Art. 6. 1. Al fine di non vanificare negli anni l'entita' complessiva delle disponibilita' finanziarie, recate dalla richiamata legge si rende necessario procedere all'attualizzazione di dette disponibilita' che consentira' di programmare in forma anticipata gli interventi, rispetto alla concreta impegnabilita' dei finanziamenti assicurati. 2. Il Ministero predisporra' un programma sulla base dei criteri delineati nei precedenti articoli e di successiva circolare applicativa. 3. Atteso che l'attuazione del programma si sviluppera', per gli aspetti finanziari, nel corso di dieci anni in conseguenza della disponibilita' annuale degli stanziamenti, e anche al fine di semplificare la procedura di liquidazione delle somme spettanti ai creditori, si rende necessario attivare rapporti, per singola cooperativa, al massimo con due istituti di credito, disponibili, se necessario, ad anticipare ai singoli creditori le somme di cui lo Stato assicurera' l'onere del rimborso. 4. Il rimborso agli istituti di credito avverra' in forza di un contratto che gli stessi stipuleranno con il Ministero e che prevedera' pagamenti con cadenza annuale, comprensivi di quota capitale e di interesse, secondo modalita' ed istruzioni che saranno impartite con apposita circolare.