Art. 2.
  Possono essere commercializzati, fino all'esaurimento delle scorte,
i  pacchetti  delle  suindicate  sigarette  in  carico  agli   organi
dell'Amministrazione, riportanti i contenuti di condensato e nicotina
indicati  per gli stessi prodotti nel citato decreto ministeriale del
28 maggio 1993.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 31 gennaio 1994
                                      Il direttore centrale: ZACCARDI