Art. 2.
  1. Al fine di assicurare l'immediata attuazione delle iniziative di
cui  all'articolo  1, il Ministro dell'interno puo' disporre aperture
di credito a favore dei  prefetti  delle  province  interessate,  con
limite  di importo anche superiore a quello previsto dall'articolo 56
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (a).
  2. Sulle somme accreditate  i  funzionari  delegati  sono  altresi'
abilitati  a  prelevare  in  contanti,  in  caso di necessita', anche
l'intero importo accreditato.
  3. Le disponibilita' non utilizzate al  termine  dell'esercizio  in
cui  sono  stati  emessi  gli ordini di accreditamento possono essere
trasportate, in termini di competenza  e  cassa  e  per  le  medesime
finalita', all'esercizio successivo.
  4.  I funzionari delegati presentano il rendiconto della gestione a
norma dell'articolo 60 e seguenti del regio decreto di cui al comma 1
(a).
          _________
             (a) Il testo dell'art. 56 del R.D. n. 2440 n.  2440/1923
          (Nuove  disposizioni  sull'amministrazione del patrimonio e
          sulla  contabilita'  generale  dello  Stato),  cosi'   come
          sostituito dall'articolo unico della legge 2 marzo 1963, n.
          386,  poi  modificato  dall'articolo  unico  della legge 26
          marzo 1975, n. 92, e' il seguente:
             "Art.  56.  -   Possono   essere   autorizzate,   presso
          l'istituto  incaricato  del servizio di tesoreria, nel caso
          in  cui  l'adozione  di  altra  forma  di   pagamento   sia
          incompatibile  con  la  necessita' dei servizi, aperture di
          credito a favore di funzionari delegati, per  il  pagamento
          delle   seguenti  spese,  sia  in  conto  della  competenza
          dell'esercizio che in conto residui:
              1) spese da farsi in economia:
              2)  spese  fisse  ed  indennita',  quando   non   siano
          prestabilite in somma certa, nonche' indennita' di missione
          e  di trasferimento e compensi per lavoro straordinario per
          il  personale  che  presta  servizio  presso   gli   uffici
          periferici;
              3) retribuzioni al personale dell'Amministrazione delle
          poste, dei telegrafi e dei telefoni;
              4)  spese  da farsi in occorrenze straordinarie, per le
          quali sia indispensabile il pagamento immediato;
              5) spese di qualsiasi  natura  per  le  quali  leggi  e
          regolamenti  consentano  il pagamento a mezzo di funzionari
          delegati;
              6) spese  di  riscossione  delle  entrate  indicate  in
          apposito  elenco  per  capitoli,  da  unirsi  alla legge di
          approvazione dello stato  di  previsione  della  spesa  del
          Ministero del tesoro;
              7)   assegni   fissi   e  indennita'  degli  ufficiali,
          sottufficiali ed uomini di truppa,  spese  di  mantenimento
          della  truppa  e  dei quadrupedi e per servizi di rimonta e
          acquisto dei Corpi, istituti e stabilimenti  dell'Esercito,
          della Marina e dell'Aeronautica;
              8)  paghe ed assegni ai Corpi, organizzati militarmente
          al servizio dello Stato;
              9) somme da pagarsi all'estero e per  fornire  i  fondi
          alle  legazioni,  consolati  e missioni all'estero, nonche'
          alle navi viaggianti fuori dello Stato;
              10) pagamenti in conto,  dipendenti  da  contratti  con
          associazioni  cooperative di produzione e lavoro o consorzi
          di cooperative, ovvero da altri contratti  di  forniture  e
          lavori  per  i  quali  l'amministrazione giudichi opportuna
          tale forma di pagamento;
              11)  pagamenti  relativi  alla  devoluzione   ed   alla
          restituzione di tributi, nonche' alla restituzione di somme
          indebitamente percette.
             Per  le  spese indicate dai precedenti numeri da 1) a 5)
          le aperture di credito per ciascun capitolo  di  spesa  non
          possono  superare,  singolarmente,  il  limite  di lire 480
          milioni, salvo maggiori  limiti  stabiliti  da  particolari
          disposizioni di legge o di regolamento.
             Per  le  spese di cui al n. 10) devono farsi aperture di
          credito distintamente per ogni  contratto  di  fornitura  o
          lavoro".
             Il  limite  di  cui  al  penultimo  comma  dell'articolo
          soprariportato e' stato elevato a 900 milioni dall'art.  19
          della  legge  22  dicembre  1984, n. 887 (Legge finanziaria
          1985).
             Si riporta il testo degli articoli 60  (come  modificato
          dall'art.    32,  comma 8, della legge 28 febbraio 1986, n.
          41) e 61 del medesimo R.D. n. 2440/1923:
             "Art. 60. - Ogni semestre, o in quegli altri periodi che
          fossero stabiliti da speciali regolamenti, e, in ogni caso,
          al termine dell'esercizio,  i  funzionari  delegati  devono
          trasmettere  i  conti  delle  somme  erogate, insieme con i
          documenti giustificativi, alla  competente  amministrazione
          centrale per i riscontri che ritenga necessari.
             Tali  riscontri  possono  anche essere affidati a uffici
          provinciali  e  compartimentali  di   controllo,   mediante
          decreto  ministeriale, da emanarsi di concerto col Ministro
          delle finanze (ora col Ministro del tesoro per effetto  del
          D.Lgt. 22 giugno 1944, n. 154, n.d.r. ) e nel quale saranno
          stabiliti i limiti e le modalita' dei riscontri medesimi.
             I rendiconti sono trasmessi alla ragioneria centrale, la
          quale,  eseguiti  i  riscontri  contabili  ed  eseguite  le
          occorrenti registrazioni nelle proprie scritture,  ne  cura
          l'invio alla Corte dei conti per la revisione definitiva.
             La  Corte nell'eseguire i riscontri di sua competenza ha
          facolta' di limitarli a determinati rendiconti.
             Il rendiconto per le aperture di credito di cui al n.  8
          dell'art.    56  e'  reso  al termine della fornitura o del
          lavoro ed e' unito agli atti per  l'emissione  dell'assegno
          di   saldo.   E'   pero'  reso  in  ogni  caso  al  termine
          dell'esercizio, se il pagamento del saldo non sia  disposto
          nell'esercizio stesso.
             I  rendiconti  delle  spese  da  pagare  all'estero e di
          quelle per  le  navi  viaggianti  fuori  dello  Stato  sono
          presentati nei modi e termini stabiliti dai regolamenti.
             I  funzionari  che non osservino i termini stabiliti per
          la    presentazione    dei    conti     sono     passibili,
          indipendentemente     dagli     eventuali     provvedimenti
          disciplinari, di pene  pecunarie  nella  misura  e  con  le
          modalita'  da  determinarsi dal regolamento, fermo restando
          l'eventuale giudizio della Corte dei conti ai  termini  del
          successivo art. 83.
             Art.  61.  -  Le  somme  riscosse da funzionari delegati
          sulle aperture di credito e che  non  siano  state  erogate
          alla  chiusura dell'esercizio possono essere trattenute per
          effettuare pagamenti  di  spese  esclusivamente  riferibili
          all'esercizio scaduto.
             La  giustificazione  di tali pagamenti e' compresa in un
          rendiconto  suppletivo  da  presentarsi  non  oltre  il  30
          settembre,  ferme  le  disposizioni  speciali relative alle
          spese per l'esecuzione di opere pubbliche.
             Le  somme  non  erogate  alla  chiusura  del  rendiconto
          suppletivo sono versate in tesoreria.
             Al  termine  dell'esercizio le aperture di credito fatte
          ai  singoli   funzionari   vengono   ridotte   alla   somma
          effettivamente prelevata".
            Il  termine  del  30  settembre,  di cui al secondo comma
          dell'art.  61  soprariportato,  e'   stato   implicitamente
          sostituito   dal   termine   del   31  marzo,  per  effetto
          dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge 1 marzo 1964,  n.
          62,  che  ha  cosi'  disposto:  "I  termini  relativi  agli
          adempimenti connessi direttamente o indirettamente  con  la
          formazione  e  la  gestione  del  bilancio  di  previsione,
          nonche' con la resa dei conti ed  il  rendiconto  generale,
          previsti   da  disposizioni  legislative  o  regolamentari,
          generali e speciali, di contabilita' dello  Stato  -  o  ad
          esse  collegate o che ad esse facciano sempre riferimento -
          sono spostati in corrispondenza dei nuovi  termini  fissati
          con la presente legge (la quale ha fra l'altro stabilito, a
          modifica   delle   disposizioni   originarie,   che  l'anno
          finanziario debba iniziare il 1 gennaio e terminare  il  31
          dicembre, n.d.r. )".