Art. 3.
  1. Le dotazioni organiche  di  cui  alle  tabelle  1,  2,  3  e  4,
comprendono  per  ciascun  grado di scuola, la dotazione di personale
docente, determinata tenendo conto  anche  degli  indici  di  disagio
economico, socio-culturale e scolastico esposti nell'allegata tabella
DS, da utilizzare per le seguenti finalita':
    A)  Copertura  delle  maggiori  esigenze  derivanti  da eventuali
scostamenti  tra  le  classi   previste   e   quelle   effettivamente
costituite.
    B)  Sostituzione  degli  insegnanti  assenti  per  l'intero  anno
scolastico o per periodi di durata superiore a cinque mesi.
    C) Attuazione dei nuovi  orientamenti  educativi  per  la  scuola
materna definiti con il decreto ministeriale 3 giugno 1991.
    D)  Attuazione  degli  obiettivi formativi fissati, per la scuola
elementare, dalla legge  5  giugno  1990,  n.  148,  con  particolare
riguardo allo sviluppo dell'insegnamento della lingua straniera.
    E)   Diffusione   di   processi   di   innovazione   didattica  e
sperimentazione di nuovi ordinamenti  e  strutture  curricolari,  con
particolare riguardo alle iniziative coerenti con le linee di riforma
dell'istruzione secondaria.
    F)  Realizzazione di programmi di prevenzione e di recupero della
dispersione scolastica e degli insuccessi educativi.
    G)   Supporto    psico-pedagogico,    orientamento    scolastico,
progettazione educativa e valutazione dei processi formativi.
  2.  Per  la  scuola  elementare  la  dotazione di cui al comma 1 e'
determinata  dai   provveditori   agli   studi,   nell'ambito   della
consistenza  complessiva  dell'organico  provinciale definita, con la
tabella 2, a norma dell'art. 15, commi 5 e 7, della  legge  5  giugno
1990,  n.  148, in modo da assicurare la disponibilita' necessaria di
personale  per  il  conseguimento   degli   obiettivi   formativi   e
organizzativi  fissati  dalla  stessa legge. Entro i limiti stabiliti
dalla  dotazione  organica  complessivamente   prevista   a   livello
nazionale,   il  Ministro  della  pubblica  istruzione,  con  proprio
decreto, puo' procedere alla ridistribuzione di posti in organico tra
le circoscrizioni provinciali, in relazione ad esigenze sopravvenute.
  3. La dotazione organica di cui al comma  1  e'  comprensiva  della
dotazione  organica  aggiuntiva per la scuola materna e per la scuola
secondaria di primo e secondo grado, stabilita dall'art. 4, comma  2,
del  decreto  legislativo  12  febbraio  1993,  n.  35. Con l'annuale
decreto previsto dall'art. 13, commi 2 e 8,  della  legge  20  maggio
1982,  n.    270,  il Ministro della pubblica istruzione stabilisce i
criteri di ripartizione delle dotazioni di  cui  al  comma  1  tra  i
singoli insegnamenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria
di primo e secondo grado.