Art. 2. 1. Dopo l'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e' aggiunto il seguente: "Art. 12-sexies (Ipotesi particolari di confisca). - 1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale (a), per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 644, 644-bis, 648, (( esclusa la fattispecie di cui al secondo comma,)) 648-bis, 648-ter del codice penale (b), nonche' dall'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (c), ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, (( esclusa la fattispecie di cui al comma 5, )) e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (d), e' sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilita' di cui il condannato non puo' giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attivita' economica. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale (a), per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale (b), ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' a chi e' stato condannato per un delitto in materia di contrabbando (( nei casi di cui all'articolo 295, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 )) (e). 3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (d), per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282 (f). Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale (a), nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati. Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento e' stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, ne' le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione. 4. Se, nel corso del procedimento, l'autorita' giudiziaria, in applicazione dell'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale (a), dispone il sequestro preventivo delle cose di cui e' prevista la confisca a norma dei commi 1 e 2, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al secondo periodo del comma 3 si applicano anche al custode delle cose predette.". _________ (a) Si trascrive il testo dell'art. 444 del codice di procedura penale: "Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria. 2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene che la qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti sono corrette, dispone con sentenza l'applicazione della pena indicata, enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; non si applica la disposizione dell'art. 75 comma 3. 3. La parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere concessa, rigetta la richiesta". Con sentenze 26 giugno-2 luglio 1990, n. 313, e 26 settembre-12 ottobre 1990, n. 443, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del secondo comma dell'articolo soprariportato nei sensi di cui in motivazione. Il comma 2 dell'art. 321 del medesimo codice prevede che: "Il giudice puo' altresi' disporre il sequestro delle cose di cui e' consentita la confisca". (b) Gli articoli 416-bis, 629, 630, 644, 644-bis, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale riguardano, rispettivamente, l'associazione di tipo mafioso; il delitto di estorsione; il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione; il delitto di usura; il delitto di usura impropria; la ricettazione; il riciclaggio; l'impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita. Si riporta il secondo comma dell'art. 648 di detto codice, come sostituito dall'art. 3 della legge 9 agosto 1993, n. 328, cui non si applica la disciplina prevista dall'art. 12-sexies del D.L. n. 306/1992, introdotto dal presente articolo: "Le disposizioni di questo articolo (riguardante il delitto di ricettazione, n.d.r. si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non e' imputabile o non punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilita' riferita a tale delitto". (c) Per il testo dell'art. 12-quinquies del D.L. n. 306/1992 si veda la nota (a) all'art. 1. (d) Gli articoli 73 e 74 del testo unico sugli stupefacenti, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, riguardano, rispettivamente, la produzione e il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. Si trascrive il testo del comma 5 di detto art. 73, cui non si applica la disciplina prevista dall'art. 12-sexies del D.L. n. 306/1992, aggiunto dal presente articolo: "Quando, per i mezzi, per la modalita' o le circostanze dell'azione ovvero per la qualita' e quantita' delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entita', si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire due milioni a lire venti milioni se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV". Si riportano inoltre gli articoli 100 e 101 del medesimo testo unico: "Art. 100 (Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni antidroga). - 1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria antidroga possono essere affidati dall'autorita' giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' di polizia antidroga; se vi ostano esigenze processuali, l'autorita' giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato. 2. Se risulta che i beni appartengono a terzi, i proprietari sono convocati dall'autorita' giudiziaria procedente per svolgere, anche con l'assistenza di un difensore, le loro deduzioni e per chiedere l'acquisizione di elementi utili ai fini della restituzione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale. 3. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario. 4. I beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, vengono assegnati, a richiesta, dell'Amministrazione di appartenenza degli organi di polizia che ne abbiano avuto l'uso ai sensi dei commi 1, 2 e 3. Possono altresi' essere assegnati, a richiesta, anche ad associazioni, comunita', od enti che si occupino del recupero dei tossicodipendenti. 5. Le somme di denaro costituenti il ricavato della vendita dei beni confiscati affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate, in parti uguali, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'interno, che provvede alle erogazioni di competenza ai sensi del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, e del Ministero della sanita' con vincolo di destinazione per le attivita' di recupero dei soggetti tossicodipendenti". "Art. 101 (Destinazione dei valori confiscati a seguito di operazioni antidroga). - 1. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente testo unico ovvero per il delitto di sostituzione di denaro o valori provenienti da traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope o da associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope sono destinate al potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione dei delitti contemplati dal presente testo unico, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. 2. A tal fine il Ministro dell'interno e' autorizzato ad attuare piani annuali o frazioni di piani pluriennali per il potenziamento delle attivita' del Servizio centrale antidroga nonche' dei mezzi e delle strutture tecnologiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, impiegate per l'attivita' di prevenzione e repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. 3. I predetti piani di potenziamento sono formulati secondo una coordinata e comune pianificazione tra l'Amministrazione della pubblica sicurezza e le forze di polizia di cui al comma 2 e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, di cui all'art. 18 della legge 1 aprile 1981, n. 121, al quale e' chiamato a partecipare il direttore del Servizio centrale antidroga. 4. Ai fini del presente articolo le somme di cui al comma 1 affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno - rubrica 'Sicurezza pubblica'". (e) L'art. 295 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, e' cosi' formulato: "Art. 295 (Circostanze aggravanti del contrabbando). - Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, e' punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa e' aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata; b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o piu' persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione e' stata costituita". (f) Il D.L. n. 230/1989 reca: "Disposizioni urgenti per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575".