Art. 4. 1. All'onere di cui al presente decreto, ivi compresi gli interventi relativi al trasferimento in Italia, al successivo rimpatrio e ogni altra spesa che si rendera' necessaria fino alla conclusione dell'intervento, valutato in lire 5 miliardi, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 4239 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1994.