Art. 2. Possono essere commercializzati, fino all'esaurimento delle scorte, i pacchetti delle suindicate sigarette in carico agli organi dell'Amministrazione, riportanti i contenuti di condensato e nicotina indicati per gli stessi prodotti nel citato decreto ministeriale del 28 maggio 1993. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 gennaio 1994 Il direttore centrale: ZACCARDI