Art. 3. 1. Il denaro, i beni o le altre utilita' di cui sia stato disposto il sequestro o la confisca a norma dell'articolo 12-quinquies, comma 2, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (a), sono restituiti a chi ne abbia diritto, salvo che l'autorita' giudiziaria competente provveda a norma dell'articolo 2 del presente decreto, ovvero applichi taluna delle disposizioni in materia di sequestro o di confisca previste dal codice penale, dal codice di procedura penale o da leggi speciali. _________ (a) Per il testo dell'art. 12-quinquies del D.L. n. 306/1992 si veda la nota (a) all'art. 1.