Art. 6. 1. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3- bis, nonche' quelle di cui ai commi 6-bis , 6-ter , 6-quater , 6-quinquies , 6-sexies e 6-septies dell'articolo 15- bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 23 aprile 1993, n. 120, e come ulteriormente modificato e integrato dal presente decreto (a) , si applicano anche nei confronti degli enti i cui organi risultino sciolti a norma del citato articolo 15- bis (a) alla data di entrata in vigore del presente decreto. Dalla stessa data decorre il termine di sessanta giorni previsto dal comma 6- ter del predetto articolo 15- bis (a) .
(a) Per il testo vigente dell'art. 15- bis della legge n. 55/1990 si veda la nota (a) all'art. 1.