Art. 2. 1. Sono ammesse all'intervento finanziario le garanzie di cui all'art. 1, reali e personali, purche' risultanti da documentazione certa e inoppugnabile e prestate per crediti ammessi nello stato del passivo depositato a norma degli articoli 97 e 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nei limiti e alle condizioni risultanti da detta documentazione. Solo, ove, lo stato del passivo non fosse stato ancora depositato, si accettera' una certificazione del curatore fallimentare o del commissario liquidatore attestante l'esistenza del credito e il titolo a essere inserito nello stato del passivo. 2. Nel caso che, in relazione alla garanzia prestata dal socio, lo stesso abbia gia' provveduto alla liquidazione di parte o tutto il debito garantito, ovvero il creditore abbia soddisfatto il proprio credito promuovendo azioni esecutive nei confronti del garante, l'intervento dello Stato e' limitato alla sola parte di credito ancora in essere alla data del presente decreto. 3. Per le garanzie prestate da soci in solido con soggetti non soci, il Ministero, ai sensi dell'art. 1298 del codice civile, procedera' nei confronti di questi ultimi al recupero delle quote a carico degli stessi, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato. Pertanto, ne discende che l'accollo da parte dello Stato, nei confronti di un solo socio, di garanzia rilasciata in solido da piu' soci di una stessa cooperativa, determinera' l'automatica liberazione di tutti i soci garanti.