L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER LA REPRESSIONE DELLE FRODI
                           DI CONCERTO CON
   I MINISTERI DELLE FINANZE, DELLA SANITA' E DELL'INDUSTRIA, DEL
                    COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
 
   Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  concernente
norme    per    la    razionalizzazione   dell'organizzazione   delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia  di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
   Visti  l'art. 43 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033,
convertito  nella  legge  18  marzo  1926,  n.  562,  riguardante  la
repressione  delle  frodi  nella  preparazione  e  nel  commercio  di
sostanze di uso agrario e  di  prodotti  agrari,  e  l'art.  108  del
regolamento di esecuzione dello stesso regio decreto-legge, approvato
con  regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361, i quali prescrivono che le
analisi occorrenti in applicazione delle norme  contenute  nel  regio
decreto-legge  e  nel  regolamento  di  esecuzione  suddetti dovranno
essere eseguite dai lavoratori incaricati con  i  metodi  di  analisi
prescritti  da  questo  Ministero, di concerto con il Ministero delle
finanze, il Ministero della sanita' ed il  Ministero  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato;
   Visti  i decreti ministeriali 21 settembre 1967, 29 ottobre 1979 e
27 maggio 1985, relativi all'approvazione dei  "Metodi  ufficiali  di
analisi  dei  cereali",  pubblicati  rispettivamente  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 285 del 15 novembre 1967,  nel
supplemento   ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 4 del 5 gennaio 1980 e  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 145 del 21 giugno 1985;
   Ritenuto  necessario  integrare  ed aggiornare i metodi di analisi
approvati con i succitati decreti ministeriali;
   Sentito il parere della commissione per l'aggiornamento dei metodi
ufficiali di analisi - sottocommissioni  e  cereali,  prevista  dagli
articoli  110,  111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica
12 febbraio 1965, n.  162,  rinnovata  col  decreto  ministeriale  11
febbraio  1981,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 204 del 27 luglio 1981, modificata, da ultimo, per quanto
attiene la sottocommissione  cereali,  col  decreto  ministeriale  27
aprile  1992,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 108 dell'11 maggio 1992;
   Visto l'art. 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, che istituisce
il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;
 
                              Decreta:
                               Art. 1.
 
   1. Sono approvati i "Metodi ufficiali di  analisi  dei  cereali  e
derivati  -  supplemento  n.  4", descritti nell'allegato al presente
decreto.
   2. Sono abrogati  i  metodi  di  analisi  per  la  "Determinazione
dell'azoto  organico"  e  per  la  "Determinazione  del  glutine (nel
frumento)",  riportati  nell'allegato  al  decreto  ministeriale   21
settembre  1967,  concernente l'approvazione dei "Metodi ufficiali di
analisi dei cereali".
   3.  I metodi di analisi "Determinazione delle sostanze azotate nei
cereali e derivati", "Determinazione delle sostanze  grasse  totali",
"Determinazione delle impurita' solide (filth-test) negli sfarinati e
nei  prodotti  di  trasformazione"  e "Determinazione dei difetti del
riso semigreggio o  lavorato",  riportati  in  allegato  al  presente
decreto, si applicano ai prodotti nazionali.