ALLEGATO Art. 7. (Comma 1). Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente, dal vice presidente e da nove consiglieri. (Comma 2). Il presidente e il vice presidente sono nominati dal consiglio di amministrazione fra i cittadini residenti nella provincia di Reggio Emilia. (Comma 3). I nove consiglieri sono nominati: uno dall'amministrazione provinciale di Reggio Emilia; due dall'amministrazione del comune di Reggio Emilia; due dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Reggio Emilia; due dall'associazione fra le Casse di risparmio italiane; uno tra i professionisti residenti nella provincia di Reggio Emilia ed iscritti negli albi professionali della stessa provincia. La categoria professionale cui spetta la nomina e' designata di volta in volta dal consiglio di amministrazione della Fondazione e la nomina e' fatta dal consiglio dell'Ordine, sentito il presidente della Fondazione; uno da una associazione particolarmente significativa operante nella provincia di Reggio Emilia nel settore del volontariato socio assistenziale e sanitario. L'associazione cui spetta la nomina e' designata di volta in volta dal consiglio di amministrazione della Fondazione e la nomina e' fatta dall'organo direttivo della stessa, sentito il presidente della fondazione. (Omissis). Art. 8. (Omissis). (Comma 4). Le cariche amministrative e di controllo sono infine incompatibili con le analoghe cariche nella societa' conferitaria e nelle societa' od enti che con essa compongono il gruppo creditizio. Art. 10. (Omissis). (Comma 2). La misura dell'indennita' di carica e le modalita' di corresponsione sono determinate dal consiglio di amministrazione, sentito l'organo di controllo. (Omissis). Art. 14. (Omissis). (Comma 2). Di essi uno e' nominato dall'amministrazione comunale di Reggio Emilia e due dal consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori sulla base di terne proposte rispettivamente dal collegio dei ragionieri e dall'ordine dei dottori commercialisti della provincia di Reggio Emilia. (Omissis). NORME TRANSITORIE Art. 18. (Comma unico). Il presidente, il vice presidente e i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori in carica alla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie restano in carica fino alla originaria scadenza dei rispettivi mandati. Art. 19. (Comma unico). La modifica statutaria di cui all'art. 8, ultimo comma, entra in vigore con il 1 giugno 1994 e coloro che verseranno in situazione di incompatibilita' dovranno optare fra l'incarico nell'ente conferente e le cariche ricoperte nel gruppo creditizio.