Art. 5. Avuto riguardo alle disponibilita' finanziarie recate dalla richiamata legge n. 237/1993, art. 1-bis, le garanzie sono assunte a carico del bilancio dello Stato con le seguenti priorita' fino ad esaurimento degli stanziamenti assicurati: 1. Ordine di priorita' della qualificazione soggettiva dei soci prestatori di garanzia: 1.1 - persone fisiche; 1.2 - cooperative agricole; 1.3 - consorzi di secondo grado di cooperative agricole; 1.4 - altre persone giuridiche, con esclusione degli enti pubblici. 2. Nel rispetto delle suddette priorita' si procedera' all'assunzione delle garanzie, secondo la seguente ulteriore gradualita': 2.1 - garanzie concesse dai soci individuati al punto 1 a favore di cooperative agricole per le quali sia intervenuto l'accertamento giudiziale dello stato d'insolvenza a norma degli articoli 5, 195 e 202 del richiamato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 2.2 - garanzie concesse da soci individuati al punto 1 a favore di cooperative agricole per le quali sia intervenuto soltanto il decreto dell'autorita' vigilante, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile. 3. Nell'ambito delle priorita' elencate ai punti 1 e 2, sara' osservato l'ordine cronologico di accertamento giudiziale dello Stato d'insolvenza e per i casi rientranti al punto 2.2 della data del decreto di messa in liquidazione coatta amministrativa; 4. Fermo restando la scala dei principi dettati ai punti 1, 2 e 3, le garanzie prestate dai soci nei confronti delle medesime cooper- ative saranno ordinate secondo la data di prestazione delle garanzie stesse, certificate dal curatore o dal commissario.