Art. 2.
 
   1. Il presente decreto entra in vigore il giorno  successivo  alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 23 luglio 1994
   p. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali
      L'ispettore generale capo per la repressione delle frodi
                              GRIMALDI
                    p. Il Ministero delle finanze
    Il direttore centrale del dipartimento delle dogane e imposte
                              indirette
                               FAVALE
                    p. Il Ministero della sanita'
       Il direttore generale per l'igiene degli alimenti e la
                             nutrizione
                               SILANO
  p. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
         Il direttore generale della produzione industriale
                              AMMASSARI