servizi di competenza della  regione,  ed  il
          prefetto, per quelli di competenza dei comuni, delle  prov-
          ince,  dei  consorzi  di comuni e province, delle unioni di
          comuni, delle  unita'  sanitarie  locali,  delle  comunita'
          montane,  delle  aziende  speciali  di  comuni e province e
          degli altri enti pubblici locali con sede nella  provincia,
          possono richiedere all'ente od organo interessato notizie e
          informazioni  sull'espletamento  della  gara  di  appalto e
          sull'esecuzione del contratto di appalto.
             3-   ter.   Nel caso in  cui,  sulla  base  di  elementi
          comunque  acquisiti,  emergano  inefficienze, ritardi anche
          nell'espletamento   della   gara   d'appalto,   disservizi,
          anomalie o pericoli di condizionamenti mafiosi o criminali,
          il  commissario  del  Governo  ed  il prefetto, nell'ambito
          delle attribuzioni di cui al comma 3-  bis,
           d'intesa  con  il  presidente  della   giunta   regionale,
          provvedono  senza  indugio, a nominare un apposito collegio
          di ispettori, con il compito di verificare  la  correttezza
          delle  procedure  di  appalto  e  di  acquisire  ogni utile
          notizia sulla impresa o imprese partecipanti alla  gara  di
          appalto    o   aggiudicatarie   o   comunque   partecipanti
          all'esecuzione dell'appalto stesso.
             3-  quater.  Il collegio degli ispettori e'  formato  da
          un    magistrato    della    giurisdizione    ordinaria   o
          amministrativa che lo presiede, e da due  funzionari  dello
          Stato o della regione.
             3-   quinquies.  Il provvedimento di nomina del collegio
          degli  ispettori  indica  il  termine  entro  il  quale  il
          collegio stesso deve riferire sul risultato delle indagini.
          Anche  prima  di  concludere  l'indagine, il collegio degli
          ispettori  puo'  proporre  all'amministrazione  o  all'ente
          interessato  la  sospensione  della  gara d'appalto o della
          esecuzione del contratto di appalto ed informare gli organi
          amministrativi competenti sulle  eventuali  responsabilita'
          riscontrate    a   carico   di   amministratori,   pubblici
          dipendenti, liberi professionisti o  imprese.  Il  collegio
          informa   l'autorita'   giudiziaria   nel   caso   in   cui
          dall'indagine  emergano  indizi  di  reato  o  estremi  per
          l'applicazione  della  legge 31 maggio 1965, n. 575, e suc-
          cessive  modificazioni  (recante  disposizioni  contro   la
          mafia, n.d.r. ).
             3-   sexies.  Sulla base delle indicazioni formulate dal
          collegio  degli  ispettori  a  conclusione   dell'indagine,
          l'amministrazione  o  l'ente  interessato  adottano tutti i
          necessari  provvedimenti  e,  se  ricorrono  gravi  motivi,
          possono  disporre  d'autorita'  la  revoca  della  gara  di
          appalto o la rescissione del contratto  d'appalto.  In  tal
          caso,  al  fine  di  garantire  che l'esecuzione dell'opera
          pubblica, della pubblica fornitura o del pubblico  servizio
          non  abbia  a  subire pregiudizio alcuno, possono avvalersi
          dell'unita' specializzata di cui al comma 1.
             3-      septies.      L'eventuale   ricorso   contro  il
          provvedimento adottato a norma del comma 3-  sexies  non ne
          sospende l'esecuzione.
             3-   octies.   Nella regione Trentino-Alto  Adige,  alle
          finalita'  del  presente  articolo  provvedono  le province
          autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito  della  propria
          organizzazione".
             (f)  Il  comma  3 dell'art. 6 e il comma 10 dell'art. 51
          della  legge  n.  142/1990  (Ordinamento  delle   autonomie
          locali) cosi' dispongono:
             "Art. 6, comma 3. - Nello statuto devono essere previste
          forme  di consultazione della popolazione nonche' procedure
          per  l'ammissione  di  istanze,  petizioni  e  proposte  di
          cittadini   singoli   o   associati  dirette  a  promuovere
          interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e
          devono essere altresi' determinate le garanzie per il  loro
          tempestivo  esame.  Possono  essere  previsti    referendum
          consultivi anche su richiesta  di  un  adeguato  numero  di
          cittadini".
             "Art.  51,  comma  10.  -  E' istituita in ogni ente una
          commissione    di    disciplina,    composta    dal    capo
          dell'amministrazione o da un suo delegato, che la presiede,
          dal  segretario  dell'ente  e  da  un  dipendente designato
          all'inizio di ogni anno dal personale dell'ente secondo  le
          modalita' stabilite dal regolamento".