(all. 1 - art. 1)
                             ALLEGATO I
    DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE PER L'OMOLOGAZIONE DEI PNEUMATICI
1.      DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE DI COMPONENTE PER UN TIPO DI
        PNEUMATICO
1.1.    La domanda di omologazione CEE di componente per un tipo di
        pneumatico   deve   essere  presentata  dal  fabbricante  del
        pneumatico o dal suo mandatario.
1.2.    Essa deve essere accompagnata, in triplice copia, da una
        descrizione  del  pneumatico,  come  descritto  nella  scheda
        informativa dell'appendice 1.
1.3.    A richiesta delle autorita' omologanti, il fabbricante del
        pneumatico  o  il  suo  mandatario  deve  altresi' fornire un
        fascicolo tecnico completo per ciascun  tipo  di  pneumatico,
        che  comprenda  in  particolare i verbali di prova, disegni o
        fotografie (in tre esemplari) dei fianchi e del  battistrada,
        nonche'  un  disegno  quotato  della  sezione trasversale del
        pneumatico e/o 1 o 2 campioni di ciascun tipo di  pneumatico.
        Le  fotografie  o  i  disegni  devono  mostrare  la posizione
        proposta per il marchio di omologazione CEE di componente.
1.4.    Il fabbricante o il suo mandatario puo' chiedere che
        l'omologazione CEE di componente sia estesa anche a  tipi  di
        pneumatico modificati.
2.      ISCRIZIONI
        Gli  esemplari  del tipo di pneumatico per il quale si chiede
        l'omologazione CEE di componente  devono  riportare  in  modo
        chiaramente  visibile  ed indelebile il marchio di fabbrica o
        il  nome  commerciale  del   richiedente   lasciando   spazio
        sufficiente per l'apposizione del marchio di omologazione CEE
        di   componente;  tale  spazio  deve  essere  indicato  nella
        documentazione di cui al paragrafo 1.2.
3.      OMOLOGAZIONE CEE DI COMPONENTE (PNEUMATICO)
3.1.    Viene concessa l'omologazione CEE di componente e viene
        rilasciato un numero di omologazione di componente  per  ogni
        tipo  di  pneumatico  di  cui viene chiesta l'omologazione ai
        sensi delle disposizioni del  paragrafo  1.1  precedente  che
        soddisfi tutti i requisiti della presente direttiva.
3.2.    L'omologazione, l'estensione o il rifiuto dell'omologazione
        di  un  tipo di pneumatico ai sensi della presente direttiva,
        devono  essere  comunicati  agli  Stati  membri  mediante  il
        certificato di cui al modello figura all'appendice 2.
3.3.    A ciascun tipo di pneumatico omologato deve essere assegnato
        un  numero  di omologazione. Uno stesso Stato membro non puo'
        assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di pneumatico.
4.      MARCATURA DEI PNEUMATICI CONSEGUENTE ALL'OMOLOGAZIONE CEE DI
        COMPONENTE
4.1.    Tutti i pneumatici del tipo per il quale e' stata concessa
        l'omologazione CEE di  componente  ai  sensi  della  presente
        direttiva  devono  recare  il  marchio di omologazione CEE di
        componente.
4.2.    Il marchio di omologazione CEE di componente e' composto di
        un  rettangolo  all'interno del quale e' collocata la lettera
        minuscola  "e"  seguita  dal  numero  o  dalle  lettere   che
        contrassegnano lo Stato membro che ha concesso l'omologazione
        di  componente:  1  per  la Germania, 2 per la Francia, 3 per
        l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 6 per  il  Belgio,  9  per  la
        Spagna,  11 per il Regno Unito, 13 per il Lussemburgo, 18 per
        la Danimarca, 21 per il Portogallo, IRL per l'Irlanda, EL per
        la Grecia. Il numero dell'omologazione CEE di  componente  e'
        costituito  dal  numero di omologazione CEE di componente che
        figura sul certificato redatto per quel  tipo  di  pneumatico
        preceduto  da  due  cifre  indicanti  il  numero  progressivo
        dell'ultima modifica alla presente  direttiva  del  Consiglio
        alla  data  in  cui  e'  stata concessa l'omologazione CEE di
        componente.  Il  numero  progressivo  della  modifica   nella
        presente  direttiva  e'  00  per  i  pneumatici  destinati ai
        veicoli industriali e 02  per  i  pneumatici  destinati  alle
        autovetture.
4.3.    Il marchio ed il numero di omologazione CEE di componente,
        nonche'le iscrizioni supplementari indicate nell'allegato II,
        paragrafo  3, devono essere apposti secondo quanto prescritto
        in tale paragrafo.
4.4.    Il rettangolo che costituisce il marchio CEE deve avere una
        lunghezza minima di 12 mm ed una'altezza minima di 8  mm.  Le
        lettere e i numeri devono avere un'altezza minima di 4 mm.
4.5.    Qui di seguito e' riportato un esempio di marchio CEE:


           ---->  Vedere Figura a pag. 102 del S.O.  <----


        a >= 12 mm
        Il  pneumatico  con marchio CEE qui mostrato e' un pneumatico
        che soddisfa i requisiti  CEE  (e)  per  il  quale  e'  stato
        concesso  il  numero  di omologazione CEE n 479 in Irlanda ai
        sensi della presente direttiva.
        Nota:  Il  numero  479  (numero  di   omologazione   CEE   di
        componente)
              e  le  lettere  IRL  (relative allo Stato membro che ha
              concesso il marchio CEE) sono  fornite  a  puro  titolo
              indicativo.
              Il  numero di omologazione deve essere posto accanto al
              rettangolo, sopra o sotto, a destra o  a  sinistra.  Le
              cifre  del  numero  di  omologazione devono stare tutte
              dalla stessa parte della lettera "e" ed essere  rivolte
              nello stesso senso.
5.      MODIFICHE DEL TIPO DI PNEUMATICO
5.1.    Qualsiasi modifica di un tipo di pneumatico deve essere
        comunicata  all'autorita' omologante che ha omologato il tipo
        di pneumatico. Questa autorita' puo':
5.1.1.  ritenere che le modifiche effettuate non comportino un
        apprezzabile effetto negativo e che  comunque  il  pneumatico
        continui a soddisfare i requisiti, oppure
5.1.2.  esigere un ulteriore verbale di prova dal servizio tecnico
        responsabile dell'esecuzione delle prove.
5.2.    Una modifica del disegno del battistrada di un pneumatico non
        implica  la  ripetizione delle prove prescritte dall'allegato
        II.
5.3.    La conferma o il rifiuto dell'omologazione, con l'indicazione
        delle  modifiche,  deve  essere  comunicata  agli altri Stati
        membri con la procedura di cui al paragrafo 3.2
6.      CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE DEI PNEUMATICI
6.1.    Ogni pneumatico recante il marchio di omologazione CEE di
        componente in conformita'  con  la  presente  direttiva  deve
        essere  prodotto  in  modo  da  conformarsi  alle  pertinenti
        prescrizioni della presente direttiva.
6.2.    Al fine di verificare la conformita' con i requisiti del
        paragrafo 6.1 si  devono  eseguire  gli  opportuni  controlli
        della produzione.
6.3.    Il detentore dell'omologazione deve in particolare:
6.3.1.  garantire la disponibilita' delle procedure per un effettivo
        controllo della qualita' dei prodotti;
6.3.2.  avere accesso all'attrezzatura di controllo necessaria per
        verificare la conformita' con ciascun tipo omologato;
6.3.3.  provvedere affinche' i dati relativi ai risultati della prova
        siano   registrati   e   che  i  documenti  allegati  restino
        disponibili per un periodo da fissare di comune  accordo  con
        l'autorita' omologante;
6.3.4.  esaminare i risultati di ciascun tipo di prova per verificare
        e  garantire la stabilita' delle caratteristiche del prodotto
        tenendo conto della variabilita' ammessa  per  la  produzione
        industriale.
6.3.5.  assicurare che per ciascun tipo di pneumatico vengano
        eseguite almeno le prove prescritte della presente direttiva;
6.3.6.  assicurare che eventuali campioni o pezzi oggetto della prova
        che  dimostrino  una  non  conformita'  con  il tipo di prova
        considerato diano  luogo  ad  un  altro  campionamento  e  ad
        un'altra   prova.   Devono   essere  prese  tutte  le  misure
        necessarie per ristabilire la conformita' della produzione.
6.4.    L'autorita' omologante che ha concesso l'omologazione puo'
        verificare in qualsiasi momento i metodi di  controllo  della
        conformita' applicabili ad ogni unita' di produzione;
6.4.1.  ad ogni ispezione devono essere presentati all'ispettore in
        visita   i   registri   della  prova  e  le  relazioni  della
        sorveglianza della produzione;
6.4.2.  l'ispettore puo' prelevare dei campioni casuali che saranno
        sottoposti alla prova nel  laboratorio  del  fabbricante.  Il
        numero  minimo di campione puo' essere determinato in base ai
        risultati di verifica del fabbricante stesso;
6.4.3.  se il livello di qualita' e' insoddisfacente oppure se pare
        necessario verificare la validita' delle  prove  eseguite  in
        applicazione  del  paragrafo  6.4.2,  l'ispettore  sceglie  i
        campioni da inviare al servizio tecnico che  ha  eseguito  le
        prove di omologazione;
6.4.4.  l'autorita' omologante puo' eseguire qualsiasi prova
        prescritta nella presente direttiva;
6.4.5.  la frequenza normale delle ispezioni autorizzate dalle
        autorita' omologanti e' di una all'anno. Qualora nel corso di
        una   delle   suddette   visite  si  registrassero  risultati
        negativi, l'autorita' omologante deve accertarsi che  vengano
        prese  tutte  le  misure  necessarie  per ristabilire al piu'
        presto possibile la conformita' della produzione.
7.      ARRESTO DEFINITO DELLA PRODUZIONE
        Se il detentore di un'omologazione arresta definitivamente la
        fabbricazione   di   un   tipo  di  pneumatico  omologato  in
        conformita' della presente direttiva,  esso  deve  informarne
        l'autorita'  che ha rilasciato l'omologazione. L'autorita' in
        questione  ne  informa  senza  indugio  le  altre   autorita'
        competenti con una copia della scheda di omologazione recante
        alla   fine,   in  grassetto,  la  notazione  "ARRESTO  DELLA
        PRODUZIONE" firmata e datata.
                             Appendice 1
                     SCHEDA INFORMATIVA N. .....
     CONCERNENTE L'OMOLOGAZIONE CEE DI COMPONENTE PER UN TIPO DI
                             PNEUMATICO
                      (DIRETTIVA CEE 92/93/CEE)

|                                                                   |
|  Le seguenti informazioni devono essere fornite in triplice       |
|  copia e includere un indice del contenuto. Eventuali disegni     |
|  devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti        |
|  dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Per  |
|  le funzioni controllate da microprocessore sono richieste        |
|  informazioni riguardanti le relative prestazioni.                |
|                                                                   |
0.      DATI GENERALI
0.1.    Marca (nome del fabbricante o marchio di fabbrica): .........
0.2.    Denominazione (i) commerciale (i): ..........................
0.3.    Mezzi per l'identificazione (designazione dimensionale del
        pneumatico): ................................................
0.5.    Nome ed indirizzo del richiedente: ..........................
0.7.    Indirizzo (i) dello (degli) stabilimento (i) di
        produzione: .................................................
6.      PNEUMATICI
6.1.    Categoria di impiego: .......................................
6.2.    Struttura: ..................................................
6.3.    Categoria di velocita': .....................................
6.4.    Indice (i) della capacita' di carico:
        -  montaggio semplice: ......................................
        -  montaggio doppio (gemellato): ............................
6.5.    Indicare se il pneumatico deve essere montato con o senza
        camera d'aria: ..............................................
6.7.    Indicare se il pneumatico e' di tipo: .......................
6.7.1.  per autovetture, "rinforzato" o "di soccorso ad uso
        temporaneo di tipo T": ......................................
6.7.2.  per veicoli industriali, "riscolpibile": ....................
6.8.    Eventuale numero di PR dei pneumatici diagonali: ............
6.9.    Dimensioni: ingombro trasversale e diametro esterno: ........
6.10.   Cerchio o cerchi sui quali il pneumatico puo' essere
        montato: ....................................................
6.11.   Cerchio di riferimento e cerchio di prova: ..................
6.12.   Pressione di gonfiamento per la misurazione (bar): ..........
6.13.   La combinazione supplementare carico/velocita' nei casi in
        cui si applichi il paragrafo 6.2.5. dell'allegato II: .......
6.14.   La pressione di gonfiamento per la prova  nel caso in cui il
        fabbricante richieda l'applicazione del paragrafo 1.3
        dell'appendice 7, parte A, dell'allegato II, o l'indice di
        pressione "PSI": ............................................
6.15.   Il fattore x di cui al paragrafo 2.20 dell'allegato II o la
        relativa tabella dell'appendice 5 dell'allegato II: .........
                             Appendice 2
                               MODELLO
               (formato massimo: A4 (210 mm x 297 mm))
                   CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CEE
                            (pneumatico)

                                       |                            |
                                       |       Denominazione        |
                                       |    dell'amministrazione    |
                                       |                            |
        Comunicazione concernente:
        - l'omologazione (1)
        - l'estensione dell'omologazione (1)
        - il rifiuto dell'omologazione (1)
        di un componente per quanto concerne la direttiva 92/93/CEE
        relativa ai pneumatici.
Omologazione CEE n.: ............            Estensione n.: .........
                               PARTE I
0.    Dati generali
0.1.  Marca (nome commerciale del fabbricante): .....................
      ...............................................................
0.2.  Denominazione (i) commerciale (i): ............................
      ...............................................................
0.3.  Mezzi per l'identificazione marcati sul pneumatico (a): .......
      ...............................................................
0.4.  Elenco degli allegati applicabili: ............................
0.5.  Nome e indirizzo del richiedente: .............................
0.6.  Indirizzo (i) dello (degli) stabilimento (i) di produzione: ...
      ...............................................................

(1) Cancellare la menzione inutile.
(a)  L'eventuale  marcatura  di identificazione del tipo e' richiesta
soltanto per pneumatici oggetto di omologazione singola.
Qualora la marcatura di identificazione del tipo  contenga  caratteri
non  essenziali  ai  fini  della  descrizione  del tipo di pneumatico
oggetto del certificato di omologazione in questione (  ad  es.:  una
data   in  codice),  tali  caratteri  devono  essere  indicati  nella
documentazione con il simbolo "?" (ad es.: ABC ??123??).
La marcatura deve contenere almeno i seguenti dati:
- la designazione dimensionale.
- la categoria di impiego.
- l'indice della capacita' di carico.
- il simbolo della categoria di velocita'.
- se si tratta di un pneumatico da utilizzare con o senza camera
  d'aria.
- di tipo "rinforzato" o "soccorso ad uso temporaneo di tipo T" nel
  caso dei pneumatici per autovetture.
- se il pneumatico sia "riscolpibile" nel caso dei pneumatici per
  veicoli industriali.
- l'indice o gli indici della capacita' di carico e il simbolo della
  categoria di velocita' addizionale (se del caso).
                              PARTE II
1.    Informazioni supplementari
1.1.  Elenco dei cerchi su cui possono essere montati i
      pneumatici: ...................................................
2.    Servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove: ....
3.    Data del verbale di prova: ....................................
4.    Numero del verbale di prova: ..................................
5.    Eventuali motivi dell'estensione dell'omologazione: ...........
      ...............................................................
6.    Eventuali osservazioni: .......................................
7.    Localita': ....................................................
8.    Data: .........................................................
9.    Firma: ........................................................
10.   E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il
      fascicolo dell'omologazione depositati presso l'organismo
      omologante e che possono essere ottenuti a richiesta.