IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Visto il proprio decreto n. 348472/66-AU-237 del 5 aprile 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 1991, con cui, in applicazione della predetta normativa, e' stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) con godimento 17 aprile 1991, al tasso d'interesse annuo del 12,50%, della durata di sei anni e per l'importo di lire 2.000 miliardi, interamente collocati; Visto il proprio decreto n. 348662/66-AU-237 del 7 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 1991, con cui e' stata disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei suddetti certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) per l'importo di lire 2.500 miliardi, interamente collocati; Visto, in particolare, l'art. 2 del suddetto decreto del 5 aprile 1991, il quale prevede: che i portatori dei titoli hanno la facolta' di ottenere, nel periodo dal 17 al 27 aprile 1994, il rimborso anticipato dei medesimi mediante apposita richiesta da far pervenire alla filiali della Banca d'Italia dal 17 al 27 marzo 1994; che con successivo decreto ministeriale si provvede ad accertare l'ammontare del capitale nominale dei certificati di credito rimasto in circolazione dopo le cennate operazioni di rimborso anticipato; Vista la nota con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'ammontare nominale dei certificati rimasti in circolazione e' pari all'importo originario dell'emissione non essendo pervenute richieste di rimborso anticipato; Visto l'art. 3 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, terzo comma, del decreto ministeriale del 5 aprile 1991, meglio citato nelle premesse, l'importo dei certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) con godimento 17 aprile 1991 in essere a seguito dell'espletamento delle operazioni di rimborso anticipato, ammonta a L. 4.500.000.000.000.