IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119,  recante
disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato (legge
finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtu' del quale il
Ministro del  tesoro  e'  autorizzato  ad  effettuare  operazioni  di
indebitamento,  nel limite annualmente risultante nel quadro generale
riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso  l'emissione
di  certificati  di  credito  del  Tesoro,  di durata non superiore a
dodici anni, con l'osservanza  delle  norme  contenute  nel  medesimo
articolo;
  Visto  il  proprio  decreto  n. 348472/66-AU-237 del 5 aprile 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10  maggio  1991,  con
cui,  in  applicazione  della  predetta  normativa, e' stata disposta
un'emissione di certificati di credito del Tesoro con  opzione  (CTO)
con  godimento 17 aprile 1991, al tasso d'interesse annuo del 12,50%,
della durata di sei anni e per  l'importo  di  lire  2.000  miliardi,
interamente collocati;
  Visto  il  proprio  decreto  n. 348662/66-AU-237 del 7 maggio 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno  1991,  con
cui  e'  stata  disposta  la riapertura delle sottoscrizioni relative
all'emissione dei suddetti certificati  di  credito  del  Tesoro  con
opzione  (CTO)  per  l'importo  di  lire  2.500 miliardi, interamente
collocati;
  Visto, in particolare, l'art. 2 del suddetto decreto del  5  aprile
1991, il quale prevede:
   che  i  portatori  dei  titoli  hanno la facolta' di ottenere, nel
periodo dal 17 al 27 aprile 1994, il rimborso anticipato dei medesimi
mediante apposita richiesta da far pervenire alla filiali della Banca
d'Italia dal 17 al 27 marzo 1994;
   che con successivo decreto ministeriale si provvede  ad  accertare
l'ammontare  del capitale nominale dei certificati di credito rimasto
in circolazione dopo le cennate operazioni di rimborso anticipato;
  Vista  la  nota  con  cui  la  Banca  d'Italia  ha  comunicato  che
l'ammontare  nominale dei certificati rimasti in circolazione e' pari
all'importo originario dell'emissione non essendo pervenute richieste
di rimborso anticipato;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, terzo  comma,  del  decreto
ministeriale  del  5  aprile  1991,  meglio  citato  nelle  premesse,
l'importo dei certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) con
godimento 17 aprile 1991 in essere a seguito dell'espletamento  delle
operazioni di rimborso anticipato, ammonta a L. 4.500.000.000.000.