Art. 7.
  1. Nelle schede relative all'elezione  dei  candidati  nei  collegi
uninominali, il voto si esprime apponendo un segno sul nominativo del
candidato,  ovvero sul contrassegno o su uno dei contrassegni posti a
fianco del nominativo stesso  o,  comunque,  nel  rettangolo  che  li
contiene.
  2.  Nelle schede per l'attribuzione alle liste dei seggi in ragione
proporzionale, il voto si intende validamente espresso  apponendo  il
segno sul contrassegno, ovvero sul nominativo o su uno dei nominativi
dei  candidati  posti  a  fianco  del  contrassegno, o, comunque, nel
rettangolo che li contiene.