Art. 3. 1. Le dotazioni organiche di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4, comprendono per ciascun grado di scuola, la dotazione di personale docente, determinata tenendo conto anche degli indici di disagio economico, socio-culturale e scolastico esposti nell'allegata tabella DS, da utilizzare per le seguenti finalita': A) Copertura delle maggiori esigenze derivanti da eventuali scostamenti tra le classi previste e quelle effettivamente costituite. B) Sostituzione degli insegnanti assenti per l'intero anno scolastico o per periodi di durata superiore a cinque mesi. C) Attuazione dei nuovi orientamenti educativi per la scuola materna definiti con il decreto ministeriale 3 giugno 1991. D) Attuazione degli obiettivi formativi fissati, per la scuola elementare, dalla legge 5 giugno 1990, n. 148, con particolare riguardo allo sviluppo dell'insegnamento della lingua straniera. E) Diffusione di processi di innovazione didattica e sperimentazione di nuovi ordinamenti e strutture curricolari, con particolare riguardo alle iniziative coerenti con le linee di riforma dell'istruzione secondaria. F) Realizzazione di programmi di prevenzione e di recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi educativi. G) Supporto psico-pedagogico, orientamento scolastico, progettazione educativa e valutazione dei processi formativi. 2. Per la scuola elementare la dotazione di cui al comma 1 e' determinata dai provveditori agli studi, nell'ambito della consistenza complessiva dell'organico provinciale definita, con la tabella 2, a norma dell'art. 15, commi 5 e 7, della legge 5 giugno 1990, n. 148, in modo da assicurare la disponibilita' necessaria di personale per il conseguimento degli obiettivi formativi e organizzativi fissati dalla stessa legge. Entro i limiti stabiliti dalla dotazione organica complessivamente prevista a livello nazionale, il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, puo' procedere alla ridistribuzione di posti in organico tra le circoscrizioni provinciali, in relazione ad esigenze sopravvenute. 3. La dotazione organica di cui al comma 1 e' comprensiva della dotazione organica aggiuntiva per la scuola materna e per la scuola secondaria di primo e secondo grado, stabilita dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35. Con l'annuale decreto previsto dall'art. 13, commi 2 e 8, della legge 20 maggio 1982, n. 270, il Ministro della pubblica istruzione stabilisce i criteri di ripartizione delle dotazioni di cui al comma 1 tra i singoli insegnamenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado.