ALLEGATO I DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE PER L'OMOLOGAZIONE DEI PNEUMATICI 1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE DI COMPONENTE PER UN TIPO DI PNEUMATICO 1.1. La domanda di omologazione CEE di componente per un tipo di pneumatico deve essere presentata dal fabbricante del pneumatico o dal suo mandatario. 1.2. Essa deve essere accompagnata, in triplice copia, da una descrizione del pneumatico, come descritto nella scheda informativa dell'appendice 1. 1.3. A richiesta delle autorita' omologanti, il fabbricante del pneumatico o il suo mandatario deve altresi' fornire un fascicolo tecnico completo per ciascun tipo di pneumatico, che comprenda in particolare i verbali di prova, disegni o fotografie (in tre esemplari) dei fianchi e del battistrada, nonche' un disegno quotato della sezione trasversale del pneumatico e/o 1 o 2 campioni di ciascun tipo di pneumatico. Le fotografie o i disegni devono mostrare la posizione proposta per il marchio di omologazione CEE di componente. 1.4. Il fabbricante o il suo mandatario puo' chiedere che l'omologazione CEE di componente sia estesa anche a tipi di pneumatico modificati. 2. ISCRIZIONI Gli esemplari del tipo di pneumatico per il quale si chiede l'omologazione CEE di componente devono riportare in modo chiaramente visibile ed indelebile il marchio di fabbrica o il nome commerciale del richiedente lasciando spazio sufficiente per l'apposizione del marchio di omologazione CEE di componente; tale spazio deve essere indicato nella documentazione di cui al paragrafo 1.2. 3. OMOLOGAZIONE CEE DI COMPONENTE (PNEUMATICO) 3.1. Viene concessa l'omologazione CEE di componente e viene rilasciato un numero di omologazione di componente per ogni tipo di pneumatico di cui viene chiesta l'omologazione ai sensi delle disposizioni del paragrafo 1.1 precedente che soddisfi tutti i requisiti della presente direttiva. 3.2. L'omologazione, l'estensione o il rifiuto dell'omologazione di un tipo di pneumatico ai sensi della presente direttiva, devono essere comunicati agli Stati membri mediante il certificato di cui al modello figura all'appendice 2. 3.3. A ciascun tipo di pneumatico omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Uno stesso Stato membro non puo' assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di pneumatico. 4. MARCATURA DEI PNEUMATICI CONSEGUENTE ALL'OMOLOGAZIONE CEE DI COMPONENTE 4.1. Tutti i pneumatici del tipo per il quale e' stata concessa l'omologazione CEE di componente ai sensi della presente direttiva devono recare il marchio di omologazione CEE di componente. 4.2. Il marchio di omologazione CEE di componente e' composto di un rettangolo all'interno del quale e' collocata la lettera minuscola "e" seguita dal numero o dalle lettere che contrassegnano lo Stato membro che ha concesso l'omologazione di componente: 1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 6 per il Belgio, 9 per la Spagna, 11 per il Regno Unito, 13 per il Lussemburgo, 18 per la Danimarca, 21 per il Portogallo, IRL per l'Irlanda, EL per la Grecia. Il numero dell'omologazione CEE di componente e' costituito dal numero di omologazione CEE di componente che figura sul certificato redatto per quel tipo di pneumatico preceduto da due cifre indicanti il numero progressivo dell'ultima modifica alla presente direttiva del Consiglio alla data in cui e' stata concessa l'omologazione CEE di componente. Il numero progressivo della modifica nella presente direttiva e' 00 per i pneumatici destinati ai veicoli industriali e 02 per i pneumatici destinati alle autovetture. 4.3. Il marchio ed il numero di omologazione CEE di componente, nonche'le iscrizioni supplementari indicate nell'allegato II, paragrafo 3, devono essere apposti secondo quanto prescritto in tale paragrafo. 4.4. Il rettangolo che costituisce il marchio CEE deve avere una lunghezza minima di 12 mm ed una'altezza minima di 8 mm. Le lettere e i numeri devono avere un'altezza minima di 4 mm. 4.5. Qui di seguito e' riportato un esempio di marchio CEE: ----> Vedere Figura a pag. 102 del S.O. <---- a >= 12 mm Il pneumatico con marchio CEE qui mostrato e' un pneumatico che soddisfa i requisiti CEE (e) per il quale e' stato concesso il numero di omologazione CEE n 479 in Irlanda ai sensi della presente direttiva. Nota: Il numero 479 (numero di omologazione CEE di componente) e le lettere IRL (relative allo Stato membro che ha concesso il marchio CEE) sono fornite a puro titolo indicativo. Il numero di omologazione deve essere posto accanto al rettangolo, sopra o sotto, a destra o a sinistra. Le cifre del numero di omologazione devono stare tutte dalla stessa parte della lettera "e" ed essere rivolte nello stesso senso. 5. MODIFICHE DEL TIPO DI PNEUMATICO 5.1. Qualsiasi modifica di un tipo di pneumatico deve essere comunicata all'autorita' omologante che ha omologato il tipo di pneumatico. Questa autorita' puo': 5.1.1. ritenere che le modifiche effettuate non comportino un apprezzabile effetto negativo e che comunque il pneumatico continui a soddisfare i requisiti, oppure 5.1.2. esigere un ulteriore verbale di prova dal servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove. 5.2. Una modifica del disegno del battistrada di un pneumatico non implica la ripetizione delle prove prescritte dall'allegato II. 5.3. La conferma o il rifiuto dell'omologazione, con l'indicazione delle modifiche, deve essere comunicata agli altri Stati membri con la procedura di cui al paragrafo 3.2 6. CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE DEI PNEUMATICI 6.1. Ogni pneumatico recante il marchio di omologazione CEE di componente in conformita' con la presente direttiva deve essere prodotto in modo da conformarsi alle pertinenti prescrizioni della presente direttiva. 6.2. Al fine di verificare la conformita' con i requisiti del paragrafo 6.1 si devono eseguire gli opportuni controlli della produzione. 6.3. Il detentore dell'omologazione deve in particolare: 6.3.1. garantire la disponibilita' delle procedure per un effettivo controllo della qualita' dei prodotti; 6.3.2. avere accesso all'attrezzatura di controllo necessaria per verificare la conformita' con ciascun tipo omologato; 6.3.3. provvedere affinche' i dati relativi ai risultati della prova siano registrati e che i documenti allegati restino disponibili per un periodo da fissare di comune accordo con l'autorita' omologante; 6.3.4. esaminare i risultati di ciascun tipo di prova per verificare e garantire la stabilita' delle caratteristiche del prodotto tenendo conto della variabilita' ammessa per la produzione industriale. 6.3.5. assicurare che per ciascun tipo di pneumatico vengano eseguite almeno le prove prescritte della presente direttiva; 6.3.6. assicurare che eventuali campioni o pezzi oggetto della prova che dimostrino una non conformita' con il tipo di prova considerato diano luogo ad un altro campionamento e ad un'altra prova. Devono essere prese tutte le misure necessarie per ristabilire la conformita' della produzione. 6.4. L'autorita' omologante che ha concesso l'omologazione puo' verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformita' applicabili ad ogni unita' di produzione; 6.4.1. ad ogni ispezione devono essere presentati all'ispettore in visita i registri della prova e le relazioni della sorveglianza della produzione; 6.4.2. l'ispettore puo' prelevare dei campioni casuali che saranno sottoposti alla prova nel laboratorio del fabbricante. Il numero minimo di campione puo' essere determinato in base ai risultati di verifica del fabbricante stesso; 6.4.3. se il livello di qualita' e' insoddisfacente oppure se pare necessario verificare la validita' delle prove eseguite in applicazione del paragrafo 6.4.2, l'ispettore sceglie i campioni da inviare al servizio tecnico che ha eseguito le prove di omologazione; 6.4.4. l'autorita' omologante puo' eseguire qualsiasi prova prescritta nella presente direttiva; 6.4.5. la frequenza normale delle ispezioni autorizzate dalle autorita' omologanti e' di una all'anno. Qualora nel corso di una delle suddette visite si registrassero risultati negativi, l'autorita' omologante deve accertarsi che vengano prese tutte le misure necessarie per ristabilire al piu' presto possibile la conformita' della produzione. 7. ARRESTO DEFINITO DELLA PRODUZIONE Se il detentore di un'omologazione arresta definitivamente la fabbricazione di un tipo di pneumatico omologato in conformita' della presente direttiva, esso deve informarne l'autorita' che ha rilasciato l'omologazione. L'autorita' in questione ne informa senza indugio le altre autorita' competenti con una copia della scheda di omologazione recante alla fine, in grassetto, la notazione "ARRESTO DELLA PRODUZIONE" firmata e datata. Appendice 1 SCHEDA INFORMATIVA N. ..... CONCERNENTE L'OMOLOGAZIONE CEE DI COMPONENTE PER UN TIPO DI PNEUMATICO (DIRETTIVA CEE 92/93/CEE) | | | Le seguenti informazioni devono essere fornite in triplice | | copia e includere un indice del contenuto. Eventuali disegni | | devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti | | dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Per | | le funzioni controllate da microprocessore sono richieste | | informazioni riguardanti le relative prestazioni. | | | 0. DATI GENERALI 0.1. Marca (nome del fabbricante o marchio di fabbrica): ......... 0.2. Denominazione (i) commerciale (i): .......................... 0.3. Mezzi per l'identificazione (designazione dimensionale del pneumatico): ................................................ 0.5. Nome ed indirizzo del richiedente: .......................... 0.7. Indirizzo (i) dello (degli) stabilimento (i) di produzione: ................................................. 6. PNEUMATICI 6.1. Categoria di impiego: ....................................... 6.2. Struttura: .................................................. 6.3. Categoria di velocita': ..................................... 6.4. Indice (i) della capacita' di carico: - montaggio semplice: ...................................... - montaggio doppio (gemellato): ............................ 6.5. Indicare se il pneumatico deve essere montato con o senza camera d'aria: .............................................. 6.7. Indicare se il pneumatico e' di tipo: ....................... 6.7.1. per autovetture, "rinforzato" o "di soccorso ad uso temporaneo di tipo T": ...................................... 6.7.2. per veicoli industriali, "riscolpibile": .................... 6.8. Eventuale numero di PR dei pneumatici diagonali: ............ 6.9. Dimensioni: ingombro trasversale e diametro esterno: ........ 6.10. Cerchio o cerchi sui quali il pneumatico puo' essere montato: .................................................... 6.11. Cerchio di riferimento e cerchio di prova: .................. 6.12. Pressione di gonfiamento per la misurazione (bar): .......... 6.13. La combinazione supplementare carico/velocita' nei casi in cui si applichi il paragrafo 6.2.5. dell'allegato II: ....... 6.14. La pressione di gonfiamento per la prova nel caso in cui il fabbricante richieda l'applicazione del paragrafo 1.3 dell'appendice 7, parte A, dell'allegato II, o l'indice di pressione "PSI": ............................................ 6.15. Il fattore x di cui al paragrafo 2.20 dell'allegato II o la relativa tabella dell'appendice 5 dell'allegato II: ......... Appendice 2 MODELLO (formato massimo: A4 (210 mm x 297 mm)) CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CEE (pneumatico) | | | Denominazione | | dell'amministrazione | | | Comunicazione concernente: - l'omologazione (1) - l'estensione dell'omologazione (1) - il rifiuto dell'omologazione (1) di un componente per quanto concerne la direttiva 92/93/CEE relativa ai pneumatici. Omologazione CEE n.: ............ Estensione n.: ......... PARTE I 0. Dati generali 0.1. Marca (nome commerciale del fabbricante): ..................... ............................................................... 0.2. Denominazione (i) commerciale (i): ............................ ............................................................... 0.3. Mezzi per l'identificazione marcati sul pneumatico (a): ....... ............................................................... 0.4. Elenco degli allegati applicabili: ............................ 0.5. Nome e indirizzo del richiedente: ............................. 0.6. Indirizzo (i) dello (degli) stabilimento (i) di produzione: ... ............................................................... (1) Cancellare la menzione inutile. (a) L'eventuale marcatura di identificazione del tipo e' richiesta soltanto per pneumatici oggetto di omologazione singola. Qualora la marcatura di identificazione del tipo contenga caratteri non essenziali ai fini della descrizione del tipo di pneumatico oggetto del certificato di omologazione in questione ( ad es.: una data in codice), tali caratteri devono essere indicati nella documentazione con il simbolo "?" (ad es.: ABC ??123??). La marcatura deve contenere almeno i seguenti dati: - la designazione dimensionale. - la categoria di impiego. - l'indice della capacita' di carico. - il simbolo della categoria di velocita'. - se si tratta di un pneumatico da utilizzare con o senza camera d'aria. - di tipo "rinforzato" o "soccorso ad uso temporaneo di tipo T" nel caso dei pneumatici per autovetture. - se il pneumatico sia "riscolpibile" nel caso dei pneumatici per veicoli industriali. - l'indice o gli indici della capacita' di carico e il simbolo della categoria di velocita' addizionale (se del caso). PARTE II 1. Informazioni supplementari 1.1. Elenco dei cerchi su cui possono essere montati i pneumatici: ................................................... 2. Servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove: .... 3. Data del verbale di prova: .................................... 4. Numero del verbale di prova: .................................. 5. Eventuali motivi dell'estensione dell'omologazione: ........... ............................................................... 6. Eventuali osservazioni: ....................................... 7. Localita': .................................................... 8. Data: ......................................................... 9. Firma: ........................................................ 10. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il fascicolo dell'omologazione depositati presso l'organismo omologante e che possono essere ottenuti a richiesta.