IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412:    "Regolamento    recante    norme    per   la   progettazione,
l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici
degli edifici ai fini del contenimento dei  consumi  di  energia,  in
attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10";
  Visti  in  particolare  le seguenti disposizioni del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 412/1993:
   l'art. 5, comma 2, l'art. 8,  comma  3,  l'art.  11,  comma  14  e
l'allegato B, secondo cui le normative UNI ivi previste sono recepite
con   decreto   del   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato  entro  i  trenta  giorni   successivi   alla   loro
pubblicazione da parte dell'UNi;
   l'art.  12, comma 2, secondo cui le disposizioni degli articoli 5,
7, 8 e 11 del medesimo  regolamento  hanno  effetto  dal  novantesimo
giorno  successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del predetto decreto di  recepimento  delle
normative UNI e, in ogni caso, dal 1 agosto 1994;
   l'art.  8, comma 11, secondo cui la formulazione del valore limite
del fabbisogno energetico normalizzato di cui al comma 7 del medesimo
art. 8 puo' essere variata, anche in relazione  all'evoluzione  della
normativa  nazionale  e  comunitaria,  mediante  decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Viste le norme tecniche pubblicate dall'UNI ai fini dell'attuazione
del decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993 e le relative
comunicazioni affettuate a questo Ministero;
  Ritenuto di dover provvedere al recepimento  delle  predette  norme
tecniche  UNI e, nel contempo, a meglio precisare la formulazione del
valore  limite  del  fabbisogno  energetico   normalizzato   per   la
climatizzazione invernale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Sono  recepite le seguenti normative tecniche UNI attuative del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412:
   UNI 10344 - "Riscaldamento degli edifici - calcolo del  fabbisogno
di energia", attuativa dell'art. 8, comma 3;
   UNI  10348 - "Riscaldamento degli edifici - rendimento dei sistemi
di riscaldamento - metodo di calcolo", attuativa dell'art.  5,  comma
2;
   UNI  10376 - "Isolamento termico degli impianti di riscaldamento e
raffrescamento degli edifici", attuativa dell'allegato B;
   UNI 10379 - "Riscaldamento degli edifici -  fabbisogno  energetico
convenzionale  normalizzato - metodo di calcolo", attuativa dell'art.
8, comma 3;
   UNI 10389 - "Generatori di  calore  -  misurazione  in  opera  del
rendimento di combustione", attuativa dell'art. 11, comma 14;
  2. Sono altresi' recepite le seguenti normative tecniche pubblicate
dall'UNI,  in  quanto  strumentali  all'applicazione  delle norme UNI
10344 e UNI 10379 e quindi attuative del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412:
   UNI  10345  -  "Riscaldamento  e  raffrescamento  degli  edifici -
trasmittanza termica dei componenti edilizi finestrati  -  metodo  di
calcolo";
   UNI 10346 - "Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - scambi
di energia termica tra terreno ed edificio - metodo di calcolo";
   UNI  10347  -  "Riscaldamento  e  raffrescamento  degli  edifici -
energia termica scambiata tra una tubazione e l'ambiente  circostante
- metodo di calcolo";
   UNI  10349  - "Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - dati
climatici";
   UNI 10351 - "Materiali da costruzione - valori della conduttivita'
termica e permeabilita' al vapore";
   UNI 10355 - "Murature e solai - valori della resistenza termica  e
metodi di calcolo".