Art. 10.
  1. Nel caso di parita' di cifra elettorale fra liste  collegate  ai
medesimi  candidati,  l'ufficio  centrale  circoscrizionale,  per  le
proclamazioni previste dall'art. 5, comma 1, lettera b), della  legge
4  agosto  1993,  n.  277 (comma 1, terzo e quarto periodo, del nuovo
art. 84 del testo unico) (a) parte dalla lista il cui contrassegno ha
riportato il numero d'ordine piu' basso nel sorteggio di cui all'art.
24, comma 1, n. 2, del testo unico (b) .
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             (a) L'art. 5,  comma  1,  lettera  b),  della  legge  n.
          277/1993   sostituisce   l'art.  84  del  testo  unico  per
          l'elezione della Camera dei deputati, approvato con  D.P.R.
          n. 361/1957, con il testo di seguito riportato:
             "Art.  84.  -  1.  Il  presidente  dell'ufficio centrale
          circoscrizionale, ricevute da parte  dell'Ufficio  centrale
          nazionale  le  comunicazioni  di  cui all'art. 83, comma 2,
          proclama eletti, nei limiti dei  seggi  ai  quali  ciascuna
          lista  ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo
          l'ordine progressivo di presentazione.    Se  qualcuno  tra
          essi e' gia' stato proclamato eletto ai sensi dell'art. 77,
          comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono
          nell'ordine  progressivo  di  presentazione. Qualora ad una
          lista spettino piu' posti di quanti siano i suoi candidati,
          il  presidente   dell'ufficio   centrale   circoscrizionale
          proclama  eletti,  sino  a concorrenza del numero dei seggi
          spettanti alla lista e seguendo l'ordine  delle  rispettive
          cifre  individuali,  i  candidati  della graduatoria di cui
          all'art. 77, comma 1, numero 4),  che  non  risultino  gia'
          proclamati  eletti. Nel caso di graduatorie relative a piu'
          liste  collegate  con  gli  stessi  candidati  nei  collegi
          uninominali,  si  procede  alla  proclamazione degli eletti
          partendo dalla lista con la cifra elettorale piu'  elevata.
          Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi
          del  terzo  e  del  quarto  periodo,  rimangano  ancora  da
          attribuire  dei  seggi  ad   una   lista,   il   presidente
          dell'ufficio centrale circoscrizionale ne da' comunicazione
          all'Ufficio  centrale  nazionale  affinche'  si  proceda ai
          sensi dell'art. 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo.
             2.    Dell'avvenuta    proclamazione    il    presidente
          dell'Ufficio  centrale  circoscrizionale invia attestato ai
          deputati  proclamati  e  ne  da'  immediata  notizia   alla
          Segreteria  generale della Camera dei deputati nonche' alle
          singole  prefetture,  che  la  portano  a  conoscenza   del
          pubblico".
             (b)  L'art.  24,  primo comma, n. 2, del testo unico per
          l'elezione della Camera dei deputati, approvato con  D.P.R.
          n. 361/1957, e' cosi' formulato:
             "L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto
          il  termine  stabilito per la presentazione dei ricorsi, o,
          nel caso in cui sia stato presentato  reclamo,  non  appena
          ricevuta  la  comunicazione  della  decisione  dell'Ufficio
          centrale nazionale compie le seguenti operazioni:
               1) (omissis);
               2)  assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna
          lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti".