(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                               Art. 7.
   (Comma  1).  Il  consiglio  di  amministrazione  e'  composto  dal
presidente, dal vice presidente e da nove consiglieri.
   (Comma  2).  Il  presidente e il vice presidente sono nominati dal
consiglio  di  amministrazione  fra  i  cittadini   residenti   nella
provincia di Reggio Emilia.
   (Comma 3). I nove consiglieri sono nominati:
    uno dall'amministrazione provinciale di Reggio Emilia;
    due dall'amministrazione del comune di Reggio Emilia;
    due   dalla   Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  ed
agricoltura di Reggio Emilia;
    due dall'associazione fra le Casse di risparmio italiane;
    uno tra i professionisti  residenti  nella  provincia  di  Reggio
Emilia  ed  iscritti negli albi professionali della stessa provincia.
La categoria professionale cui spetta la nomina e' designata di volta
in volta dal consiglio  di  amministrazione  della  Fondazione  e  la
nomina  e'  fatta  dal  consiglio  dell'Ordine, sentito il presidente
della Fondazione;
    uno da una associazione  particolarmente  significativa  operante
nella  provincia  di Reggio Emilia nel settore del volontariato socio
assistenziale e sanitario. L'associazione cui  spetta  la  nomina  e'
designata  di  volta  in volta dal consiglio di amministrazione della
Fondazione e la nomina e' fatta dall'organo direttivo  della  stessa,
sentito il presidente della fondazione.
  (Omissis).
                               Art. 8.
  (Omissis).
   (Comma  4).  Le  cariche amministrative e di controllo sono infine
incompatibili con le analoghe cariche nella societa'  conferitaria  e
nelle societa' od enti che con essa compongono il gruppo creditizio.
                              Art. 10.
  (Omissis).
   (Comma  2).  La misura dell'indennita' di carica e le modalita' di
corresponsione sono determinate  dal  consiglio  di  amministrazione,
sentito l'organo di controllo.
   (Omissis).
                              Art. 14.
   (Omissis).
   (Comma  2).  Di essi uno e' nominato dall'amministrazione comunale
di Reggio  Emilia  e  due  dal  consiglio  di  amministrazione  della
Fondazione  Cassa di risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori sulla
base di terne proposte rispettivamente dal collegio dei ragionieri  e
dall'ordine  dei  dottori  commercialisti  della  provincia di Reggio
Emilia.
   (Omissis).
                          NORME TRANSITORIE
                              Art. 18.
   (Comma unico). Il presidente, il vice presidente  e  i  componenti
del  consiglio  di  amministrazione  e  del  collegio dei revisori in
carica alla data di entrata  in  vigore  delle  modifiche  statutarie
restano  in  carica  fino  alla  originaria  scadenza  dei rispettivi
mandati.
                              Art. 19.
   (Comma  unico).  La  modifica statutaria di cui all'art. 8, ultimo
comma, entra in vigore con il 1 giugno 1994 e coloro  che  verseranno
in  situazione  di  incompatibilita'  dovranno  optare fra l'incarico
nell'ente conferente e le cariche ricoperte nel gruppo creditizio.