L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto lo statuto della regione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975 n. 637; Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente regionale 28 febbraio 1979, n. 70; Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80; Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116; Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497; Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431; Visti i decreti n. 5111 del 28 febbraio 1992 e n. 5829 del 29 giugno 1992, con i quali, al fine di procedere alla pianificazione paesistica, ai sensi dell'art. 1-bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, della zona costiera compresa nel comune di Realmonte (Agrigento), localita' Punta Secca, Monte Rosso, Capo Rossello e Punta Grande, la zona medesima e' stata dichiarata temporaneamente immodificabile in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fimo all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre il termine di due anni dalla data di pubblicazione del provvedimento di vincolo (decreto n. 5111/92) nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana (16 maggio 1992); Considerata l'imminente scadenza del termine come sopra fissato; Considerato che la zona in argomento non e' ancora sottoposta a pianificazione territoriale paesistica; Ritenuto, pertanto, che permane l'esigenza di proteggere il territorio meglio descritto nel decreto n. 5111 del 28 febbraio 1992 mediante adeguate misure di salvaguardia quali il vincolo di temporanea immodificabilita', come all'uopo richiesto dalla soprintendenza per i beni culturali ed ambientali; Ritenuto, in particolare, che permane il grave rischio di interventi indiscriminati, non incompatibili con le destinazioni urbanistiche del vigente strumento, idonei ad alterare i connotati salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della loro tutela mediante piano paesistico; Rilevato che questo assessorato ha attivato la redazione del piano territoriale paesistico regionale, secondo le previsioni e le metodiche del piano di lavoro approvato con decreto n. 7276 del 28 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1992, registro n. 3, foglio n. 351; Rilevato che a tale scopo, con decreto del presidente della regione siciliana n. 862 del 5 ottobre 1993, e' stato istituito presso questo assessorato il comitato tecnico scientifico previsto dall'art. 24 del regio decreto n. 1357/40 per la procedura di approvazione del piano territoriale paesistico; Considerato, per quanto sopra espresso, che sussistono motivate esigenze per prorogare per un ulteriore biennio l'efficacia del vincolo di immodificabilita' temporanea adesso vigente sul territorio del comune di Realmonte, meglio individuato nel decreto n. 5111 del 28 febbraio 1992, preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione paesaggistica, che e' in corso di redazione. Decreta: Art. 1. E' prorogato per un ulteriore biennio dalla data nella sua scadenza il vincolo di immodificabilita' temporanea imposto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991, sul territorio del comune di Realmonte (Agrigento), localita' Punta Secca, Monte Rosso, Capo Rossello e Punta Grande, per effetto del decreto n. 5111 del 28 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 25 del 16 maggio 1992, cosi' come integrato con decreto n. 5829 del 29 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 33 dell'11 luglio 1992, secondo le disposizioni, le modalita' e gli ambiti territoriali contenuti nel suddetto provvedimento, che si intendono tutti richiamati e confermati.