L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER LA REPRESSIONE DELLE FRODI DI CONCERTO CON I MINISTERI DELLE FINANZE, DELLA SANITA' E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visti l'art. 43 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, e l'art. 108 del regolamento di esecuzione dello stesso regio decreto-legge, approvato con regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361, i quali prescrivono che le analisi occorrenti in applicazione delle norme contenute nel regio decreto-legge e nel regolamento di esecuzione suddetti dovranno essere eseguite dai lavoratori incaricati con i metodi di analisi prescritti da questo Ministero, di concerto con il Ministero delle finanze, il Ministero della sanita' ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visti i decreti ministeriali 21 settembre 1967, 29 ottobre 1979 e 27 maggio 1985, relativi all'approvazione dei "Metodi ufficiali di analisi dei cereali", pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285 del 15 novembre 1967, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 1980 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 145 del 21 giugno 1985; Ritenuto necessario integrare ed aggiornare i metodi di analisi approvati con i succitati decreti ministeriali; Sentito il parere della commissione per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi - sottocommissioni e cereali, prevista dagli articoli 110, 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, rinnovata col decreto ministeriale 11 febbraio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 204 del 27 luglio 1981, modificata, da ultimo, per quanto attiene la sottocommissione cereali, col decreto ministeriale 27 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 108 dell'11 maggio 1992; Visto l'art. 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, che istituisce il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; Decreta: Art. 1. 1. Sono approvati i "Metodi ufficiali di analisi dei cereali e derivati - supplemento n. 4", descritti nell'allegato al presente decreto. 2. Sono abrogati i metodi di analisi per la "Determinazione dell'azoto organico" e per la "Determinazione del glutine (nel frumento)", riportati nell'allegato al decreto ministeriale 21 settembre 1967, concernente l'approvazione dei "Metodi ufficiali di analisi dei cereali". 3. I metodi di analisi "Determinazione delle sostanze azotate nei cereali e derivati", "Determinazione delle sostanze grasse totali", "Determinazione delle impurita' solide (filth-test) negli sfarinati e nei prodotti di trasformazione" e "Determinazione dei difetti del riso semigreggio o lavorato", riportati in allegato al presente decreto, si applicano ai prodotti nazionali.