Art. 3.
  1.  Il denaro, i beni o le altre utilita' di cui sia stato disposto
il sequestro o la confisca a norma dell'articolo 12-quinquies,  comma
2,   del  decreto-legge  8  giugno  1992,  n.  306,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (a), sono restituiti
a chi ne abbia diritto, salvo che l'autorita' giudiziaria  competente
provveda  a  norma  dell'articolo  2  del  presente  decreto,  ovvero
applichi taluna delle disposizioni  in  materia  di  sequestro  o  di
confisca previste dal codice penale, dal codice di procedura penale o
da leggi speciali.
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             (a)  Per  il  testo dell'art. 12-quinquies   del D.L. n.
          306/1992 si veda la nota (a) all'art. 1.