Art. 3. 1. Le istanze dovranno pervenire al Ministero esclusivamente per il tramite del curatore fallimentare o del commissario liquidatore. 2. Il curatore o il commissario oltre a trasmettere tutti gli atti relativi alla dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza e/o alla messa in liquidazione coatta amministrativa della cooperativa, dovra' certificare la legittimita' delle istanze, l'ammissione del credito garantito nello stato del passivo e l'eventuale importo di credito gia' liquidato. La documentazione che perverra' per il tramite del curatore o del commissario fuori del termine, che sara' fissato da apposita circolare, non sara' presa in considerazione, ma sara' restituita al mittente. Il Ministero non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di istanze e/o di documentazione allegata, dovuta a disguidi postali.