Art. 6.
  1.  Le  disposizioni  di cui ai commi 3 e 3- bis, nonche' quelle di
cui ai commi 6-bis , 6-ter , 6-quater , 6-quinquies    ,  6-sexies  e
6-septies    dell'articolo  15- bis della legge 19 marzo 1990, n. 55,
introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n.  164,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 22 luglio 1991, n. 221,
come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 23 aprile 1993,
n. 120, e come ulteriormente  modificato  e  integrato  dal  presente
decreto  (a)  ,  si  applicano  anche  nei confronti degli enti i cui
organi risultino sciolti a norma del citato articolo 15- bis (a) alla
data di entrata in vigore del presente decreto.   Dalla  stessa  data
decorre  il  termine di sessanta giorni previsto dal comma 6- ter del
predetto articolo 15- bis (a) .
 
             (a) Per il testo vigente dell'art. 15- bis  della  legge
          n. 55/1990 si veda la nota (a) all'art. 1.