Art. 2.
  1. Dopo l'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.
306,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 7 agosto 1992, n.
356, e' aggiunto il seguente:
  "Art. 12-sexies (Ipotesi particolari di confisca). - 1. Nei casi di
condanna  o  di  applicazione  della  pena  su  richiesta   a   norma
dell'articolo  444 del codice di procedura penale (a), per taluno dei
delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 644, 644-bis, 648,
(( esclusa la fattispecie di cui al secondo comma,)) 648-bis, 648-ter
del codice penale (b), nonche' dall'articolo 12-quinquies,  comma  1,
del   decreto-legge   8   giugno   1992,   n.  306,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,  n.  356  (c),  ovvero  per
taluno  dei  delitti  previsti  dagli  articoli  73,  ((  esclusa  la
fattispecie di cui al comma 5, )) e 74 del testo unico delle leggi in
materia di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
prevenzione,   cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati  di
tossicodipendenza,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (d), e' sempre disposta la confisca
del  denaro, dei beni o delle altre utilita' di cui il condannato non
puo' giustificare la provenienza  e  di  cui,  anche  per  interposta
persona  fisica  o  giuridica,  risulta  essere  titolare  o avere la
disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio
reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria
attivita' economica.
   2. Le disposizioni del comma 1 si  applicano  anche  nei  casi  di
condanna   o   di  applicazione  della  pena  su  richiesta  a  norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale (a), per un  delitto
commesso  avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis
del codice penale (b), ovvero al fine di agevolare l'attivita'  delle
associazioni  previste  dallo stesso articolo, nonche' a chi e' stato
condannato per un delitto in materia di contrabbando (( nei  casi  di
cui  all'articolo  295,  secondo comma, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio  1973,  n.  43  ))
(e).
   3.  Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli  stupefacenti  e  sostanze
psicotrope,  prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309  (d),  per  la  gestione  e la
destinazione dei  beni  confiscati  a  norma  dei  commi  1  e  2  si
osservano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  contenute nel
decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1989, n. 282 (f). Il giudice, con la sentenza di
condanna o con quella prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice
di  procedura  penale (a), nomina un amministratore con il compito di
provvedere alla custodia, alla  conservazione  e  all'amministrazione
dei  beni  confiscati.  Non possono essere nominate amministratori le
persone nei cui confronti il  provvedimento  e'  stato  disposto,  il
coniuge,  i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, ne'
le persone condannate ad una pena che importi  l'interdizione,  anche
temporanea,  dai  pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una
misura di prevenzione.
   4. Se, nel corso del  procedimento,  l'autorita'  giudiziaria,  in
applicazione  dell'articolo  321,  comma  2,  del codice di procedura
penale (a), dispone il sequestro preventivo  delle  cose  di  cui  e'
prevista  la  confisca  a  norma  dei commi 1 e 2, le disposizioni in
materia di nomina dell'amministratore di cui al secondo  periodo  del
comma 3 si applicano anche al custode delle cose predette.".
          _________
             (a)  Si  trascrive  il testo dell'art. 444 del codice di
          procedura penale:
             "Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta).  -  1.
          L'imputato  e  il  pubblico  ministero  possono chiedere al
          giudice  l'applicazione,  nella  specie  e   nella   misura
          indicata,  di  una  sanzione  sostitutiva  o  di  una  pena
          pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di  una  pena
          detentiva  quando  questa, tenuto conto delle circostanze e
          diminuita  fino  a  un  terzo,  non  supera  due  anni   di
          reclusione   o   di   arresto,  soli  o  congiunti  a  pena
          pecuniaria.
             2. Se vi e' il consenso anche della  parte  che  non  ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza di  proscioglimento  a  norma  dell'art.  129,  il
          giudice,   sulla   base  degli  atti,  se  ritiene  che  la
          qualificazione giuridica del fatto e  l'applicazione  e  la
          comparazione delle circostanze prospettate dalle parti sono
          corrette,  dispone  con  sentenza l'applicazione della pena
          indicata, enunciando nel dispositivo che  vi  e'  stata  la
          richiesta  delle  parti.  Se  vi  e'  costituzione di parte
          civile, il giudice non decide sulla relativa  domanda;  non
          si applica la disposizione dell'art. 75 comma 3.
             3.   La   parte,   nel   formulare  la  richiesta,  puo'
          subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione
          condizionale della pena. In  questo  caso  il  giudice,  se
          ritiene  che  la  sospensione  condizionale non puo' essere
          concessa, rigetta la richiesta".
             Con sentenze 26 giugno-2  luglio  1990,  n.  313,  e  26
          settembre-12  ottobre 1990, n. 443, la Corte costituzionale
          ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale  del  secondo
          comma  dell'articolo  soprariportato  nei  sensi  di cui in
          motivazione.
             Il comma 2 dell'art. 321  del  medesimo  codice  prevede
          che:  "Il giudice puo' altresi' disporre il sequestro delle
          cose di cui e' consentita la confisca".
             (b) Gli articoli 416-bis, 629, 630, 644,  644-bis,  648,
          648-bis   e   648-ter   del   codice   penale   riguardano,
          rispettivamente, l'associazione di tipo mafioso; il delitto
          di estorsione; il delitto di sequestro di persona  a  scopo
          di  estorsione;  il  delitto  di usura; il delitto di usura
          impropria; la ricettazione; il  riciclaggio;  l'impiego  di
          denaro, beni o utilita' di provenienza illecita.
             Si  riporta  il  secondo  comma  dell'art.  648 di detto
          codice, come sostituito dall'art. 3 della  legge  9  agosto
          1993,  n.  328,  cui  non si applica la disciplina prevista
          dall'art. 12-sexies del D.L. n.   306/1992, introdotto  dal
          presente  articolo:  "Le  disposizioni  di  questo articolo
          (riguardante  il  delitto  di  ricettazione,  n.d.r.     si
          applicano  anche  quando  l'autore  del  delitto  da cui il
          denaro o  le  cose  provengono  non  e'  imputabile  o  non
          punibile   ovvero   quando   manchi   una   condizione   di
          procedibilita' riferita a tale delitto". (c) Per  il  testo
          dell'art. 12-quinquies del D.L. n. 306/1992 si veda la nota
          (a) all'art. 1.
             (d)   Gli  articoli  73  e  74  del  testo  unico  sugli
          stupefacenti, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n.  309,
          riguardano,  rispettivamente,  la  produzione e il traffico
          illecito   di   sostanze   stupefacenti    o    psicotrope;
          l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
          stupefacenti o psicotrope.
             Si  trascrive il testo del comma 5 di detto art. 73, cui
          non si applica la disciplina prevista  dall'art.  12-sexies
          del  D.L.  n.    306/1992,  aggiunto dal presente articolo:
          "Quando, per i mezzi, per la  modalita'  o  le  circostanze
          dell'azione  ovvero  per  la  qualita'  e  quantita'  delle
          sostanze, i fatti previsti dal presente  articolo  sono  di
          lieve entita', si applicano le pene della reclusione da uno
          a  sei  anni  e  della  multa da lire cinque milioni a lire
          cinquanta milioni se si tratta di sostanze  stupefacenti  o
          psicotrope   di   cui   alle   tabelle  I  e  III  previste
          dall'articolo 14, ovvero le pene della  reclusione  da  sei
          mesi  a  quattro  anni  e della multa da lire due milioni a
          lire venti milioni se si tratta di  sostanze  di  cui  alle
          tabelle II e IV".
             Si riportano inoltre gli articoli 100 e 101 del medesimo
          testo unico:
             "Art. 100 (Destinazione di beni sequestrati o confiscati
          a  seguito  di  operazioni  antidroga).  - 1. I beni mobili
          iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni,  i
          natanti   e   gli   aeromobili  sequestrati  nel  corso  di
          operazioni di polizia giudiziaria antidroga possono  essere
          affidati  dall'autorita' giudiziaria procedente in custodia
          giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta
          per l'impiego in attivita'  di  polizia  antidroga;  se  vi
          ostano   esigenze   processuali,   l'autorita'  giudiziaria
          rigetta l'istanza con decreto motivato.
             2. Se  risulta  che  i  beni  appartengono  a  terzi,  i
          proprietari   sono   convocati  dall'autorita'  giudiziaria
          procedente per  svolgere,  anche  con  l'assistenza  di  un
          difensore,  le loro deduzioni e per chiedere l'acquisizione
          di elementi utili ai fini della restituzione. Si applicano,
          in quanto compatibili, le norme  del  codice  di  procedura
          penale.
             3.   Gli   oneri  relativi  alla  gestione  dei  beni  e
          all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei  natanti  e
          degli  aeromobili  sono  a  carico  dell'ufficio  o comando
          usuario.
             4.  I  beni  mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a
          seguito di provvedimento definitivo  di  confisca,  vengono
          assegnati,    a    richiesta,    dell'Amministrazione    di
          appartenenza degli organi di polizia che ne  abbiano  avuto
          l'uso  ai sensi dei commi 1, 2 e 3. Possono altresi' essere
          assegnati, a richiesta, anche ad  associazioni,  comunita',
          od enti che si occupino del recupero dei tossicodipendenti.
             5.  Le  somme  di  denaro  costituenti il ricavato della
          vendita  dei  beni  confiscati  affluiscono   ad   apposito
          capitolo  delle entrate del bilancio dello Stato per essere
          riassegnate, in parti  uguali,  sulla  base  di  specifiche
          richieste, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione
          del Ministero dell'interno, che provvede alle erogazioni di
          competenza  ai  sensi  del decreto-legge 22 aprile 1985, n.
          144, convertito, con modificazioni, dalla legge  21  giugno
          1985,  n. 297, e del Ministero della sanita' con vincolo di
          destinazione per le  attivita'  di  recupero  dei  soggetti
          tossicodipendenti".
            "Art.  101  (Destinazione dei valori confiscati a seguito
          di  operazioni  antidroga).  -  1.  Le  somme   di   denaro
          confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti
          dal   presente   testo  unico  ovvero  per  il  delitto  di
          sostituzione di denaro o  valori  provenienti  da  traffico
          illecito   di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  o  da
          associazione finalizzata al traffico illecito  di  sostanze
          stupefacenti  o  psicotrope sono destinate al potenziamento
          delle attivita' di prevenzione e  repressione  dei  delitti
          contemplati  dal  presente  testo  unico,  anche  a livello
          internazionale   mediante   interventi   finalizzati   alla
          collaborazione  e  alla assistenza tecnico-operativa con le
          forze di polizia dei Paesi interessati.
             2. A tal fine il Ministro dell'interno e' autorizzato ad
          attuare piani annuali o frazioni di piani  pluriennali  per
          il  potenziamento  delle  attivita'  del  Servizio centrale
          antidroga nonche' dei mezzi e delle strutture  tecnologiche
          dell'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza, dell'Arma
          dei carabinieri e della Guardia di finanza,  impiegate  per
          l'attivita'  di  prevenzione  e  repressione  dei  traffici
          illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.
             3. I predetti  piani  di  potenziamento  sono  formulati
          secondo   una   coordinata   e  comune  pianificazione  tra
          l'Amministrazione della pubblica sicurezza e  le  forze  di
          polizia  di cui al comma 2 e sono approvati con decreto del
          Ministro  dell'interno,  sentito  il   Comitato   nazionale
          dell'ordine  e della sicurezza pubblica, di cui all'art. 18
          della legge 1 aprile 1981, n. 121, al quale e'  chiamato  a
          partecipare il direttore del Servizio centrale antidroga.
             4.  Ai  fini  del  presente  articolo le somme di cui al
          comma 1 affluiscono ad apposito capitolo delle entrate  del
          bilancio  dello  Stato  per essere assegnate, sulla base di
          specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di
          previsione del Ministero dell'interno - rubrica  'Sicurezza
          pubblica'".
             (e)  L'art.  295  del  testo  unico  delle  disposizioni
          legislative in materia doganale, approvato  con  D.P.R.  n.
          43/1973, e' cosi' formulato:
             "Art.  295  (Circostanze aggravanti del contrabbando). -
          Per i  delitti  preveduti  negli  articoli  precedenti,  e'
          punito  con la multa non minore di cinque e non maggiore di
          dieci volte i  diritti  di  confine  dovuti  chiunque,  per
          commettere  il  contrabbando,  adopera  mezzi  di trasporto
          appartenenti a persona estranea al reato.
             Per gli  stessi  delitti,  alla  multa  e'  aggiunta  la
          reclusione da tre a cinque anni:
               a)  quando  nel  commettere il reato, o immediatamente
          dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia  sorpreso  a
          mano armata;
               b)  quando  nel  commettere il reato, o immediatamente
          dopo nella zona di vigilanza, tre o piu' persone  colpevoli
          di   contrabbando  siano  sorprese  insieme  riunite  e  in
          condizioni  tali  da  frapporre  ostacolo  agli  organi  di
          polizia;
               c)  quando  il  fatto  sia  connesso con altro delitto
          contro   la   fede   pubblica   o   contro   la    pubblica
          amministrazione;
               d) quando il colpevole sia un associato per commettere
          delitti  di  contrabbando  e  il  delitto  commesso sia tra
          quelli per cui l'associazione e' stata costituita".
             (f) Il D.L. n. 230/1989 reca: "Disposizioni urgenti  per
          l'amministrazione  e la destinazione dei beni confiscati ai
          sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575".