Art. 3.
  1. Le istanze dovranno pervenire al Ministero esclusivamente per il
tramite del curatore fallimentare o del commissario liquidatore.
  2. Il curatore o il commissario oltre a trasmettere tutti gli  atti
relativi  alla dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza e/o
alla messa in liquidazione coatta amministrativa  della  cooperativa,
dovra'  certificare  la  legittimita' delle istanze, l'ammissione del
credito garantito nello stato del passivo e  l'eventuale  importo  di
credito gia' liquidato.
  La  documentazione  che perverra' per il tramite del curatore o del
commissario  fuori  del  termine,  che  sara'  fissato  da   apposita
circolare,  non sara' presa in considerazione, ma sara' restituita al
mittente.
  Il Ministero non assume  alcuna  responsabilita'  per  il  caso  di
dispersione  di  istanze  e/o  di  documentazione  allegata, dovuta a
disguidi postali.