Art. 6.
  1. Al fine di non vanificare negli anni l'entita' complessiva delle
disponibilita' finanziarie, recate dalla richiamata  legge  si  rende
necessario  procedere all'attualizzazione di dette disponibilita' che
consentira'  di  programmare  in  forma  anticipata  gli  interventi,
rispetto alla concreta impegnabilita' dei finanziamenti assicurati.
  2.  Il  Ministero  predisporra' un programma sulla base dei criteri
delineati  nei  precedenti  articoli  e   di   successiva   circolare
applicativa.
  3.  Atteso  che  l'attuazione del programma si sviluppera', per gli
aspetti finanziari, nel corso di  dieci  anni  in  conseguenza  della
disponibilita'  annuale  degli  stanziamenti,  e  anche  al  fine  di
semplificare la procedura di liquidazione delle  somme  spettanti  ai
creditori,   si  rende  necessario  attivare  rapporti,  per  singola
cooperativa, al massimo con due istituti di credito, disponibili,  se
necessario,  ad  anticipare  ai  singoli creditori le somme di cui lo
Stato assicurera' l'onere del rimborso.
  4. Il rimborso agli istituti di credito avverra'  in  forza  di  un
contratto  che  gli  stessi  stipuleranno  con  il  Ministero  e  che
prevedera'  pagamenti  con  cadenza  annuale,  comprensivi  di  quota
capitale  e di interesse, secondo modalita' ed istruzioni che saranno
impartite con apposita circolare.