IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412: "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10"; Visti in particolare le seguenti disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993: l'art. 5, comma 2, l'art. 8, comma 3, l'art. 11, comma 14 e l'allegato B, secondo cui le normative UNI ivi previste sono recepite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro i trenta giorni successivi alla loro pubblicazione da parte dell'UNi; l'art. 12, comma 2, secondo cui le disposizioni degli articoli 5, 7, 8 e 11 del medesimo regolamento hanno effetto dal novantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del predetto decreto di recepimento delle normative UNI e, in ogni caso, dal 1 agosto 1994; l'art. 8, comma 11, secondo cui la formulazione del valore limite del fabbisogno energetico normalizzato di cui al comma 7 del medesimo art. 8 puo' essere variata, anche in relazione all'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria, mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Viste le norme tecniche pubblicate dall'UNI ai fini dell'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993 e le relative comunicazioni affettuate a questo Ministero; Ritenuto di dover provvedere al recepimento delle predette norme tecniche UNI e, nel contempo, a meglio precisare la formulazione del valore limite del fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale; Decreta: Art. 1. 1. Sono recepite le seguenti normative tecniche UNI attuative del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412: UNI 10344 - "Riscaldamento degli edifici - calcolo del fabbisogno di energia", attuativa dell'art. 8, comma 3; UNI 10348 - "Riscaldamento degli edifici - rendimento dei sistemi di riscaldamento - metodo di calcolo", attuativa dell'art. 5, comma 2; UNI 10376 - "Isolamento termico degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli edifici", attuativa dell'allegato B; UNI 10379 - "Riscaldamento degli edifici - fabbisogno energetico convenzionale normalizzato - metodo di calcolo", attuativa dell'art. 8, comma 3; UNI 10389 - "Generatori di calore - misurazione in opera del rendimento di combustione", attuativa dell'art. 11, comma 14; 2. Sono altresi' recepite le seguenti normative tecniche pubblicate dall'UNI, in quanto strumentali all'applicazione delle norme UNI 10344 e UNI 10379 e quindi attuative del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412: UNI 10345 - "Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - trasmittanza termica dei componenti edilizi finestrati - metodo di calcolo"; UNI 10346 - "Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - scambi di energia termica tra terreno ed edificio - metodo di calcolo"; UNI 10347 - "Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - energia termica scambiata tra una tubazione e l'ambiente circostante - metodo di calcolo"; UNI 10349 - "Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - dati climatici"; UNI 10351 - "Materiali da costruzione - valori della conduttivita' termica e permeabilita' al vapore"; UNI 10355 - "Murature e solai - valori della resistenza termica e metodi di calcolo".