Art. 9.
  1. Ai fini della determinazione del numero di  voti  corrispondenti
alla soglia del quattro per cento dei voti validi, prevista dall'art.
5,  comma  1, lettera a), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 1,
n. 2, del nuovo art.  83  del  testo  unico)  (a)  ,  si  procede  ad
arrotondare  all'unita'  superiore  qualora  la cifra centesimale sia
uguale o superiore a 50.
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             (a) L'art. 5,  comma  1,  lettera  a),  della  legge  n.
          277/1993   sostituisce   l'art.  83  del  testo  unico  per
          l'elezione della Camera dei deputati, approvato con  D.P.R.
          n. 361/1957, con il testo che segue:
             "Art.  83.  -  1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti
          gli estratti dei  verbali  da  tutti  gli  uffici  centrali
          circoscrizionali,   facendosi  assistere,  ove  lo  ritenga
          opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal presidente:
              1) determina la cifra elettorale nazionale di  ciascuna
          lista.    Tale  cifra  e'  data  dalla  somma  delle  cifre
          elettorali  circoscrizionali   conseguite   nelle   singole
          circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
              2) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul
          piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi
          espressi;
              3)  tra le liste di cui al numero 2) procede al riparto
          dei seggi  in  base  alla  cifra  elettorale  nazionale  di
          ciascuna  lista.  A  tal  fine divide il totale delle cifre
          elettorali nazionali delle liste di cui al numero 2) per il
          numero dei seggi da attribuire  in  ragione  proporzionale,
          ottenendo   cosi'   il   quoziente   elettorale  nazionale.
          Nell'effettuare   tale   divisione    non    tiene    conto
          dell'eventuale  parte frazionaria del quoziente. Divide poi
          la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa  al
          riparto  per  tale quoziente. La parte intera del quoziente
          cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare
          a  ciascuna  lista.  I  seggi  che  rimangono   ancora   da
          attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le
          quali  queste  ultime divisioni hanno dato i maggiori resti
          e, in caso di parita' di resti, a quelle liste che  abbiano
          conseguito   la  maggiore  cifra  elettorale  nazionale;  a
          parita' di quest'ultima si procede a sorteggio;
              4) procede  quindi  alla  distribuzione  nelle  singole
          circoscrizioni  dei seggi cosi' assegnati alle varie liste.
          A tal fine si procede in primo luogo alla assegnazione  dei
          seggi  in  ogni circoscrizione attribuendo a ciascuna lista
          tanti seggi quanti quozienti circoscrizionali  interi  essa
          abbia  conseguito  in  quella  circoscrizione. Il quoziente
          circoscrizionale e' dato dalla divisione tra la somma delle
          cifre   elettorali   circoscrizionali   conseguite    nella
          circoscrizione dalle liste ammesse al riparto proporzionale
          dei   seggi  e  il  numero  di  seggi  da  assegnare  nella
          circoscrizione  in  ragione  proporzionale.  Gli  eventuali
          seggi  residui  sono  attribuiti  alle  liste  seguendo  la
          graduatoria decrescente delle parti decimali del  quoziente
          ottenuto  da ciascuna lista sino alla attribuzione di tutti
          i seggi  spettanti  alla  circoscrizione.  A  tal  fine  le
          operazioni   di   calcolo   procedono   a   partire   dalla
          circoscrizione  di  minore  dimensione  demografica.  Nella
          assegnazione   dei   seggi   non   si   prendono   piu'  in
          considerazione le liste che abbiano gia' ottenuto  tutti  i
          seggi ad esse spettanti in base ai calcoli di cui al numero
          3).   Al   termine   di   tali   operazioni,  i  seggi  che
          eventualmente rimangano ancora da assegnare  ad  una  lista
          sono  attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni ove
          essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi
          i resti che non abbiano gia' dato luogo  alla  attribuzione
          di seggi.
             2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai
          singoli  uffici  centrali  circoscrizionali  il  numero dei
          seggi assegnati a ciascuna lista.
             3.  Di  tutte  le   operazioni   dell'Ufficio   centrale
          nazionale  viene  redatto,  in  duplice esemplare, apposito
          verbale: un esemplare e' rimesso alla  segreteria  generale
          della  Camera  dei  deputati la quale ne rilascia ricevuta,
          l'altro esemplare e' depositato presso la cancelleria della
          Corte di cassazione".