Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 luglio 1994 p. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali L'ispettore generale capo per la repressione delle frodi GRIMALDI p. Il Ministero delle finanze Il direttore centrale del dipartimento delle dogane e imposte indirette FAVALE p. Il Ministero della sanita' Il direttore generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione SILANO p. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Il direttore generale della produzione industriale AMMASSARI