Art. 2.
  1. Sono ammesse  all'intervento  finanziario  le  garanzie  di  cui
all'art.  1,  reali e personali, purche' risultanti da documentazione
certa e inoppugnabile e prestate per crediti ammessi nello stato  del
passivo  depositato a norma degli articoli 97 e 209 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, nei limiti e  alle  condizioni  risultanti  da
detta documentazione.
  Solo,  ove, lo stato del passivo non fosse stato ancora depositato,
si accettera' una certificazione  del  curatore  fallimentare  o  del
commissario  liquidatore  attestante  l'esistenza  del  credito  e il
titolo a essere inserito nello stato del passivo.
  2. Nel caso che, in relazione alla garanzia prestata dal socio,  lo
stesso  abbia  gia'  provveduto alla liquidazione di parte o tutto il
debito garantito, ovvero il creditore abbia  soddisfatto  il  proprio
credito  promuovendo  azioni  esecutive  nei  confronti  del garante,
l'intervento dello Stato e'  limitato  alla  sola  parte  di  credito
ancora in essere alla data del presente decreto.
  3.  Per  le  garanzie  prestate  da soci in solido con soggetti non
soci, il Ministero,  ai  sensi  dell'art.  1298  del  codice  civile,
procedera'  nei  confronti di questi ultimi al recupero delle quote a
carico degli stessi, per il tramite  dell'Avvocatura  generale  dello
Stato.
  Pertanto,  ne  discende  che  l'accollo  da  parte dello Stato, nei
confronti di un solo socio, di garanzia rilasciata in solido da  piu'
soci di una stessa cooperativa, determinera' l'automatica liberazione
di tutti i soci garanti.