Art. 4.
  1.   All'onere  di  cui  al  presente  decreto,  ivi  compresi  gli
interventi  relativi  al  trasferimento  in  Italia,  al   successivo
rimpatrio  e  ogni  altra  spesa che si rendera' necessaria fino alla
conclusione dell'intervento, valutato in lire 5 miliardi, si provvede
a  carico  dello  stanziamento  del  capitolo  4239  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1994.