Art. 5.
  Avuto  riguardo  alle  disponibilita'  finanziarie   recate   dalla
richiamata  legge n. 237/1993, art. 1-bis, le garanzie sono assunte a
carico del bilancio dello Stato con le  seguenti  priorita'  fino  ad
esaurimento degli stanziamenti assicurati:
   1.  Ordine  di  priorita' della qualificazione soggettiva dei soci
prestatori di garanzia:
    1.1 - persone fisiche;
    1.2 - cooperative agricole;
    1.3 - consorzi di secondo grado di cooperative agricole;
    1.4  -  altre  persone  giuridiche,  con  esclusione  degli  enti
pubblici.
   2.   Nel   rispetto   delle   suddette   priorita'  si  procedera'
all'assunzione  delle  garanzie,  secondo   la   seguente   ulteriore
gradualita':
    2.1  - garanzie concesse dai soci individuati al punto 1 a favore
di cooperative agricole per le quali sia  intervenuto  l'accertamento
giudiziale  dello  stato d'insolvenza a norma degli articoli 5, 195 e
202 del richiamato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
    2.2 - garanzie concesse da soci individuati al punto 1  a  favore
di  cooperative  agricole  per  le  quali sia intervenuto soltanto il
decreto dell'autorita' vigilante, ai sensi dell'art. 2540 del  codice
civile.
   3.  Nell'ambito  delle  priorita'  elencate  ai punti 1 e 2, sara'
osservato l'ordine cronologico di accertamento giudiziale dello Stato
d'insolvenza e per i casi rientranti al  punto  2.2  della  data  del
decreto di messa in liquidazione coatta amministrativa;
   4. Fermo restando la scala dei principi dettati ai punti 1, 2 e 3,
le  garanzie  prestate  dai soci nei confronti delle medesime cooper-
ative saranno ordinate secondo la data di prestazione delle  garanzie
stesse, certificate dal curatore o dal commissario.